CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32110/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
08/1967avverso la sentenza del 10/11/2025 della Corte di Appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;udite le conclusioni del difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento delprovvedimento impugnato.udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamentodel provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori,propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 novembre 2025con cui la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa,in data 27 marzo 2024, dal Tribunale di Torino, li ha condannati per i reati di cuiagli artt. 640 e 355 cod. pen.RICORSO PISTONO2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale è statacondannata alla pena di anni 2, mesi 7 di reclusione ed euro 900,00 di multa concorrelata confisca per equivalente fino alla somma di 553.953,24 euro.2.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce carenza e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di truffadi cui al capo A) nonché omessa valutazione di prove decisive concernenti ladisponibilità delle mascherine al momento della conclusione del contratto.2.1.1. La Corte distrettuale avrebbe fondato il proprio convincimentoesclusivamente sulla documentazione acquisita e sulle deposizioni dei testiCeravolo e [OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare l’e-mail inviata il 24 marzo 2020con cui la [OSCURATO:PERSONA] richiedeva chiarimenti alla società cinese [OSCURATO:PERSONA] in ordinealla durata della certificazione delle mascherine, ricevendo dalla rappresentantedi tale società rassicurazioni in merito.Tale documento, secondo la difesa, dimostrerebbe non solo la diligenza dellaPistono nell’esecuzione del contratto, ma anche la piena conoscenza, da partedella società cinese, delle caratteristiche dei dispositivi da fornire all’ASL TO3 ela conseguente disponibilità degli stessi presso i magazzini del fornitore.2.1.2. La ricorrente evidenzia, inoltre, che la prima comunicazione attestante laconclusione dell’accordo tra la società [OSCURATO:PERSONA] LTD e ASL TO3sarebbe costituita dalla e-mail del 24 marzo 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] la fattura n. 101, sollecitando il bonifico urgente“per poter bloccare il materiale”, circostanza ritenuta indicativa del fatto che, giàalle ore 7.10, l’attenzione era rivolta a profili burocratici e non al reperimentodella merce, prova documentale ritenuta decisiva dalla difesa e ignorata daigiudici di merito.Da ciò la difesa desume che, al momento della stipula del contratto la UnmannedProcurement LTD disponesse delle mascherine presso il fornitore cinese.2.1.3. La ricorrente deduce, altresì, che la Corte territoriale avrebbe attribuitorilievo determinante a conversazioni WhatsApp successive alla stipula delcontratto, interpretandole come indice di una “spasmodica ricerca del materiale”oggetto del contratto, sulla base di un assunto presuntivo -ossia che la forniturarichiesta dall’ASL di Torino fosse l’unica trattata dalla [OSCURATO:PERSONA] ProcurementLTD in quel periodo- privo di riscontro e smentito dal contesto storico e dalladocumentazione acquisita.In proposito, la difesa richiama la situazione del mercato nel marzo 2020,caratterizzata da elevatissima domanda di mascherine FFP2 nonché le plurimecomunicazioni commerciali e le fatture prodotte, attestanti operazioniinternazionali della [OSCURATO:PERSONA] LTD per forniture sanitarie percomplessivi euro 103.920,52, come chiarito da [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La difesa evidenzia, inoltre, che la stessa Corte di merito dà atto dell’offerta, neglistessi giorni, da parte di [OSCURATO:PERSONA] all’ASL di ulteriori 500.000 mascherine,circostanza ritenuta incompatibile con la tesi secondo cui la ricerca del materialefosse riferibile esclusivamente alla fornitura oggetto di causa.In tale prospettiva, viene richiamato anche il contenuto di una conversazioneWhatsApp del 24 marzo, in cui si fa riferimento a offerte per 350.000 mascherine,conversazione interpretata dalla difesa come relativa ad ulteriori trattativecommerciali e non al contratto in esame.2.1.4. La ricorrente deduce, altresì, la manifesta illogicità e l’errore dellamotivazione nella parte in cui attribuisce valenza dimostrativa, ai fini dellaritenuta indisponibilità delle mascherine al momento della stipula contrattuale, aconversazioni intervenute a distanza di mesi dai fatti.In particolare, la Corte territoriale richiama la mail del 14.10.2020, con cuiTavecchia inoltra a [OSCURATO:PERSONA] un messaggio proveniente da un soggetto cinese,commentandolo con l’espressione “come detto ieri, vanno avanti mandandocidocumenti inutili come fece Lorinne”, mail ritenuta dalla difesa del tuttoinconferente rispetto all’oggetto della prova.Da tale erroneo presupposto deriverebbe una motivazione carente e logicamenteviziata anche nella parte in cui si afferma che, nelle chat in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le mascherine, il riferimento sarebbe specificamente all’accordo appenaconcluso per 350.000 unità.2.1.5. Parimenti censurata è l’affermazione, contenuta a pag. 45, secondo cui ladatazione al 16-17 aprile 2020 dell’ordine e del pagamento effettuato daUnmanned [OSCURATO:PERSONA] LTD a [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe prova del fatto che, almomento dell’offerta e della stipula, gli imputati avessero prospettato unaprestazione della cui esecuzione non avevano certezza, con conseguentedimostrazione del dolo di truffa.Tale conclusione si porrebbe in contrasto con la documentazione acquisita,rappresentata da numerose comunicazioni intercorse tra i soggetti coinvolti, dallequali emergerebbe che gli imputati si erano attivati per la gestione della consegnadelle mascherine sin dal 24 marzo 2020 e, quindi, in epoca anteriore sia allaconoscenza del bonifico disposto dall’ASL sia all’effettivo accredito delle somme,avvenuto il 16 aprile 2020.2.1.6. Infine, la difesa sostiene che la distinzione tra momento genetico delcontratto e fase esecutiva escluderebbe la necessità della immediata disponibilitàdei beni ai fini della validità dell’accordo, con conseguente irrilevanza delladiscrasia temporale evidenziata dalla Corte territoriale ai fini della configurabilitàdell’elemento soggettivo del reato.2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce travisamento dei fatti, carenzae manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delreato di truffa di cui al capo A) e all’omessa valutazione di elementi probatoririlevanti ai fini della corretta individuazione del ruolo della [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda.La difesa sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe partecipato né alla fase negozialené alla stipulazione dell’accordo di fornitura delle mascherine, gestite dal soloTavecchia, come peraltro indicato nella sentenza di primo grado.In tale prospettiva, si contesta l’affermazione della Corte territoriale secondo cuile comunicazioni con l’ASL sarebbero state curate dalla [OSCURATO:PERSONA] -mediante inoltrodi offerte e fatture attestanti l’immediata disponibilità del materiale esollecitazioni di pagamento- ritenendola frutto di un evidente travisamento dellaprova.Secondo la difesa, le attività svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] atterrerebbero esclusivamentealla fase esecutiva di un contratto già definito, nel cui ambito ella si relazionavacon la dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], soggetto incaricato, per la parte pubblica, della gestioneoperativa dell’accordo, già concluso dal [OSCURATO:PERSONA] (come peraltro indicato dalteste [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe espressamente escluso ogni coinvolgimento diPistono nella fase di conclusione dell’accordo).Ad avviso della ricorrente, le comunicazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - unicoelemento valorizzato dalla sentenza impugnata- non sarebbero idonee adimostrare la partecipazione della ricorrente alla conclusione del contratto,risolvendosi in un ulteriore travisamento dei fatti, fondato sull’erroneaLa difesa censura, inoltre, la motivazione nella parte in cui attribuisce rilievoall’uso da parte della ricorrente della prima persona plurale nelle comunicazioniin cui si menzionano accordi presi dal “nostro dottor [OSCURATO:PERSONA]” quale indice dicompartecipazione all’attività negoziale, trattandosi di modalità espressiva tipicadelle comunicazioni commerciali aziendali.Tutto ciò premesso la difesa evidenzia come la Corte distrettuale non avrebbeindicato alcun elemento idoneo a configurare un concorso della ricorrente, sottoqualsiasi forma, nel reato contestato con conseguenza carenza di motivazione sulpunto.2.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce carenza e manifestaillogicità della motivazione nonché omessa valutazione di prove decisive, inrelazione alla ritenuta sussistenza del reato di truffa, con specifico riguardoall’elemento dell’induzione in errore dei funzionari pubblici.La difesa sostiene che il soggetto che ha accettato l’offerta della UnmannedProcurement LTD, impegnando l’ente pubblico, è il dr. [OSCURATO:PERSONA], all’epocaresponsabile dell’Unità di Crisi, e che, pertanto, solo quest’ultimo avrebbe potutoessere eventualmente tratto in inganno circa la pretesa immediata disponibilitàdelle mascherine.Si censura, in proposito, la sentenza impugnata per avere concentratol’attenzione sulla figura della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell’ASL TO3,valorizzandone dichiarazioni ritenute, dalla difesa, irrilevanti ai fini dellaconfigurabilità dell’induzione in errore, atteso che la stessa non avrebbepartecipato alla conclusione del contratto come, peraltro, riferito dalla stessaMollica, la quale avrebbe riferito di essere stata incaricata dal [OSCURATO:PERSONA] di dareesecuzione a un accordo già definito, precisando che il suo ruolo si limitava allagestione operativa (“ mi usavano per fare gli ordini e basta”, nota 10 a pag. 23della sentenza).Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe, pertanto, operato un’erroneavalutazione del materiale probatorio, omettendo di verificare se il [OSCURATO:PERSONA] siastato effettivamente indotto in errore dagli imputati. In particolare, si deduce chela motivazione sarebbe del tutto carente nella parte in cui non indica alcunelemento idoneo a dimostrare che il già menzionato sia stato determinato allaconclusione del contratto in conseguenza di rassicurazioni circa l’immediatadisponibilità delle mascherine.2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 240 e 640-ter cod. pen., nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità in relazione allaquantificazione del profitto asseritamente percepito da [OSCURATO:PERSONA] e alladeterminazione del valore dei beni oggetto di confisca.2.4.1. La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamenteritenuto che il profitto confiscabile coincidesse con l’intero importo versato dallapersona offesa con conseguente erronea applicazione degli artt. 240 e 640-tercod. pen., sul presupposto che l’ASL non avrebbe tratto alcuna utilità dallaprestazione fornita, reputata totalmente difforme da quella pattuita. Ciò senzatenere conto della documentazione prodotta dalla difesa e del fatto che il criteriodi riferimento indicato dalla giurisprudenza di legittimità non è il danno subitodalla vittima bensì il vantaggio indebitamente acquisito dall’autore del reato.In tale prospettiva, si deduce che la Corte territoriale avrebbe dovuto detrarredall’importo complessivo le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] LTDper lo stoccaggio, la spedizione e lo sdoganamento nonché considerare il valoredelle mascherine effettivamente consegnate, che, pur difformi da quelle pattuite,presentavano un apprezzabile valore commerciale, essendo utilizzabili, secondoquanto riconosciuto dagli stessi giudici di merito, per finalità diverse da quellesanitarie.Tali dispositivi, infatti, avrebbero potuto essere impiegati anche dal personalesanitario ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, previavalutazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di Sanità, circostanza erroneamente ignoratadalla Corte di merito.La ricorrente evidenzia, inoltre, che la stessa sentenza impugnata avrebbericonosciuto la volontà degli imputati di adempiere al contratto, qualificandol’inadempimento come effetto di una condotta colposa, con conseguenteincompatibilità della confisca per equivalente per il reato ritenuto sussistente daigiudici di merito.2.4.2. Quanto alla ripartizione del profitto, si deduce che la Corte di appelloavrebbe attribuito a [OSCURATO:PERSONA] le somme a lui bonificate dal conto dellaUnmanned [OSCURATO:PERSONA] LTD ed alla ricorrente la residua somma di euro553.953,24, sul presupposto che, trattandosi di società con socio unico econsiderato il ruolo di amministratore di fatto della stessa, ella condividessegestione e utili. Tale ricostruzione è ritenuta illogica, in quanto, se si assume unagestione condivisa, non potrebbe imputarsi a [OSCURATO:PERSONA] l’intero importo rimastonella disponibilità societaria, tanto più a fronte dell’assoluzione definitiva delmarito.La difesa richiama, inoltre, la documentazione prodotta, da cui emergerebbe che,a far data dal 10 gennaio, amministratore della società era [OSCURATO:PERSONA], allaquale il [OSCURATO:PERSONA] aveva altresì ceduto le quote, cessando di essere socio diriferimento. Ne conseguirebbe l’assenza di elementi idonei a qualificare Pistonoquale amministratore di fatto nonché l’impossibilità di ritenere che le sommegiacenti sul conto della [OSCURATO:PERSONA] LTD nel marzo 2020, nelladisponibilità della [OSCURATO:PERSONA], costituiscano profitto del reato per la stessa [OSCURATO:PERSONA].La difesa evidenzia, altresì, che la sentenza darebbe atto di versamenti pari aeuro 14.900 in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella prima metà di aprile 2020, per i quali nonsarebbe stato dimostrato alcun collegamento con il reato di truffa. A fronte di talielementi, la quantificazione del profitto in euro 553.953,24 risulterebbe, secondola ricorrente, apodittica e priva di adeguata motivazione.2.4.2. Infine, si deduce che la documentazione contabile e la diffida dell’ASL TO3dell’8 maggio 2020 in atti attesterebbero che il pagamento del prezzo sarebbestato accreditato sul conto della [OSCURATO:PERSONA] LTD solo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] equindi successivamente ai movimenti bancari valorizzati dalla Corte, conconseguente inidoneità degli stessi a rappresentare il profitto del reato.2.5. Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione dell’art. 355cod. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione allaritenuta sussistenza del requisito dell’avere fatto mancare le cose necessarie alregolare funzionamento di un servizio pubblico.Si sostiene che la sentenza impugnata non contenga alcuna specificaargomentazione in ordine a tale elemento costitutivo del reato e che, trattandosidi fattispecie diversa rispetto a quella esaminata in primo grado, non possa farsirinvio alla motivazione della decisione di prime cure.La difesa evidenzia, inoltre, che taluni elementi richiamati nella sentenzaimpugnata dimostrerebbero l’insussistenza del requisito in esame. In particolare,si richiama la cosiddetta “terza fornitura” di mascherine, proposta da [OSCURATO:PERSONA] giorni immediatamente successivi alla conclusione dell’accordo e rifiutatadall’ASLTO3, come riferito dalla dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del 28 marzo 2023,circostanza ritenuta indicativa dell’assenza di una situazione di carenza tale dacompromettere il servizio.La difesa richiama, altresì, il disposto dell’art. 5-bis, comma 3, del d.l. 17 marzo2020, n. 18, vigente all’epoca dei fatti, secondo cui, fino al termine dello stato diemergenza, era consentito l’utilizzo di mascherine chirurgiche e, previavalutazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di Sanità, anche di dispositivi privi di marchioCE. Da ciò la difesa desume che le mascherine consegnate, pur non conformi alleprevisioni contrattuali, non avrebbero comunque determinato il venir meno deimezzi necessari allo svolgimento del servizio pubblico.2.6. Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione degli artt. 355cod. pen., 521 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU, per difetto di correlazionetra accusa e sentenza.La difesa rileva che l’imputazione originaria, al capo B), concerneva il reato difrode nelle pubbliche forniture, già escluso dal giudice di primo grado e nonritenuto sussistente neppure dalla Corte distrettuale, la quale ha tuttaviaaffermato la responsabilità per il diverso reato di cui all’art. 355 cod. pen., nellaforma colposa.Tale riqualificazione avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa, avendoimposto agli imputati di confrontarsi, solo in sede di legittimità, con profili deltutto nuovi, quali l’elemento soggettivo della colpa, in luogo del dolo, e la verificadella effettiva mancanza dei beni necessari allo svolgimento del servizio pubblico,elementi costitutivi essenziali della fattispecie ritenuta.Quanto all’elemento soggettivo, si osserva che il reato originariamente contestatoè punito esclusivamente a titolo di dolo e che neppure l’impugnazione del PubblicoMinistero aveva prospettato una responsabilità colposa. Pertanto, tale profilo nonsarebbe mai stato oggetto di prova né di contraddittorio.In proposito, la difesa richiama il principio secondo cui il delitto di frode nellepubbliche forniture richiede il dolo generico, consistente nella consapevolezza difornire beni significativamente difformi da quelli pattuiti o previsti; nel caso dispecie, tuttavia, la Corte distrettuale avrebbe escluso tale volontà, ravvisandouna condotta meramente negligente, con conseguente impossibilità, per ladifesa, di articolare deduzioni sulla rimproverabilità colposa.Analoghe considerazioni vengono svolte con riferimento all’elemento oggettivo,del servizio costituisce elemento centrale della fattispecie di cui all’art. 355 cod.pen., ma non rileva ai fini della frode nelle pubbliche forniture. Si tratterebbe,dunque, di un elemento specializzante che rende le due fattispecie incompatibilisotto il profilo oggettivo, precludendo la riqualificazione giuridica del fatto inassenza di una preventiva contestazione.La difesa richiama, infine, il principio secondo cui la violazione della correlazionetra imputazione e sentenza sussiste quando il fatto ritenuto in decisione, comenel caso di specie, si ponga in rapporto di eterogeneità rispetto a quellocontestato ovvero quando il capo di imputazione non contenga, neppureimplicitamente, gli elementi costitutivi del reato ritenuto né consenta di desumerlialla luce delle risultanze probatorie sottoposte al contraddittorio.2.7. Con il settimo motivo di ricorso, la ricorrente deduce violazione degli artt.43 e 355 cod. pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione conriguardo alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato.La difesa premette che la consegna di aliud pro alio è circostanza pacifica, nonessendo contestato che le mascherine giunte al magazzino di Grugliascodifferissero da quelle oggetto del contratto tra ASL e [OSCURATO:PERSONA] LTDe dell’ordine trasmesso al fornitore [OSCURATO:PERSONA].Secondo la difesa, i dispositivi originariamente usciti dai magazzini DONGGUANe consegnati presso Sinotrans -centro di smistamento per la successivaspedizione a [OSCURATO:PERSONA]- corrispondevano a quelli pattuiti, con la conseguenza chela difformità sarebbe intervenuta successivamente, verosimilmente per unoscambio di merce avvenuto presso tale struttura, evento qualificato come fortuitoe non riconducibile alla volontà degli imputati.Si censura, peraltro, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cuiravvisa la colpa della ricorrente nella mancata verifica della corrispondenza tramerce acquistata e merce consegnata.La difesa osserva, in proposito, che la dinamica dell’errore sarebbe stata chiaritadalla documentazione relativa alle fasi di trasporto, stoccaggio e spedizione inparticolare, dai documenti prodotti emergerebbe che dai magazzini Dongguanerano partiti 234 colli, contrassegnati dal logo della Regione Piemonte, mentrequelli giunti a destinazione erano 175 e privi di tale contrassegno, circostanzache deporrebbe per un errore nell’utilizzo della packing list da parte deglioperatori di Sinotrans.Da ciò la difesa desume che lo scambio di merce sia stato determinato dall’utilizzodi una diversa lista di carico, con conseguente irrilevanza della natura deidispositivi acquistati ai fini della configurazione dei reati contestati. In talecontesto, si evidenzia che né [OSCURATO:PERSONA] né [OSCURATO:PERSONA] avrebbero avuto alcun ruolooperativo nella fase di spedizione, essendosi limitati alla gestione documentale adistanza, senza possibilità di incidere materialmente sulle operazioni svolte inCina.La difesa aggiunge che la documentazione di accompagnamento della merce,regolare e riferita a mascherine FFP2, ha consentito lo sdoganamento in Italia acura dell’agente doganale [OSCURATO:PERSONA], senza che emergessero elementi idonei a fardubitare della conformità del carico, né indicazioni circa il numero dei colli, conconseguente impossibilità per [OSCURATO:PERSONA] di conoscere il contenuto effettivo dellespedizioni.La difesa contesta, inoltre, la rilevanza attribuita alla presunta mancatacollaborazione di [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla consegna, trattandosi di condotteposteriori al fatto, inidonee a incidere sull’evento.Al contrario, la difesa evidenzia che la ricorrente, a seguito delle contestazioni, sisarebbe attivata richiedendo documentazione fotografica al fine di procedereall’annullamento dell’ordine e alla restituzione del prezzo o alla sostituzione dellamerce, senza pretendere ulteriori verifiche, soluzione non perseguita dall’ASL,che avrebbe invece optato per la denuncia.La difesa evidenzia, inoltre, che la sentenza impugnata non affronta il temadell’esigibilità della condotta alternativa lecita né quello dell’applicazione delprincipio di affidamento, secondo cui la colpa è esclusa quando il soggetto possaragionevolmente confidare nell’operato diligente di terzi. In proposito, sisottolinea che [OSCURATO:PERSONA] LTD non avrebbe gestito direttamente leoperazioni di identificazione e spedizione, affidate a uno spedizioniere individuatod’intesa con ASL e Unità di Crisi, su indicazione dell’Ambasciata italiana, comeemergerebbe dalla mail del dr. [OSCURATO:PERSONA] del 6 maggio 2020.Infine, la difesa deduce che l’eventuale annullamento della sentenza, anche conriferimento al solo capo B), inciderebbe sulle statuizioni civili, atteso che laquantificazione del danno presupporrebbe l’accertamento della colpa nellaconsegna dell’aliud pro alio, mentre, in caso di sola truffa contrattuale, ilpregiudizio andrebbe correlato alla perdita di opportunità derivante dallaconclusione del contratto e non alla sua esecuzione difforme.2.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt.133 cod. pen. e 61, n. 7, cod. pen., nonché contraddittorietà della motivazionein relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio.2.8.1. La difesa osserva che il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuantie aggravanti operato dalla Corte di Appello ha comportato l’applicazione deiparametri sanzionatori di cui all’art. 640, primo comma, cod. pen., con penamassima pari a tre anni di reclusione ed euro 1.032 di multa (nel testo vigenteall’epoca dei fatti), evidenziando come la pena inflitta -pari a anni due e mesi seidi reclusione ed euro 900 di multa- si collochi in prossimità del limite edittale, inassenza di adeguata giustificazione.Si deduce, in particolare, che la misura della pena risulterebbe incoerente rispettoalla stessa ricostruzione dell’elemento soggettivo operata dalla Corte territoriale,secondo cui la condotta sarebbe stata finalizzata esclusivamente alla conclusionedel contratto, con l’intento di darvi esecuzione. Ciò configurerebbe, secondo ladifesa, un’ipotesi meno grave di truffa contrattuale, priva della volontà di arrecareun danno patrimoniale alla persona offesa.Si censura, inoltre, la motivazione nella parte in cui valorizza l’entità del danno el’intensità del dolo senza considerare, da un lato, che l’importo del contratto noncoinciderebbe con il danno effettivamente subito e, dall’altro, che tale importoavrebbe dovuto essere valutato in termini relativi, tenuto conto della tipologia edella dimensione economica delle forniture pubbliche, con conseguente violazionedei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.2.8.2. La ricorrente lamenta, altresì, l’illogicità del riconoscimentodell’aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 7, cod. pen., osservando che, almomento della conclusione del contratto, il danno non era né attuale néprevedibile nella misura poi ritenuta, trattandosi di conseguenzadell’inadempimento, non voluto dagli imputati.L’esclusione di tale aggravante comporterebbe, secondo la difesa, la necessità dirinnovare il giudizio di bilanciamento e potrebbe incidere sulla concedibilità deibenefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.Infine, la ricorrente deduce la manifesta illogicità del riconoscimento dellacontinuazione tra i reati, rilevandosi l’incompatibilità tra l’elemento soggettivodoloso a base della prima condotta -induzione in errore finalizzata allaconclusione ed esecuzione del contratto- e quello colposo riferito alla successivafase, qualificato dai giudici di appello in termini di negligenza nella esecuzionedella prestazione.RICORSO TAVECCHIA3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale è statocondannato alla pena di anni 2, mesi 7 di reclusione ed euro 900,00 di multa concorrelata confisca per equivalente fino alla somma di 279.678,76 euro.3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 6, 9 e 640 cod.pen., nonché dell’art. 129 cod. proc. pen., per omessa declaratoria della causa dinon punibilità derivante dal difetto della necessaria condizione di procedibilità inrelazione ad un reato asseritamente commesso interamente all’estero.La difesa evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA], al momento della realizzazione dellacondotta contestata, risiedeva stabilmente in Svizzera, ove aveva il centro deipropri interessi familiari e professionali sin dal 2004, circostanza confermata daentrambi gli imputati. Ne conseguirebbe che i contatti del [OSCURATO:PERSONA] con i soggetticoinvolti nella vicenda sarebbero avvenuti esclusivamente tramite e-mail otelefono, mentre egli si trovava all’estero.È stato rimarcato, in proposito, come la Corte territoriale avrebbe condiviso lavalutazione del primo giudice, individuando la truffa nella falsa rappresentazionedell’immediata disponibilità delle mascherine nel corso delle trattative, cuiseguivano la stipula del contratto e il pagamento del prezzo da parte della ASLmediante bonifici disposti in data 27 marzo 2020.Secondo la prospettazione difensiva, quindi, la posizione del [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto essere valutata con riferimento al momento delle comunicazioni relativealla disponibilità dei dispositivi, rese quando egli si trovava all’estero, risultandoirrilevante la successiva consegna di merce difforme.La difesa sostiene che l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato ainterlocuzioni telefoniche e telematiche con gli organi della Regione Piemonte,nelle quali egli si sarebbe limitato a segnalare la generica reperibilità di DPI inpronta consegna tramite la piattaforma statunitense gestita dalla societàUnmanned [OSCURATO:PERSONA] LCC, della quale era broker, senza mai affermare che lasocietà inglese [OSCURATO:PERSONA] LTD disponesse direttamente dellemascherine.Si assume, quindi, che l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] si sia integralmente svoltoall’estero, anche in considerazione dell’impossibilità di rientrare in Italia a causadel lockdown disposto dal 9 marzo 2020, limitandosi egli a segnalare un possibileacquirente a una organizzazione commerciale priva dei requisiti per operaredirettamente con fornitori accreditati, con conseguente necessità diintermediazione da parte di una società abilitata, individuata nella UnmannedProcurement LTD.La difesa sostiene pertanto che la posizione del [OSCURATO:PERSONA] debba essere valutataai sensi degli artt. 6 e 9 cod. pen., avuto riguardo sia alla condotta integralmenterealizzata all’estero così come l’evento, coincidente con l’accredito delle sommesul conto corrente estero della società venditrice.Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, la mancanza delle condizioni diprocedibilità previste per i reati commessi all’estero dal cittadino, in difetto siadella richiesta del Ministro della Giustizia sia dell’istanza della persona offesa nelleforme di cui all’art. 341 cod. proc. pen., trattandosi di fattispecie punita con penainferiore nel minimo a tre anni.La difesa evidenzia, in proposito, che il procedimento è stato avviato a seguito diun esposto presentato dal [OSCURATO:PERSONA] per l’EmergenzaCovid-19 e non dalla ASLTO3, atto che si limiterebbe a una generica segnalazionealla Procura della Repubblica, priva di una esplicita manifestazione di volontàpunitiva nei confronti degli eventuali responsabili, risultando pertanto inidoneo aintegrare la necessaria condizione di procedibilità.3.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce inosservanza ederronea applicazione dell’art. 8 cod. proc. pen., in relazione alla determinazionedel luogo di commissione del reato di cui all’art. 356 cod. pen. e al conseguenterigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata nel giudizio di primoe secondo grado sulla base di una motivazione affetta dal medesimo erroregiuridico relativo all’individuazione del reato più grave.In particolare, la difesa sostiene che il giudice territorialmente competenteavrebbe dovuto essere individuato con riferimento all’imputazione originaria,risultando irrilevanti gli sviluppi successivi del procedimento.Si censura, in particolare, il richiamo, da parte della Corte territoriale, a principidi matrice civilistica in tema di contratti, ritenuti inconferenti rispetto ai criteri diindividuazione della competenza nel processo penale, che deve esseredeterminata in base al luogo di consumazione del reato, individuato, in materiadi forniture pubbliche, nel luogo di consegna dei beni, secondo consolidatagiurisprudenza di legittimità.Nel caso di specie, la difesa evidenzia che il luogo di consegna era espressamentestabilito -secondo la clausola CIF [OSCURATO:PERSONA]- presso il deposito dello scaloaeroportuale lombardo. L’offerta commerciale di vendita della UnmannedProcurement LTD del 24 marzo 2020 e la successiva conferma d’ordine dellaASLTO3 prevedevano, infatti, l’obbligo per il venditore di consegnare i beni alvettore in Cina e di sostenere le spese di trasporto fino allo scalo milanese(mentre il successivo trasferimento al magazzino di Grugliasco era a caricodell’acquirente), condizione recepita negli ordini di fornitura trasmessi dalla ASLTO3, con conseguente radicamento della competenza territoriale presso ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA].3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 110 e 640 cod.pen., travisamento della prova nonché carenza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale peril delitto di truffa.3.3.1. L’indicazione della qualifica professionale del [OSCURATO:PERSONA] quale ProjectManager-Founder della società [OSCURATO:PERSONA] LTD, sarebbe statadeterminata da una travisata valutazione degli elementi di prova.In particolare, i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto che ilricorrente abbia agito in nome e per conto della società inglese e quindipartecipato alla truffa in ragione della consapevolezza che essa società nonavesse reale disponibilità di mascherine al momento della formalizzazione delleofferte di vendita alla ASL, ciò senza tenere conto degli elementi di prova chedimostrerebbero l’assoluta estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla società inglese, il quale,come peraltro chiarito dal teste [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del 2 maggio 2023,non aveva alcun compito di gestione.La difesa ha, quindi, evidenziato come dalla lettura delle mail richiamate daigiudici di merito, emergerebbe che il ricorrente era [OSCURATO:PERSONA] della societàstatunitense [OSCURATO:PERSONA] LLC, con sede in Florida.In conseguenza, la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] è stata dedottaunicamente dalla erronea attribuzione della qualifica di [OSCURATO:PERSONA] dellasocietà inglese in luogo di quella statunitense, società che non avrebbe svoltoalcun ruolo nelle trattative commerciali, in quanto mero gestore di unmarketplace creato per consentire l'incontro di imprese commerciali operanti suimercati internazionali.In atti, infatti, non vi sarebbe nessun elemento che attesti che il [OSCURATO:PERSONA] abbiaavuto alcuna partecipazione alle trattative ed alla predisposizione di offerte divendita presentate dalla società [OSCURATO:PERSONA] LTD, partecipazionededotta dall'equivoco in cui sono incorsi entrambi i giudici di merito sulla correttaidentificazione delle diverse società.La Corte distrettuale avrebbe erroneamente affermato che il coinvolgimento delTavecchia nelle condotte truffaldine attuate al momento della trattativa senzatenere conto che il consenso dell’ASL sarebbe intervenuto sulle offerte di venditainviate dalla società inglese e non a causa delle informazioni fornite dal ricorrenteal dott. [OSCURATO:PERSONA] e al dott. [OSCURATO:PERSONA] sulla possibile reperibilità delle mascherine sullapiattaforma americana.Peraltro, proprio le dichiarazioni rese dal teste Mar. [OSCURATO:PERSONA] e le chat in attidimostrerebbero che il collegamento del [OSCURATO:PERSONA] al marketplace statunitensesarebbe stato l’unico scopo dell'intervento dell'on. Crosetto affinché l'imputatoverificasse la attuale disponibilità di mascherine da parte di produttoriinternazionali, con i quali la ASL non era in grado di instaurare alcun rapporto.La penale responsabilità dell'imputato sarebbe stata, quindi, affermata in basead una prova del tutto travisata sulla base della quale la Corte distrettualeavrebbe apoditticamente affermato che la conclusione del contratto con la ASLsia stata viziata "da condotte illecite poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nellafase delle trattative”, che il ricorrente invece, non avrebbe mai condotto,essendosi limitato a prestare il suo intervento solo nella fase della consegna dellemascherine.3.3.2. La motivazione sarebbe illogica e contraddittoria anche con riferimentoalla affermazione che la [OSCURATO:PERSONA] LTD non avesse mai operato nelsettore delle mascherine e che di conseguenza la stessa, al momento delle offertedi vendita alla ASL, non avesse la reale disponibilità delle mascherine offerte allaASLTO3.Tale conclusione sarebbe fondata su una erronea presunzione, che si porrebbe inaperto contrasto con gli elementi di prova acquisiti, che non sono stati nemmenooggetto della pur minima valutazione da parte dei giudici di appello.La Corte territoriale, con ragionamento fondato su mere suggestioni avrebbe,infatti, affermato come il messaggio Whatsapp inviato dal [OSCURATO:PERSONA] il 20 marzo2020 alla [OSCURATO:PERSONA], con il quale manifestava l'opinione che [OSCURATO:PERSONA] eCryptovalute sarebbero stati il business degli anni futuri, dimostrerebbe che, sinoa tale data, la società inglese [OSCURATO:PERSONA] LTD non avesse ancoraoperato nel settore del commercio di mascherine e altri D.P.I.; aprioristicoconvincimento che ha consentito di ritenere che il riferimento del [OSCURATO:PERSONA] allaopportunità di dedicare "maggiore spazio" a particolari settori commercialiimplicasse la prova della mancanza di esperienza e presenza in tali settori.Secondo la difesa, il senso letterale della espressione ("maggiore spazio")esprimerebbe una considerazione sulla opportunità di prestare una maggiorecome peraltro ampiamente illustrato nel corso dell'esame del 5 giugno 2023,quando il [OSCURATO:PERSONA] chiariva che i DPI erano stati da sempre oggetto di forniture,sebbene in misura decisamente ridotta prima della pandemia.Peraltro, la prova della erroneità di un simile convincimento sarebbe fornita dalladocumentazione bancaria e fiscale prodotta dalla difesa attestante che laUnmanned [OSCURATO:PERSONA] LTD avesse già eseguito forniture di DPI nel corso dellapandemia, su cui la Corte distrettuale non avrebbe svolto alcuna valutazione conconseguente carenza di motivazione sul punto. In particolare, la società inglesegià in data 3 marzo 2020 aveva eseguito transazioni commerciali per l'acquistodi 285.000 mascherine FFp2 vendute dal fornitore cinese Chengxiang IndustrialCo. Ltd e destinate al mercato britannico.3.3.3. La motivazione sarebbe, inoltre, manifestamente illogica anche a propositodel rilievo che la [OSCURATO:PERSONA], in epoca coeva alla offerta di vendita trasmessa allaASL, fosse impegnata nella ricerca di possibili fornitori, circostanza chedimostrerebbe l’indisponibilità di mascherine da parte della società inglese.Tale affermazione, a giudizio della difesa, non terrebbe conto che tali ricerchesono proseguite anche dopo l'avvenuta consegna dei DPI presso il magazzino aPechino della Sinotrans, ad attestazione di una continuativa attività non legataalla fornitura alla ASL.La Corte di merito avrebbe quindi acriticamente affermato che la ricerca dellaPistono fosse diretta al reperimento delle medesime mascherine oggetto dellafornitura alla ASL, eludendo però il dato obiettivo che le coeve richieste diinformazioni sulla disponibilità di mascherine riguardassero anche altri DPI e perquantitativi diversi, quindi incompatibili con la fornitura alla ASL.La difesa ha rappresentato, in proposito che [OSCURATO:PERSONA] svolgevaprofessionalmente tale attività ed era impegnata ad individuare i fornitori cheoffrissero le migliori condizioni economiche rispetto ad una crescente richiestamondiale di mascherine, secondo la più ovvia delle prassi commerciali, conproiezione verso nuove e diverse forniture. Il convincimento della [OSCURATO:PERSONA] che tali ricerche fossero collegate alla offerta di vendita già presentataalla ASL, quindi, si risolverebbe in una mera congettura, priva di alcun riscontro.3.3.4. La motivazione risulterebbe illogica anche nella parte in cui i giudici diappello avrebbero apoditticamente affermato che la offerta di vendita fosseinoltrata dalla [OSCURATO:PERSONA] LTD prima ancora di procurarsi ladisponibilità delle mascherine.Dall'estratto di conto corrente relativo al periodo marzo/aprile 2020, al contrario,risulterebbe che la società inglese aveva provveduto al pagamento di 742.000dollari a favore del fornitore cinese [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto delle mascherine,importo corrispondente a quello riportato in fattura ed adeguato al prezzocomunicato alla ASL ed alle spese di trasporto dalla Cina.Tali valori certo non potevano essere inventati dalla [OSCURATO:PERSONA] LTDall'atto di fasulle offerte di vendita, se non fossero stati conseguenti a precedentiaccordi con il produttore, che forniva sin da subito anche una approssimativaindicazione del volume e del peso dei colli, comunicati già in data 26 marzo allaAmbasciata cinese per gli adempimenti finalizzati alla spedizione in Italia.Tale documentazione, del tutto negletta dalla Corte di appello, attesterebbe,quindi, l’arbitrarietà della illazione, priva di fondamento e di logica coerenza, chealla data del 24 marzo 2020, allorquando erano trasmesse alla ASL le offerte divendita, la [OSCURATO:PERSONA] LTD fosse ancora alla ricerca di mascherine.3.3.5. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine alla corrispondenzaintrattenuta in data 24 marzo 2020 da [OSCURATO:PERSONA] con il fornitore cineseDongguan, documentazione che -ad avviso della difesa- dimostrerebbe come lasocietà fornitrice cinese avesse intrattenuto reali contatti commerciali conPistono, la quale, prima di inoltrare l'offerta alla ASL, aveva chiesto riscontri sullaregolarità della certificazione CE che avrebbe accompagnato i DPI.La Corte, quindi, avrebbe indebitamente selezionato e travisato solo alcunielementi di prova, utilizzati per sostenere mere congetture, ma senzaconfrontarsi con i diversi elementi di prova che contrastavano le arbitrariesupposizioni.3.3.6. I giudici di appello avrebbero ignorato ulteriori elementi di prova chedimostrerebbero la trasparenza delle comunicazioni della società inglese e laconsapevolezza degli organi della Regione Piemonte in ordine al fatto che gliacquisti di DPI sarebbero stati effettuati dalla società inglese per il tramite difornitori cinesi operanti sulla piattaforma commerciale statunitense, tanto da averfornito l'indicazione al [OSCURATO:PERSONA] di rivolgersi alla Ambasciata a Pechino perorganizzare la spedizione dei DPI, come da contatto avviato già in data 26 marzo2020.I giudici dell’appello avrebbero travisato il messaggio audio WhatsApp del 24marzo 2020, richiamato a pagina 41 della impugnata sentenza, attribuendogli unsenso contrario alla logica e difforme dal suo reale significato: “Io e Baldoabbiamo lavorato fino adesso a cercare mascherine e fare offerte praticamente,eh perché gli ospedali son senza, cioè... il Governo non fa un cazzo! Noi con lapiattaforma...possiamo lavorare".Tale affermazione dimostrerebbe, secondo la difesa, che nel periodo di bloccototale dei mercati era possibile intrattenere rapporti commerciale con i fornitoriproprio grazie alla piattaforma statunitense. Al contrario la Corte di meritoavrebbe attribuito a tale messaggio un significato del tutto contrastante con lalogica più comune, deducendo che tale ricerca fosse riferita alla offerta già inviataalla ASL, mentre risultava esplicito che [OSCURATO:PERSONA] stesse utilizzando lapiattaforma statunitense per "lavorare" alla ricerca di diversi produttori dimascherine, che potessero soddisfare le molteplici richieste che provenivano daenti e da privati, non solo dall'Italia.La difesa ha, quindi, rimarcato come in periodo di lockdown non era possibilecoltivare trattative commerciali se non a distanza, circostanza che impedivacontatti diretti con i fornitori, con gli spedizionieri e con gli stessi acquirenti equindi non consentiva un controllo diretto delle mascherine.La conoscenza della provenienza cinese dei DPI sarebbe attestata anche nellaDeliberazione del Direttore Generale, con cui in data 1 aprile 2020 venivaratificato l'acquisto in Cina delle mascherine offerte dalla [OSCURATO:PERSONA] ProcurementLTD e dalle dichiarazioni della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe affermato di averappreso della provenienza cinese delle mascherine da una mail ricevuta inconcomitanza dei pagamenti a favore della [OSCURATO:PERSONA] LTD, dispostiin data 27 marzo 2020 senza formulare riserve né sulla provenienza né sullanecessità di attendere i necessari tempi tecnici della consegna, come da direttivedel dott. [OSCURATO:PERSONA].L'intervento del [OSCURATO:PERSONA] rimarrebbe, pertanto, circoscritto alle problematicherelative alla consegna dei DPI, in esecuzione dell'impegno assunto con gli organidella Regione, senza alcun collegamento ai precedenti accordi contrattuali.La Corte di merito avrebbe, inoltre, travisato il contenuto della deposizione delteste [OSCURATO:PERSONA] a proposito di una mail del 6.5.2020 che faceva riferimento a SurgicalMask, attribuendo a tale terminologia il significato di mascherine chirurgiche,affermazione che non corrisponderebbe al vero, in quanto la mail in questionesarebbe stata inviata alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] dal dott. [OSCURATO:PERSONA] della Ambasciataitaliana ed in quanto in tutta la precedente corrispondenza avente ad oggetto gliordini di fornitura e la documentazione per l'imbarco si facesse sempre esclusivoriferimento alle mascherine FFp2.A pagina 61 della impugnata sentenza, la Corte distrettuale svolgerebbe analogaerrata congettura, sostenendo l'ambiguità della [OSCURATO:PERSONA] speditada [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e contenente una descrizione cheriporterebbe, secondo i giudici dell’appello, dati tra loro incompatibili e riferiti abeni diversi (DPI e mascherine chirurgiche). Tale discrasia sarebbe dedotta daquanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA] a proposito del significato dellasigla 3PLY, che la verbalizzante, senza indicare il fondamento della suaconoscenza, riconduceva alle mascherine chirurgiche. Con tale termine, adopinione della difesa, si indicherebbe invece che la mascherina è formata da trestrati di tessuto, caratteristica comune a tutte le mascherine.3.3.7. La difesa deduce carenza e contraddittorietà della motivazione anche conriguardo alla documentazione attestante l’effettivo accredito dei bonifici dispostidalla ASL sul conto corrente londinese della [OSCURATO:PERSONA] LTD e alle conversazioniintercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e il servizio clienti della [OSCURATO:PERSONA], dalle qualiemergerebbe che la materiale disponibilità delle somme era rimasta sospesa, pereffetto dei controlli antiriciclaggio, sino al 16 aprile 2020.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe operato una valutazioneparziale degli estratti conto [OSCURATO:PERSONA], valorizzandone il contenuto nella partefavorevole all’accusa e disattendendolo, invece, nella parte coerente con laricostruzione difensiva. In particolare, con riferimento all’estratto conto in dollarirelativo ai mesi di marzo-aprile 2020, i giudici di appello avrebbero omesso diconsiderare la registrazione, in data 16 aprile 2020, dell’accredito dei bonificidella ASL, utilizzando, invece, la successiva annotazione del pagamento dellemascherine alla [OSCURATO:PERSONA], eseguito il 17 aprile 2020, per sostenere il ritardonell’adempimento del contratto rispetto a un presunto accredito delle somme giàin data 31 marzo 2020.Tale diversa data sarebbe stata desunta da un distinto documento, qualificatonella sentenza come mero “riepilogo delle movimentazioni in uscita”, al fine diaffermare che gli imputati si fossero appropriati dell’intero importo di euro833.000 versato dalla ASL, con conseguente contraddittorietà della motivazione.A sostegno della censura, la difesa richiama il passaggio della sentenzaimpugnata nel quale, a pagina 60, la Corte afferma che: “contrariamente aquanto sostenuto dagli imputati, la documentazione acquisita nei dispositiviinformatici in uso agli imputati e le ulteriori acquisizione istruttorie hannodimostrato che le somme erogate dall’ASL TO3 sarebbero state accreditate sulconto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] LTD sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quindi quantomeno da quella data gli imputati sarebbero stati tenuti ad eseguire prontamentela fornitura convenuta”. Secondo il ricorrente, tale conclusione, oltre a esserepriva di adeguato supporto motivazionale, sarebbe smentita dagli estratti contodella [OSCURATO:PERSONA] LTD, che attesterebbero una diversa data dieffettiva disponibilità delle somme.La difesa lamenta, inoltre, che la Corte avrebbe omesso qualsiasi valutazione siadella deposizione del Mar. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito dell’impossibilità, perl’istituto [OSCURATO:PERSONA], di individuare la data esatta dell’accredito dei bonifici sulconto [OSCURATO:PERSONA], sia della chat intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA],dalla quale emergerebbe che la materiale disponibilità delle somme fu resapossibile soltanto il 16 aprile 2020, all’esito dei controlli antiriciclaggio,circostanza rimasta del tutto priva di esame nella motivazione impugnata.3.3.8. Con riguardo alla ricezione dei bonifici disposti dalla ASL, la difesa deducevizio di contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte territorialeavrebbe attribuito al medesimo estratto conto in valuta dollari USA relativo aimesi di marzo-aprile 2020 una differente valenza probatoria, valorizzandolo nellaparte favorevole all’accusa e disattendendolo in quella coerente con laricostruzione difensiva.In particolare, a pagina 45 della sentenza impugnata, la Corte afferma che:“Oltretutto la datazione al 16-17.4.2020 dell’ordine e del pagamento da parte diUnmanned [OSCURATO:PERSONA] LTD a [OSCURATO:PERSONA] è elemento che assume certamenterilievo ai fini della dimostrazione del fatto che i predetti, in sede di offerte e stipuladel contratto, abbiano millantato la possibilità di fornire una prestazione che nonavevano alcuna certezza di poter adempiere, con ciò escludendo ogni dubbio inordine alla ricorrenza nei medesimi dell’elemento soggettivo del delitto di truffa”.Secondo il ricorrente, avendo ritenuto pacifica la data del pagamento del 17 aprile2020 in favore della [OSCURATO:PERSONA], la Corte avrebbe implicitamente riconosciuto lagenuinità dell’estratto conto, il quale, immediatamente prima dell’annotazionedel bonifico di 742.000 dollari al fornitore cinese, riporta anche l’accredito, in data16 aprile 2020, dei due bonifici provenienti dalla ASL.Ne conseguirebbe che, una volta riconosciuta l’attendibilità del documento ai finidella ricostruzione della data del pagamento delle mascherine, la Corte nonavrebbe potuto disattenderne il contenuto con riguardo all’accredito dei bonifici,utilizzando la medesima prova documentale per pervenire a conclusioni opposte.La denunciata contraddittorietà risulterebbe ulteriormente confermata dallamotivazione contenuta a pagina 60 della sentenza impugnata, nella quale la Corteha ritenuto provato, ai fini della confisca, che la [OSCURATO:PERSONA] LTDavesse incassato le somme già il 31 marzo 2020, senza esplicitare gli elementiposti a fondamento di tale conclusione. Secondo la difesa, invece, la correttainterpretazione dell’estratto conto dimostrerebbe che la società acquisì lamateriale disponibilità delle somme soltanto il 16 aprile 2020, potendo solo datale data provvedere al pagamento delle mascherine, successivamente trasferitedalla [OSCURATO:PERSONA] ai magazzini del vettore Sinotrans, circostanza ritenutasintomatica dell’effettiva disponibilità della merce per la consegna.3.3.9. I giudici di appello avrebbero, inoltre, completamente eluso la questioneche la [OSCURATO:PERSONA] LTD, ricevendo conferma di disponibilità dei DPIdal fornitore cinese e quindi ottenendo la garanzia di adempiere secondo leofferte di vendita che successivamente invierà alla ASL, dovesse provvedere alpagamento delle mascherine e poi alla spedizione in Italia, secondo i tempi tecnicinecessari.In questo senso, è evidente che nelle transazioni a distanza, tanto più in periododi pandemia, potesse essere acquisita solo la disponibilità giuridica dei beni, inquanto quella materiale sarebbe avvenuta solo all'esito dell'integrale pagamentodel prezzo con la relativa consegna, secondo la prassi invalsa durante il lockdown.L'acquisto in Cina, espressamente dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA] LTDe ben noto sia alla Regione che alla ASL, rendeva necessario che la società inglesedovesse concordare a distanza le condizioni di vendita e di consegna, la qualeultima rimaneva sospesa in attesa di perfezionare il pagamento.In mancanza degli inconvenienti determinati da causa di forza maggiore, i DPIsarebbero stati consegnati in pochi giorni, come in effetti è avvenuto appenaeseguito il pagamento a favore del fornitore cinese in data 17 aprile 2020, quandole mascherine erano trasferite nei depositi Sinotrans, come concordato dalla ASLcon la Ambasciata italiana, già in data 23 aprile 2020 e sarebbero giunte in Italiain poche ore in mancanza dei sopravvenuti ostacoli.Pertanto, la affermazione della Corte che la società inglese non avesse avuto ladisponibilità di mascherine, da intendersi come disponibilità giuridicaconseguente agli accordi intrapresi con il fornitore, sarebbe frutto di una illogicaricostruzione delle reali dinamiche commerciali imposte dalla pandemia mondialee dal lockdown, favorita dalla omessa valutazione degli elementi probatori che3.3.10. La difesa deduce, altresì, la contraddittorietà della motivazione conriguardo all’affermazione contenuta a pagina 57 della sentenza impugnata,secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe percepito dalla [OSCURATO:PERSONA] LTD, inconcomitanza con i bonifici disposti dalla ASL, somme corrispondenti a circa unterzo dell’importo ricevuto, ritenute, “per motivi logici e cronologici”, costituire laripartizione, tra il medesimo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del profitto derivante dal reato.Secondo il ricorrente, tale conclusione si porrebbe in insanabile contrasto con ilpercorso argomentativo sviluppato dalla stessa Corte territoriale. Da un lato,infatti, la sentenza individua la consumazione della truffa contrattuale nella falsarappresentazione dell’immediata disponibilità delle mascherine al momento delletrattative e della stipulazione del contratto, reputando irrilevanti, ai fini dellaperfezione del reato, le vicende successive; dall’altro, afferma che gli imputati sisarebbero appropriati dell’intero importo corrisposto dalla ASL, prospettando unaricostruzione incompatibile con il successivo accertamento dell’effettivo acquistoe pagamento dei dispositivi di protezione individuale.La difesa evidenzia, in particolare, che la prospettata ripartizione in parti ugualidell’intera somma versata dalla ASL presupporrebbe necessariamente che nullafosse stato corrisposto al fornitore cinese ovvero che fosse stato effettuato unpagamento meramente simbolico per beni di valore irrisorio. Tale assuntosarebbe, tuttavia, smentito sia dagli ordini di acquisto sia dalla corrispondenzacommerciale intercorsa con la [OSCURATO:PERSONA], costantemente riferita alla fornitura dimascherine FFP2 certificate CE.Il denunciato contrasto emergerebbe con ancora maggiore evidenza dal raffrontotra due diversi passaggi della sentenza. A pagina 45, infatti, la Corte ha ritenutodimostrato, sulla base dell’estratto conto in valuta dollari USA, il pagamento di742.000 dollari in favore della [OSCURATO:PERSONA] in data 17 aprile 2020. Nondimeno, apagina 57, ha affermato che: “immediatamente dopo l’accredito del versamentodella ASL effettuato in data 31.3.2020, circa un terzo dell’importo è statotrasferito a [OSCURATO:PERSONA]. Dal conto corrente [OSCURATO:PERSONA] sono stati infatti bonificati aGianandrea [OSCURATO:PERSONA] complessivi € 279.678,76 a mezzo di 5 accrediti effettuatiil 1.4.2020 e di 3 accrediti effettuati il giorno successivo”.Ad avviso della difesa, le due affermazioni non potrebbero logicamentecoesistere. Se, infatti, la stessa Corte territoriale ha ritenuto provato l’effettivopagamento di 742.000 dollari al fornitore cinese, non potrebbe, al contempo,sostenere che gli imputati si siano appropriati dell’intera somma corrisposta dallaASL, posto che una parte rilevante delle risorse sarebbe stata destinataall’acquisto delle mascherine. La ricostruzione accusatoria risulterebbe, pertanto,smentita dagli stessi elementi probatori valorizzati nella motivazione.La censura investe, inoltre, il capo della sentenza concernente la confisca.Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe desunto l’esistenza dei versamentieffettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] LTD in favore degli imputati da undocumento qualificato come estratto conto della società inglese, senzaconfrontarsi con le specifiche contestazioni difensive circa la reale natura dellostesso. In particolare, era stato sostenuto che tale documento non costituisse unestratto conto bancario, bensì un forecast statement, ossia un prospettoprevisionale delle spese che la società programmava di sostenere in undeterminato arco temporale.A sostegno di tale assunto, la difesa richiama le dichiarazioni rese dal Tavecchianel corso dell’esame dibattimentale del 5 giugno 2023, nel quale l’imputato avevachiarito che le annotazioni riportate nella colonna “balance” non rappresentavanoil saldo effettivo del conto corrente, ma una mera previsione delle uscite future,riferita a pagamenti programmati e non a operazioni effettivamente eseguite.Tale interpretazione troverebbe conferma, secondo la difesa, nell’esamecomplessivo del documento, che la Corte avrebbe omesso di svolgere.Il ricorrente evidenzia, inoltre, che la Corte avrebbe valorizzato esclusivamentele annotazioni riferite ai giorni 1 e 2 aprile 2020, sul presupposto dell’avvenutoaccredito dei bonifici il 31 marzo 2020, senza considerare che il medesimodocumento riportava analoghe previsioni di pagamento anche nei mesi di maggioe giugno 2020, in favore del [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], per importicomplessivamente incompatibili con la prospettata ripartizione, in quote uguali,della sola somma di euro 833.000 corrisposta dalla ASL.In conclusione, la difesa sostiene che la motivazione si fondi sull’apoditticopresupposto secondo cui i bonifici della ASL sarebbero stati accreditati sul contodella [OSCURATO:PERSONA] LTD il 31 marzo 2020, assunto privo di riscontrodocumentale e smentito dagli estratti conto della [OSCURATO:PERSONA], dai quali risulterebbe,invece, che la disponibilità delle somme fu acquisita soltanto il 16 aprile 2020 eche il pagamento di 742.000 dollari al fornitore [OSCURATO:PERSONA] venne eseguito ilgiorno successivo.La denunciata contraddittorietà deriverebbe, pertanto, dall’avere la Cortericonosciuto attendibilità agli estratti conto solo nella parte coerente con laprospettazione accusatoria, disattendendoli poi in favore di un documento la cuinatura non sarebbe stata adeguatamente accertata, omettendo altresì diconfrontarsi con la documentazione bancaria prodotta dalla difesa e provenientedalla sede legale della società londinese, unica legittimata a richiedere gli estratticonto alla [OSCURATO:PERSONA].3.3.11. La sentenza risulterebbe, infine, viziata da mancanza di motivazione aproposito della rilevanza probatoria delle fatture, prodotte con memoriadepositata alla udienza del 2 maggio 2023, aventi ad oggetto gli acquisti relativiall'importo di € 103.920,52 indicato nel [OSCURATO:PERSONA]. Tali forniture, comemascherine FFp2 e destinati al mercato inglese.Dal medesimo forecast statement richiamato dalla Corte di appello, infatti,risulterebbero anche prospetti di pagamenti sempre a favore della [OSCURATO:PERSONA],che il Pubblico ministero aveva ricondotto al pagamento delle mascherine forniteall’ASL, le cui fatture indicavano invece transazioni per DPI del tutto diversi.Questa documentazione, secondo la difesa, fornirebbe la prova della assolutainfondatezza della illazione formulata dall’accusa che la [OSCURATO:PERSONA] ProcurementLTD avesse pagato le mascherine fornite alla ASL solo 103.920 euro e che ladocumentazione prodotta dalla difesa non fosse genuina.La Corte di appello, senza pronunciarsi in ordine alla dedotta mancanza digenuinità delle prove offerte dalla difesa, avrebbe offerto una motivazioneintimamente illogica a proposito della diversa destinazione delle somme pagatedalla ASL, affermando che gli imputati se ne fossero appropriati pro quota.3.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce inosservanza ed erroneaapplicazione degli artt. 110 e 640 cod. pen., nonché vizio di motivazione inrelazione al ruolo concretamente attribuito al [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda ed allaritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di truffa.Secondo la prospettazione difensiva, l’attività del ricorrente, non riconducibilealla fase delle trattative intercorse con la ASL per la fornitura dei DPI, sarebbelimitata al contributo prestato nella fase esecutiva del contratto concluso dallasocietà inglese, al fine di agevolare la tempestiva consegna dei dispositivi. Taleintervento non sarebbe stato svolto per conto della [OSCURATO:PERSONA] LTD,bensì su richiesta della Regione Piemonte, che aveva sollecitato l’instaurazione dicontatti con il [OSCURATO:PERSONA] dell’Ambasciata italiana a Pechino.La difesa evidenzia, altresì, che le interlocuzioni con la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] avrebberoriguardato esclusivamente profili attinenti alla consegna dei dispositivi, alleoperazioni di imbarco e alla regolarità della documentazione necessaria perl’importazione in Italia e, quindi, ad una fase del tutto distinta da quella delletrattative.L’interessamento dell’imputato troverebbe giustificazione nelle iniziative dellaRegione Piemonte, priva di esperienza nella gestione di forniture dall’estero, cheavrebbe richiesto l’intervento del [OSCURATO:PERSONA], sulla cui affidabilità e professionalitàsi era espresso l’on. Crosetto.Il ricorrente censura, in proposito, l’omessa valutazione, da parte dei giudici diappello, della mail del 26 marzo 2020, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] rappresentavaall’Ambasciata italiana a Pechino la necessità di ottenere un’autorizzazione altrasporto aereo delle mascherine destinate alla Regione Piemonte.La difesa contesta, poi, l’affermazione secondo cui il dott. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe resoconto della scarsa serietà del ricorrente, ritenendola priva di riscontro negli attie frutto di una arbitraria ricostruzione, evidenziando come la corrispondenza inper la collaborazione prestata, senza alcuna censura sull’operato dell’imputato.Secondo la tesi difensiva, la documentazione e-mail dimostrerebbe che letrattative con il fornitore delle mascherine furono condotte esclusivamente dallaUnmanned [OSCURATO:PERSONA] LTD, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], attività alle quali ilTavecchia non avrebbe mai preso parte in quanto estraneo alla compaginesocietaria; egli, infatti, avrebbe operato unicamente quale broker dellapiattaforma statunitense.In tale prospettiva, l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a verificare esegnalare alla Regione Piemonte la presenza, sulla piattaforma statunitense, diaziende che dichiaravano la disponibilità immediata di mascherine FFP2,ricevendo quindi l’invito a far pervenire con urgenza offerte di vendita,successivamente inoltrate dalla [OSCURATO:PERSONA] LTD.La Corte di merito avrebbe, pertanto, erroneamente desunto la sussistenza deldolo di truffa da presunte trattative svolte per conto della UnmannedProcurement LTD, in realtà mai condotte dal ricorrente.La difesa precisa, inoltre, che il [OSCURATO:PERSONA] non era abilitato a concludereautonomamente transazioni commerciali sulla piattaforma, riservate a societàregistrate, potendo esclusivamente attenersi alla procedura prevista, secondo cuiun cliente non registrato si avvale dell’assistenza operativa di una società giàiscritta, incaricata di condurre le trattative con il fornitore.[OSCURATO:PERSONA], dopo aver segnalato al dott. [OSCURATO:PERSONA] e al dott. [OSCURATO:PERSONA] la possibilità diutilizzare la piattaforma statunitense, non avrebbe partecipato ad alcuna fasedelle trattative svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] LTD; in atti, infatti, non visarebbe prova di contatti diretti con fornitori, né di rapporti con la societàDongguan, né di coinvolgimento nella definizione delle condizioni contrattualidelle offerte trasmesse alla ASL, né, infine, di formulazione di proposte negozialinei confronti di quest’ultima.Parimenti, gli sporadici contatti con la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero avutoalcuna incidenza causale sulla sottoscrizione degli ordini di fornitura, atteso chela stessa avrebbe dichiarato di essersi limitata a dare esecuzione a disposizioniprovenienti dall’Unità di Crisi, recependo decisioni altrui e prendendo atto delleofferte inoltrate dalla [OSCURATO:PERSONA] LTD in un momento successivo allaricezione delle proposte di vendita trasmesse dalla società inglese per il tramitedella [OSCURATO:PERSONA].In conclusione, risulterebbe dunque erronea la valutazione della Corte territorialein ordine all’apporto causale del [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe limitato acomunicare una circostanza veritiera, ossia la presenza, sulla piattaformastatunitense, di offerte di mascherine.3.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 355, commaterzo, cod. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazionein ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato.La difesa censura la decisione impugnata nella parte in cui la Corte di appello haaffermato, in termini ritenuti apodittici e privi di adeguato riscontro probatorio,che la consegna aliud pro alio sarebbe certamente riconducibile a una condottanegligente o imperita degli imputati, per non essersi questi accertati dellacorrispondenza tra la merce acquistata dal fornitore cinese e le caratteristichetecniche pattuite. Tale argomentazione viene ritenuta illogica, nella misura in cuipretende che gli imputati individuassero le ragioni dell’invio di materiale difformerispetto a quello ordinato.La difesa evidenzia, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe omesso diconsiderare come il [OSCURATO:PERSONA], a causa del lock down globale, fosseimpossibilitato a effettuare verifiche dirette, limitandosi a ricevere informazionidalla Cina tramite comunicazioni e-mail, trasmesse per conoscenza anche allaASL. In tale contesto, egli non avrebbe potuto intervenire nelle fasi di produzione,stoccaggio e spedizione delle mascherine, potendo soltanto ricevere confermache la [OSCURATO:PERSONA] avesse consegnato alla Sinotrans 234 colli contenentimascherine FFP2 conformi all’ordine e recanti lo stemma della Regione Piemonte.Il ricorrente sottolinea, per contro, che a [OSCURATO:PERSONA] sarebbero giunti soltanto 175colli, privi dello stemma regionale e con peso e volume sensibilmente inferioririspetto a quelli indicati nella packing list finale del fornitore [OSCURATO:PERSONA]. All’internodei colli, inoltre, la Guardia di Finanza avrebbe rinvenuto un certificato riferito aun produttore diverso, con denominazione sociale e sede legale non coincidenti.Da tali circostanze la difesa desume che la Sinotrans avrebbe inizialmentericevuto 234 colli e che, nella fase di trasferimento verso l’aeroporto, si sarebbeverificato uno scambio di merce, imputabile a negligenza o mala fede dellamedesima società, incaricata della custodia dei beni.[OSCURATO:PERSONA], rimasto estraneo a tali passaggi commerciali, non sarebbe stato ingrado di fornire spiegazioni in ordine alle difformità riscontrate tra i colliconsegnati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Sinotrans e quelli successivamente trasferiti alcorriere e infine ricevuti dal vettore italiano [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello avrebbe pertanto affermato la responsabilità colposa delTavecchia sulla base della mancata individuazione delle cause della difformitàdella merce, eludendo la valutazione della documentazione prodotta, che avrebbeinvece corroborato il sospetto, prospettato dall’imputato nel corso deldibattimento, di uno scambio intervenuto nella fase di passaggio dei colli dallaSinotrans al vettore incaricato dell’imbarco.Si deduce, altresì, che la Corte territoriale non avrebbe correttamente individuatoil ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nella fase esecutiva del contratto, atteso che lo stesso,estraneo alla società venditrice, non disponeva di poteri di controllo sui passaggiinterni della merce né di verifica sulla consegna di prodotti difformi rispetto aquelli richiesti dalla ASL.In conclusione, secondo la difesa, l’imputato avrebbe fornito una ricostruzionecoerente delle vicende occorse in Cina, senza che gli potesse essere ascrittaalcuna responsabilità per l’accaduto, in difetto di una posizione di garanzia.3.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 640 cod. pen. econtraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dellaprevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate,alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 7, cod. pen. nonchéalla determinazione del trattamento sanzionatorio.3.6.1. La difesa assume che il giudice di appello non avrebbe fornito adeguatamotivazione nel ritenere la condotta non connotata da scarsa gravità.In particolare, il ricorrente evidenzia di essersi limitato a rappresentare offerte dimascherine sulla piattaforma commerciale, senza apportare alcun contributo alleun rilevante impegno nella fase esecutiva della fornitura, collaborandodocumentazione e informazioni provenienti dalla Cina sia all’Ambasciata sia allaASL, al fine di agevolare il più rapido imbarco dei dispositivi.Secondo la difesa, tale condotta avrebbe dovuto condurre a una diversavalutazione del giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche.Quanto al trattamento sanzionatorio, si censura l’erronea assimilazione dellaposizione del [OSCURATO:PERSONA] a quella della coimputata [OSCURATO:PERSONA], effettuata dai giudicidi merito senza considerare la maggiore complessità e articolazione dellacondotta di quest’ultima, coinvolta in tutte le fasi delle trattative e della gestionedella fornitura, sino alla contestazione finale delle difformità dei prodotticonsegnati.Di conseguenza, la Corte di merito avrebbe erroneamente omesso di valorizzarela diversa incidenza degli apporti dei due imputati, con conseguente mancatoriconoscimento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], di un più favorevole giudizio nelbilanciamento delle circostanze e nella determinazione del trattamentosanzionatorio.3.6.2. Si deduce, inoltre, che la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistentel’aggravante dell’aver cagionato alla persona offesa un danno di particolare entitàvalorizzando il significativo importo corrisposto dalla ASL in assenza dellaprestazione e di ristoro, così fondando l’aggravante su un evento (la consegna diDPI difformi) ritenuto, tuttavia, irrilevante ai fini della responsabilità delTavecchia, incentrata esclusivamente sulla falsa indicazione della immediatadisponibilità delle mascherine.3.7. Con il settimo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione dell’art.640 cod. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione inordine alla determinazione del danno ingiusto subito dalla persona offesa.La Corte di merito, senza confrontarsi con le deduzioni difensive, avrebbeaffermato in modo apodittico che le condotte degli imputati avrebberodeterminato un ingente danno patrimoniale, individuato nel pagamento delprezzo per dispositivi rimasti inutilizzati, senza considerare che la condottaritenuta penalmente rilevante è stata circoscritta alla falsa rappresentazionedell’immediata disponibilità delle mascherine nella fase delle trattative e checomunque i dispositivi sarebbero stati comunque reperiti e consegnati pocotempo dopo, coincidente con il periodo intercorrente tra l’accredito del bonificodisposto dalla ASL e la consegna dei DPI presso il deposito della Sinotrans aPechino, circostanza che la Corte avrebbe omesso di valorizzare.In tale prospettiva, viene ritenuto contraddittorio il richiamo operato in sentenzaall’inutilizzabilità dei dispositivi per difformità rispetto a quelli richiesti, trattandosidi un profilo non correlato al titolo di responsabilità individuato, non essendostata la condotta illecita ravvisata nella consegna di beni difformi.La motivazione viene, altresì, censurata nella parte in cui individua un dannorisarcibile sganciato dai tempi di adempimento, laddove la valutazione avrebbedovuto essere ancorata al fatto contestato e al concreto pregiudizio derivante dalritardo nella consegna, e non a un ipotetico danno complessivo subito dalla ASL.Secondo il ricorrente, infatti, il pregiudizio non sarebbe riconducibile alla falsarappresentazione dell’immediata disponibilità delle mascherine, ma, al più, alritardo nella consegna, peraltro contenuto in pochi giorni, con esclusione di ogniincidenza di cause sopravvenute non imputabili all’imputato.3.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione degli artt. 640e 640-quater cod. pen. nonché contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione all’individuazione della somma di euro 279.678,76 qualeprofitto illecito del reato da sottoporre a confisca.La difesa censura la sentenza impugnata per avere affermato, in modo apodittico,che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe percepito dalla [OSCURATO:PERSONA] LTD somme didenaro in coincidenza temporale con i bonifici eseguiti dalla ASL, ritenutericonducibili, “per motivi logici e cronologici”, a una ripartizione dell’importoincassato, quantificata in circa un terzo del corrispettivo versato per la fornituradelle mascherine.Secondo il ricorrente, tale ricostruzione sarebbe smentita dalla documentazionebancaria, in particolare dall’estratto conto [OSCURATO:PERSONA] relativo alle movimentazionidell’aprile 2020, da cui risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] LTD avrebbecorrisposto al fornitore [OSCURATO:PERSONA] l’importo di 742.000 dollari USA, cui sidovrebbero aggiungere le spese di spedizione sostenute dalla società.Ne conseguirebbe che, detratte tali somme dall’importo di euro 833.000 versatodalla ASL, il profitto attribuito a [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe in alcun modo coinciderecon la cifra indicata in sentenza.Si evidenzia, inoltre, che la stessa Corte territoriale, a pag. 45 della decisioneimpugnata, ha ritenuto pacifica la datazione al 16-17 aprile 2020 dell’ordine e delpagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA], sulla base della documentazione prodotta dalledifese, riconoscendo l’esborso di 742.000 dollari quale elemento probatorio noncontestato.Da ciò la difesa desume l’esistenza di una insanabile contraddizione tra taleaccertamento e la successiva individuazione del profitto del reato, non coerentecon l’effettivo pagamento effettuato al fornitore cinese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi devono essere rigettati per le ragioni che seguono.2. Il primo motivo con cui il [OSCURATO:PERSONA] deduce il difetto di giurisdizionedell’autorità giudiziaria italiana è infondato poiché non coglie né la struttura delcapo di imputazione né la portata della motivazione resa dai giudici di merito.2.1. Deve, preliminarmente, rilevarsi che il motivo è scrutinabile, ancorché larelativa questione non sia stata dedotta con l’atto di appello.[OSCURATO:PERSONA] intende, infatti, dare continuità al consolidato principio di dirittosecondo cui la verifica della giurisdizione costituisce un accertamentologicamente e giuridicamente preliminare rispetto a ogni altra questione devolutaalla cognizione del giudice. Ne consegue che il difetto di giurisdizione deve essererilevato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art.20 cod. proc. pen., gravando sul giudice il potere-dovere di verificarecostantemente, nel corso dell’intero processo, che i fatti oggetto dell’imputazionerientrino nell’ambito della giurisdizione italiana (Sez. 5, n. 32372 del 06/04/2017,279210-01).2.2. Ciò premesso, va rimarcato come la prospettazione difensiva consideri inmodo parcellizzato singoli segmenti delle condotte in esame, senza confrontarsicon la contestazione nel suo complesso, formulata in termini di concorso conMarida [OSCURATO:PERSONA] e riferita all’intera attività illecita oggetto di giudizio. I reati di cuiagli artt. 640 e 355 cod. pen. sono stati, infatti, contestati al [OSCURATO:PERSONA] qualepartecipe di un disegno criminoso unitario, nell’ambito del quale ciascunconcorrente risponde del contributo fornito alla realizzazione del programmacondiviso.Se è vero che il [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato le condotte causalmente orientate allarealizzazione dei reati di cui agli artt. 355 e 640 cod. pen. mentre si trovavaall’estero, è altrettanto pacifico (e comprovato dalle plurime fonti di provaacquisite) che la conclusione dell’accordo con l’ASL di Torino, l’esecuzione delpagamento mediante bonifico, la consegna delle mascherine difformi da quelleofferte dalla società [OSCURATO:PERSONA] LTD e tutte le condotte concorsualidella [OSCURATO:PERSONA] costituiscono segmenti essenziali delle condotte contestate airicorrenti, tutti realizzati in Italia, con conseguente radicamento dellagiurisdizione dell’autorità giudiziaria nazionale.Invero, in applicazione dei principi desumibili dagli artt. 6 e ss. cod. pen., il reatodeve ritenersi commesso nel territorio dello Stato quando l’azione o l’omissioneche ne integra la condotta tipica sia stata realizzata, anche solo in parte, in Italiaovvero quando nel territorio nazionale si sia verificato l’evento che ne costituiscela conseguenza.Da tale principio discende che, nelle ipotesi in cui il delitto sia il risultato di unasequenza di condotte frazionate e progressive, realizzate da soggetti diversi esviluppatesi anche al di fuori del territorio nazionale, la giurisdizione italianasussiste ogniqualvolta anche un solo segmento della condotta criminosa sia statorealizzato in Italia. È, infatti, sufficiente che nel territorio dello Stato si siaverificata una parte dell’azione, intesa in senso naturalistico, purché essa presentiun apprezzabile rilievo causale e funzionale rispetto all’intera progressionecriminosa, così da consentire di collegare in modo unitario la porzione dellacondotta eseguita in Italia con quella realizzata all’estero.Si tratta di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità,secondo cui, ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana, non è necessarioche nel territorio dello Stato si sia perfezionata l’intera condotta delittuosa,essendo invece sufficiente che vi sia stata la realizzazione di un segmentosignificativo dell’azione, idoneo a inserirsi nella complessiva sequenza esecutivadel reato (Sez. 3, n. 35165 del 02/03/2017, Sorace, Rv. 270686–01; Sez. 5, n.57018 del 15/10/2018, Alali, Rv. 274376–01; Sez. 2, n. 4583 del 10/12/2021,Abbondanza, Rv. 282812-01, in motivazione; Sez. 2, n. 14175 del 01/04/2025,Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287804-01; Sez. 2, n. 23246 del 23/04/2025,Bosia, non massimata).3. Il secondo motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] con cui si deduce l’incompetenzaterritoriale del Tribunale di Torino è infondato.Deve essere, in prima battuta, ribadito che la competenza per territorio non puòessere individuata alla luce delle risultanze istruttorie emerse nel corso deldibattimento né sulla base di elementi acquisiti in un momento successivo. Ladisciplina processuale, infatti, nel prevedere che l’incompetenza per territoriodebba essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilitodall’art. 491, comma primo, cod. proc. pen. e nel collocare la relativa decisionenell’ambito delle questioni preliminari, evidenzia chiaramente la volontà dellegislatore di ancorare l’accertamento della competenza allo stato degli attiesistente in quella fase processuale (cfr. Sez. 4, n. 27252 del 23/09/2020, S.,Rv. 279537; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella ed altri, Rv. 234349-01).Ne consegue che la competenza territoriale è stata correttamente radicata conriferimento al luogo di consumazione del reato più grave, individuato nel delittodi cui all’art. 356 cod. pen., così come originariamente contestato dal Pubblicoministero.La Corte territoriale ha, quindi, richiamato il consolidato principio di dirittosecondo cui il delitto di frode nelle pubbliche forniture, quando abbia ad oggettobeni destinati alla pubblica amministrazione, si perfeziona nel tempo e nel luogodella fraudolenta esecuzione del contratto, da identificarsi nel momento e nelluogo della consegna del bene oggetto della fornitura (Sez. 3, n. 22024/2010,Rv. 247622-01; Sez. 6, n. 13086 del 18/02/2025, Lilli, non massimata).Muovendo da tale presupposto interpretativo, i giudici di appello hannocorrettamente disatteso l’eccezione difensiva secondo cui il reato si sarebbeconsumato presso l’Aeroporto di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della previsione,contenuta nell’offerta commerciale, della clausola di resa “CIF [OSCURATO:PERSONA]” e dellasuccessiva indicazione, nei documenti commerciali, del “costo di trasportoespresso CIF [OSCURATO:PERSONA]”, con conseguente attribuzione della competenzaterritoriale al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].A sostegno di tale conclusione, la Corte distrettuale ha fatto corretta applicazionedell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cuil’inserimento, in un contratto di compravendita, di una delle regole internazionaliche definiscono nei contratti di compravendita delle merci quale parte èresponsabile di costi e rischi dell’operazione commerciale (cd. Incoterms), noncomporta, di per sé, la convenzionale individuazione di un diverso luogo diconsegna della merce. Tali clausole possono, infatti, assumere rilievo ai finidell’individuazione del luogo di esecuzione della prestazione soltanto oveesprimano in modo chiaro e univoco la volontà negoziale di derogare al criteriodella consegna materiale del bene. In mancanza di una siffatta pattuizione, illuogo di esecuzione deve essere individuato sulla base dell’effettiva consegnadella merce di cui all'art. 5, n. 1, lett. b) del Regolamento CE 22 dicembre 2000,n. 44, quale desumibile dall’esame complessivo del regolamento contrattuale, enon già mediante il mero richiamo ai termini di resa o alla disciplina sostanzialeapplicabile al contratto (Sez. U., n. 17566 del 28/06/2019, Rv. 654416 - 01; Sez.6, Ordinanza n. 35784 del 22/11/2021, Rv. 663146 – 01; Sez. U., Ordinanza n.20633 del 28/06/2022, Rv. 665080 – 01).La Corte distrettuale ha, quindi, fatto coerente applicazione di tali principi,evidenziando, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, che ladocumentazione contrattuale prodotta dalla difesa non consentiva di ravvisareuna chiara ed inequivoca volontà delle parti di individuare convenzionalmente unluogo di consegna diverso da quello della materiale destinazione della merce.Al contrario, gli ordini di fornitura urgente inviati dall’ASL TO3 alla societàvenditrice individuavano espressamente nel magazzino dell’ente sito inGrugliasco il luogo di consegna delle mascherine, confermando che in tale sededoveva essere eseguita la prestazione contrattuale.Alla luce di tali convergenti elementi, entrambi i giudici di merito hanno ritenutoche la consegna delle mascherine acquistate dall’ASL di Torino fosse avvenutapresso il magazzino di Grugliasco e che proprio in tale comune si fosse consumatoil delitto contestato al capo B), circostanza, peraltro, già accertata nel giudiziocivile definito con sentenza n. 2696 del 2024.Deve, pertanto, ritenersi corretta l’individuazione del luogo di consumazione deldelitto di cui all’art. 356 cod. pen. nel Comune di Grugliasco, con conseguente4. Il sesto motivo con cui la [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione dell’art. 521 cod. proc.pen. è manifestamente infondato.4.1. Deve essere, preliminarmente affermato, che il principio della correlazionetra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assolutae reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fattidevono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare unaincertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudiziodei diritti della difesa, condizioni sicuramente non ravvisabili nel caso di specie.Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è, infatti, funzionale allasalvaguardia del diritto di difesa dell'imputato, ne consegue che la violazione ditale principio è ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trova,rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, nel senso che risultanovariati o trasformati gli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato descritta nel capodi imputazione così da cagionare un vero e proprio stravolgimento dei terminidell'accusa, e non già quando gli elementi essenziali che caratterizzano laqualificazione giuridica del fatto sono rimasti invariati e ad essi risultano aggiuntidiversi particolari del fatto, in merito ai quali l'imputato ha comunque avuto mododi difendersi (Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv.276955-01; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477-01).In definitiva, anche a fronte di una apparente diversità tra la prospettazionedell'imputazione e la concreta ricostruzione in sentenza, non sussiste alcunaviolazione dell’art. 521 cod. proc. pen. allorquando i punti rilevanti dellaimputazione siano chiaramente delineati e comunque sia prevedibile il loroulteriore sviluppo in giudizio, risultando chiaro come indirizzare l'esercizio inconcreto del diritto di difesa (Sez. 6, n. 50151 del 26/11/2019, Cantamessa, Rv.277727-01).4.2. Applicando tali princìpi alla fattispecie in esame non vi è dubbio che lariqualificazione giuridica del fatto da 356 cod. pen. a 355 cod. pen. non hacomportato alcuna modifica sostanziale della condotta addebitata alla [OSCURATO:PERSONA],rientrando pienamente nei poteri dell'autorità giudiziaria la riqualificazionegiuridica del fatto contestato con l'esatta attribuzione del nomen juris del reato,connaturale allo stesso esercizio della giurisdizione.Il fatto per il quale il giudice di secondo grado ha pronunciato condanna è stato,dunque, correttamente ritenuto del tutto omogeneo rispetto a quellooriginariamente contestato al capo B), trattandosi di una vicendasostanzialmente identica, dalla quale si discosta unicamente per profili marginali,privi di incidenza sulla struttura essenziale dell’addebito.5. Tutti gli altri motivi dedotti nell'interesse degli imputati sono reiterativi didoglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, all’interpretazione del materialeprobatorio ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono articolati infatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restandoestranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementiprobatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi ediversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.Tali motivi sono, al contempo, reiterativi di censure già formulate in sede diappello ed affrontate e disattese dalla Corte di merito in esito ad un adeguatoscrutinio, trasfuso in una motivazione priva di aporie e illogicità manifeste.In particolare, le doglianze formulate dai ricorrenti appaiono, in larga parte,dirette a contestare la ricostruzione del fatto non illogicamente operata daltessuto motivazionale della sentenza impugnata; ciò senza considerare che, aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non appartengono alcontrollo di legittimità sulla motivazione: la rilettura degli elementi fattuali postia fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilitàdelle fonti di prova nonché l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormenteplausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dalgiudice del merito, essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che ilprovvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamentesignificative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneoa rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisioneadottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni néillogicità evidenti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01;Sez. 2, n. 39563 dell’08/092023, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, infatti, ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazionelimitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logicoapparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza dellamotivazione alle acquisizioni processuali atteso il persistente divieto di rilettura edi re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 – 01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, DosSantos, Rv. 283370 - 01 da ultimo Sez. 5, n. 22541 del 26/05/2026, A., nonmassimata).6. [OSCURATO:PERSONA] intende, inoltre, dare seguito all'univoco orientamentoermeneutico secondo cui il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisiapprofondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che,anche attraverso una valutazione globale di tutte le risultanze processuali,spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento,dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzionidifensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità non è, diconseguenza, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specificadeduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dallamotivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere laricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., chela sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione dellaprospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una validaalternativa (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01;Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01).Tutto ciò premesso, è possibile passare all'esame dei singoli motivi di ricorsodegli imputati.7. Il secondo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo e quarto motivi propostida [OSCURATO:PERSONA], con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge e viziodi motivazione con riguardo all’affermazione della rispettiva penaleresponsabilità, sono aspecifici ed articolati esclusivamente in fatto e, quindi,proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteridella Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti afondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti.7.1. I giudici di merito hanno fornito una motivazione puntuale e coerente con lerisultanze istruttorie in ordine alla responsabilità concorsuale dei ricorrenti nellarealizzazione dei reati oggetto di scrutinio.In particolare, la Corte territoriale ha ricostruito, con motivazione puntuale,analitica e saldamente ancorata alle risultanze istruttorie, il ruolo concretamentesvolto da [OSCURATO:PERSONA] nella complessiva operazione fraudolenta, evidenziandocome la ricorrente abbia assunto una funzione tutt’altro che marginale omeramente esecutiva, partecipando in modo determinante alla realizzazionedell’intero programma criminoso.È stato, infatti, evidenziato come la [OSCURATO:PERSONA] abbia gestito direttamente i rapporticon i rappresentanti dell’Unità di crisi della Regione Piemonte e con i funzionaridell’ASL TO3 incaricati della procedura di approvvigionamento dei dispositivi diprotezione individuale, curando le interlocuzioni finalizzate alla conclusione dellatrattativa commerciale. In tale ambito, la ricorrente ha provveduto all’inoltro delleofferte commerciali e delle relative fatture, rappresentando falsamentel’immediata disponibilità delle mascherine oggetto della fornitura nonché hasollecitato l’ente pubblico ad effettuare con urgenza i bonifici, richiamandol’estrema “volatilità” del mercato delle mascherine a causa dell’enorme richiestaconseguente alla diffusione dell’epidemia di Covid.Parallelamente, la stessa si è attivata nella ricerca, sul mercato internazionale, difornitori in grado di reperire mascherine FFP2 da destinare all’ASL torinese,dimostrando, proprio attraverso tale attività, che la società UnmannedProcurement LTD non disponeva, al momento della conclusione del contratto, deiquantitativi di dispositivi che aveva invece dichiarato di possedere.Tali circostanze risultano univocamente desumibili dal contenuto dei messaggiestratti dalla memoria dei telefoni cellulari e dei tablet sequestrati agli imputati,la cui valutazione è stata effettuata dai giudici di merito secondo un percorsoargomentativo completo, coerente e rispettoso dei principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità in materia di prova indiziaria, essendo stata laresponsabilità degli imputati desunta da una pluralità di elementi convergenti,reciprocamente corroboranti e valutati nella loro unitaria e complessiva valenzadimostrativa.Muovendo da tali emergenze processuali, la Corte territoriale ha, altresì,ragionevolmente escluso che la [OSCURATO:PERSONA] rivestisse il ruolo di mera esecutricemateriale di direttive impartite da soggetti diversi. Invero, nessun diversointerlocutore appartenente alla società [OSCURATO:PERSONA] LTD è mai stato indicato oanche soltanto evocato nelle comunicazioni intercorse con le contropartiistituzionali. Tale conclusione trova ulteriore conferma nell’accertato ruolo diamministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] LTD svolto dalla Pistonononché nella circostanza che il socio unico e amministratore di diritto della societàfosse il marito della stessa, elementi tutti che, unitariamente considerati,consentono di ricostruire la concreta gestione dell’attività sociale e la pienadisponibilità delle risorse economiche dell’ente in capo alla ricorrente.In tale contesto fattuale, i giudici di merito hanno coerentemente ritenuto cheMarida [OSCURATO:PERSONA] fosse anche l’effettiva destinataria della quota di profitto rimastanella disponibilità della società. A tale conclusione essi sono pervenutivalorizzando le risultanze dell’analisi del conto corrente societario dalle qualiemerge che, nel corso del mese di aprile 2020, furono disposti bonifici di identicoimporto (pari ad euro 14.900 ciascuno) sia in favore della [OSCURATO:PERSONA] sia del marito,circostanza significativamente sintomatica della piena disponibilità, da parte dientrambi, delle somme affluite sul conto della [OSCURATO:PERSONA] LTD e,conseguentemente, del coinvolgimento della ricorrente nella gestione del profittoderivante dall’attività delittuosa.7.2. Parallelamente, la Corte territoriale ha ricostruito, con altrettantacompletezza argomentativa, il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come ilricorrente abbia partecipato attivamente alla fase genetica e realizzativadell’operazione fraudolenta, concorrendo con [OSCURATO:PERSONA] nell’indurre in errorei rappresentanti dell’Unità di crisi della Regione Piemonte e i funzionari dell’ASLTO3 circa l’effettiva disponibilità delle mascherine FFP2 che la società UnmannedProcurement LTD, contrariamente a quanto artificiosamente prospettato, nonpossedeva al momento della conclusione dell’accordo.Sotto tale profilo, è stato evidenziato come proprio il [OSCURATO:PERSONA] avesse suggeritoalla [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] di indirizzare l’attività imprenditoriale della societàverso il settore delle forniture di dispositivi di protezione individuale, intuendonele rilevanti prospettive economiche connesse all’emergenza pandemica.Significativamente, l’ingresso della [OSCURATO:PERSONA] LTD nel mercatodell’health care coincide temporalmente proprio con tale iniziativa, poiché, dandoimmediata attuazione al suggerimento formulato dal [OSCURATO:PERSONA] il 20 marzo 2020,la società si propose alla Regione Piemonte quale operatore economico in gradodi assicurare la tempestiva fornitura delle mascherine FFP2 di cui l’ente avevaurgente necessità.La correttezza di tale ricostruzione trova ulteriore conferma nei messaggi vocaliintercorsi il 24 marzo 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e il soggetto denominato “America”nonché nelle conversazioni, della medesima data, tra la ricorrente e la personaindicata come “Belinda”. Da tali comunicazioni emerge con assoluta chiarezzache gli imputati, mentre formulavano offerte commerciali aventi ad oggetto lavendita di mascherine all’ASL TO3, erano contestualmente impegnati nellaricerca, sul mercato cinese, di dispositivi aventi le medesime caratteristiche diquelli già promessi in vendita all’ente pubblico, circostanza logicamenteincompatibile con la prospettata immediata disponibilità della merce edimostrativa della natura fraudolenta delle offerte commerciali della UnmannedProcurement LTD.I giudici di merito hanno, inoltre, correttamente attribuito particolare rilievo alledichiarazioni rese dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito come il [OSCURATO:PERSONA] sifosse costantemente ingerito nella gestione dell’intera vicenda, proponendoulteriori operazioni commerciali che riteneva vantaggiose per la RegionePiemonte e contestando apertamente le determinazioni assunte dalla stessaogniqualvolta non coincidessero con le proprie aspettative. La teste haevidenziato come il ricorrente, lungi dal presentarsi quale semplice intermediarioo facilitatore dei rapporti commerciali, si comportasse quale soggetto pienamentelegittimato ad impegnare la volontà negoziale della società, assumendo iniziative,formulando proposte e interloquendo con gli organi istituzionali.Ulteriore e significativo riscontro del pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nellarealizzazione del programma criminoso è stato, infine, individuato nei flussifinanziari successivi all’accredito del corrispettivo della fornitura da partedell’ASL. È stato, in particolare, rimarcato come dalla documentazione bancariaacquisita agli atti emerga, che il ricorrente ricevette dalla [OSCURATO:PERSONA] ProcurementLTD cinque bonifici in data 1° aprile 2020 e ulteriori tre bonifici il giornosuccessivo, per un importo complessivo pari ad euro 279.678,76, vale a direimmediatamente dopo il pagamento disposto dall’ente pubblico.La ravvicinata successione cronologica degli accrediti, il loro rilevante ammontaree la mancanza di qualunque plausibile giustificazione alternativa hannoconsentito ai giudici di merito di ritenere, con motivazione immune da vizi logici,che tali trasferimenti costituissero la quota del profitto illecito attribuita alTavecchia quale corrispettivo del contributo concorsuale prestato nellarealizzazione della complessiva operazione fraudolenta.7.3. La ricostruzione operata dalla Corte territoriale si sottrae, pertanto, ad ognicensura di legittimità, risultando fondata su una valutazione complessiva, logicae coerente delle risultanze istruttorie.Il compendio motivazionale espresso nelle due decisioni conformi sul punto sisottrae, pertanto, a censure di illogicità o contraddittorietà, atteso che il quadroprobatorio complessivamente valorizzato consente di affermare che MaridaPistono e [OSCURATO:PERSONA] risultano aver fornito, nel tempo e con caratteredi continuità, un apporto significativo alla realizzazione dei reati di cui agli artt.640 e 355 cod. pen., in conformità alle modalità operative previamenteconcordate tra i ricorrenti.La Corte territoriale ha valorizzato la connotazione ambientale e contestuale dellecondotte delittuose, che imponeva di non isolare i singoli comportamenti deiricorrenti ma di valutarne la funzione e il significato alla luce della reciprocainterazione. Tali elementi sono stati correttamente interpretati come espressionedi un contributo causalmente rilevante alla realizzazione del fatto tipico inconformità ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema diconcorso di persone nel reato.Questa Corte ha chiarito, in proposito, che il concorso ex art. 110 cod. pen. nonrichiede la realizzazione materiale della condotta tipica, essendo sufficientequalsiasi contributo, anche solo morale, purché sorretto dalla consapevoleadesione all’azione delittuosa e idonea fornire all'autore materiale del fattostimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire (Sez. 2, n. 28895del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807-01; Sez. 6, n. 3348 del 14/01/2025,Pandolfo, non massimata), con conseguente irrilevanza delle argomentazionidifensive relative alla dedotta estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alla compagine societariadella [OSCURATO:PERSONA] LTD.7.4. Né siffatte conclusioni possono essere messe in crisi dalle censure contenutenei ricorsi, si tratta, infatti, di doglianze le quali si risolvono, in realtà, nellaprospettazione di una diversa lettura del materiale probatorio, inammissibilmentevolta a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa nel giudizio dicassazione, nel quale il controllo demandato alla Corte è limitato alla verifica dellacompletezza, della coerenza logica e della correttezza giuridica della motivazione,senza potersi tradurre in una nuova ricostruzione dei fatti o in una differenteponderazione delle prove acquisite.Deve essere ribadito, sul punto che la Corte di Cassazione, che è giudice dellamotivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenutodella prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascunelemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corteregolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. Diconseguenza, non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione dimerito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne lagiustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, comenel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibileopinabilità di apprezzamento (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Perelli,Rv. 280601-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01).L'errore di impostazione nel quale cadono i ricorrenti è quello di far leva suelementi di prova ipotetici e negativi (quali l’estraneità del [OSCURATO:PERSONA] allastruttura societaria della [OSCURATO:PERSONA] LTD, l’estraneità della Pistonoe del [OSCURATO:PERSONA] alla fase delle trattative con gli enti pubblici, l’erronea attribuzionealla dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo negoziale nella vicenda e la riconducibilità dell’usodella prima persona plurale da parte della ricorrente ad una modalità espressivatipica delle comunicazioni commerciali) e, quindi, su congetture insuscettibili diverifica empirica; così abbandonando il piano dell'esperienza fenomenica perprivilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidente scopo di tacciare di illogicitàmanifesta il governo dei fatti positivamente accertati e sollecitare una diversa enon deducibile interpretazione del compendio probatorio.I ricorrenti, dunque, si sono limitati a proporre una propria interpretazione deicomportamenti oggetto di accertamento, diversamente valutati in una letturaalternativa e parziale dei dati acquisiti, ipotizzando una diversa connotazionedell’incidenza delle condotte poste in essere, introducendo elementi astratti e noncoerenti con l’ampia mole di elementi acquisiti, senza che effettivamente possaessere riscontrata alcuna violazione di legge e vizio motivazionale.8. Il primo ed il terzo motivo dedotti da [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo propostoda [OSCURATO:PERSONA], con cui i ricorrenti deducono l’insussistenza deglielementi costitutivi del reato di truffa, sono aspecifici e non consentiti.Il compendio probatorio, puntualmente richiamato e correttamente valutato nellasentenza impugnata, ha indotto i giudici di appello a ritenere integrata lafattispecie delittuosa di truffa di cui al capo di imputazione, attraverso unpercorso motivazionale immune da vizi logici e giuridici. Tale apparatoargomentativo si pone, peraltro, in linea di continuità con le valutazioni espressedal giudice di primo grado, secondo una dinamica del tutto fisiologica in presenzadi una c.d. “doppia conforme”, che legittima il richiamo per relationem delleargomentazioni già svolte dal Tribunale con riguardo al capo A) della rubrica.8.1. La Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione coerente con le risultanzeistruttorie, che i ricorrenti abbiano operato mediante il ricorso a una pluralità diartifizi e raggiri, specificamente preordinati a trarre in errore l’ASL T03 di Torinoin ordine all’effettiva disponibilità da parte della società [OSCURATO:PERSONA] ProcurementLTD di 350.000 mascherine FFP2. In particolare, la Corte territoriale haricostruito, con motivazione puntuale, coerente con le risultanze istruttorie edimmune da vizi logici, il complessivo quadro probatorio dal quale emerge che lasocietà [OSCURATO:PERSONA] LTD, al momento della conclusione del contrattocon l’ASL TO3, non disponeva delle mascherine FFP2 promesse in vendita.In tale prospettiva, i giudici di merito hanno evidenziato che, nel corso dellaperquisizione eseguita il 4 novembre 2020, furono sequestrati i dispositivielettronici in uso agli imputati, nella cui memoria vennero rinvenuti messaggi daiquali emergeva che gli stessi avevano iniziato a ricercare sul mercatointernazionale dispositivi di protezione individuale proprio nel periodo coincidentecon l’avvio dei contatti con l’ASL TO3.Nella medesima direzione stato valorizzato il contenuto delle conversazioniacquisite, dalle quali è stato desunto che la [OSCURATO:PERSONA] LTD, puravendo già raggiunto l’accordo contrattuale con l’Azienda sanitaria, eraimpegnata in una continua ed insistente ricerca di fornitori di mascherine FFP2,circostanza ritenuta significativa dell’assenza di una concreta ed immediatadisponibilità della merce al momento della stipula del contratto e della mancatacertezza circa il suo tempestivo reperimento.A conforto di tale ricostruzione, la Corte distrettuale ha altresì valorizzato gli esitidegli accertamenti eseguiti sulla cronologia di navigazione internet e sullamemoria dei computer in uso ai ricorrenti, dai quali è emerso che le ricerche dimascherine vennero effettuate in prossimità delle date degli ordinativi emessidall’ASL mediante consultazione del portale Alibaba. È stato, inoltre, sottolineatocome non risultasse alcuna cronologia pregressa sulla ricerca di dispositivi mediciantecedenti al febbraio del 2020, elemento ritenuto ulteriormente indicativodell’assenza di una preesistente attività commerciale nel settore.Sulla base di tali emergenze, i giudici di appello hanno motivatamente disattesole deduzioni difensive secondo cui la clausola relativa alla merce“immediatamente disponibile” non avrebbe avuto carattere determinante e nonsi sarebbe verificata alcuna induzione in errore dell’ente pubblico. La Corte dimerito ha, infatti, osservato che l’ASL TO3, trovandosi nella fase più criticadell’emergenza pandemica, aveva deliberato di corrispondere un ingentecorrispettivo proprio al fine di ottenere con estrema urgenza dispositivi diprotezione individuale indispensabili per il fabbisogno sanitario regionale,confidando nella immediata disponibilità delle mascherine, espressamentegarantita in sede contrattuale.È stato, in particolare, evidenziato che, in data 25 marzo 2020, l’Azienda sanitariaemise due ordini urgenti di fornitura nei confronti della società inglese UnmannedProcurement LTD, aventi ad oggetto complessive 350.000 mascherine FFP2destinate al personale sanitario per un corrispettivo di euro 833.632,00. Negliordinativi era espressamente previsto che “La consegna dovrà avvenire presso ilMagazzino dell’ASL TO3 di Grugliasco”, con contestuale richiesta “di confermarei tempi di consegna”, precisandosi altresì che, “vista l’emergenza sanitaria inSTOCK.A fondamento di tale ricostruzione la Corte territoriale ha richiamato ladeposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito di avere ritenuto che la mercefosse già pronta per la consegna, non solo perché aveva appreso soltantosuccessivamente che le mascherine sarebbero state prodotte in Cina, masoprattutto perché l’accettazione dei due ordinativi costituiva inequivocaconferma della pronta disponibilità della fornitura, escludendo qualsiasi dubbiosul punto.Ulteriore conferma di tale ricostruzione è stata rinvenuta nelle comunicazioniintercorse successivamente alla stipula del contratto. La Corte di merito ha,infatti, evidenziato che, mentre [OSCURATO:PERSONA] rimproverava la [OSCURATO:PERSONA] per non averedato seguito ad un terzo accordo di fornitura, nonostante le mascherine relativeai primi due ordinativi non fossero ancora state consegnate, la [OSCURATO:PERSONA],rispondendo ad un primo sollecito dell’Azienda sanitaria, comunicava che,sebbene la merce fosse “pronta per la partenza dal fornitore al punto di raccoltadell’aeroporto”, si rendeva necessario separare le 350.000 mascherine oggettodel sollecito da quelle relative alle ulteriori offerte, poiché “il nostro DottorTavecchia aveva avuto approvazione telefonica dell’ordine dal [OSCURATO:PERSONA]…ma mai confermati da un ordine ufficiale”.La Corte territoriale ha, inoltre, posto in rilievo come la teste [OSCURATO:PERSONA] avesseriferito che, pur essendo il bonifico stato tempestivamente accreditato allacontroparte, secondo quanto appreso dalla responsabile del servizio economico-finanziario dell’ASL TO3, le mascherine non erano state comunque consegnate.Tale circostanza ha trovato piena conferma nella deposizione della teste Martina,la quale ha dichiarato di avere verificato, mediante interlocuzione con l’istitutotesoriere, che la banca estera [OSCURATO:PERSONA] aveva attestato l’accredito dei due bonificigià in data 31 marzo 2020, nel rispetto dei normali tempi di esecuzione dellatransazione.Alla luce di tale articolato compendio probatorio, la Corte di appello ha concluso,con argomentazione logica e coerente con le risultanze processuali, che laUnmanned [OSCURATO:PERSONA] LTD non provvide ad ordinare la merce al momento delricevimento delle lettere d’ordine, sicché non poteva in alcun modo vantare, altempo della conclusione del contratto, la disponibilità immediata delle mascherinepromessa all’ASL TO3. Proprio tale falsa rappresentazione della prontadisponibilità della fornitura aveva indotto il contraente pubblico ad erogare unrilevante importo confidando di ottenere, in tempi brevissimi, dispositivi diprotezione individuale indispensabili per fronteggiare l’emergenza sanitaria.8.2. Alla luce delle risultanze istruttorie puntualmente valorizzate dai giudici dimerito, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto integrati tutti gli elementicostitutivi del delitto di truffa, evidenziando come la condotta fraudolenta attuatadagli imputati si sia concretizzata mediante artifici e raggiri idonei ad alterare ilprocesso volitivo della persona offesa, inducendola in errore e determinandola alcompimento dell’atto di disposizione patrimoniale.In tale prospettiva, deve essere ribadito il consolidato principio di diritto secondocui, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è richiesta l’identità tra ilsoggetto indotto in errore e quello che subisce il pregiudizio patrimoniale,essendo, invece, sufficiente che tra l’induzione in errore, l’atto dispositivo, ilprofitto dell’agente e il danno patrimoniale sussista un rapporto di causalitàgiuridicamente rilevante. Ciò che assume rilievo, infatti, non è la coincidenzasoggettiva tra autore dell’atto dispositivo e titolare dell’interesse patrimonialeleso, bensì la riconducibilità dell’effetto pregiudizievole alla falsarappresentazione della realtà artificiosamente determinata dall’agente.Alla stregua di tali principi, risulta priva di fondamento la censura difensivasecondo cui, anche aderendo alla ricostruzione accusatoria, il soggettoeffettivamente indotto in errore dovrebbe essere individuato nel dr. [OSCURATO:PERSONA],all’epoca responsabile dell’Unità di Crisi, quale soggetto che aveva accettatol’offerta impegnando l’ente pubblico, e non nei rappresentanti dell’ASLT03.L’assunto difensivo si fonda, infatti, su una premessa giuridica non condivisibile,poiché presuppone, erroneamente, la necessaria coincidenza tra il destinatariodell’attività decettiva e il titolare del patrimonio inciso dall’atto dispositivo. Alcontrario, secondo il richiamato orientamento di legittimità, la circostanza chel’induzione in errore abbia riguardato il dr. [OSCURATO:PERSONA] non esclude affatto laconfigurabilità del delitto di truffa in danno dell’ASLT03, essendo pienamenteintegrato il necessario collegamento causale tra la condotta fraudolenta, l’erroredeterminativo dell’atto negoziale, il conseguimento dell’ingiusto profitto e ildanno patrimoniale arrecato all’Azienda sanitaria torinese.8.3. La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione dei consolidati principielaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all’individuazione delmomento consumativo del delitto di truffa contrattuale nelle ipotesi in cui l’agenteabbia negoziato beni dei quali non disponeva e che non era concretamente ingrado di consegnare.In tale prospettiva, i giudici di appello hanno opportunamente richiamato ilprincipio di diritto secondo cui, qualora la merce oggetto della negoziazione nonsia nella disponibilità del promittente, la fattispecie delittuosa si perfeziona giàcon la conclusione del contratto e non con la successiva mancata esecuzione delleprestazioni negoziali o con l’effettivo pagamento del corrispettivo da parte dellacontroparte. Ciò in quanto è proprio nel momento in cui la persona offesa, qualeconseguenza dell’errore determinato dagli artifici o dai raggiri, assumeun’obbligazione giuridicamente vincolante che si realizza l’evento di dannorichiesto dalla fattispecie incriminatrice, essendo il patrimonio della vittimaesposto ad un’effettiva diminuzione economicamente apprezzabile (Se. 2, n.55170 del 25/9/2018, Fiorilli, Rv. 274251–01; Sez. 2, n. 33588 del 13/07/2023,Colusso, Rv. 285143-01).Parallelamente, nello stesso momento, l’autore della condotta fraudolentaconsegue l’ingiusto profitto perseguito, rappresentato dall’acquisizione di unaposizione negoziale favorevole, ottenuta mediante l’inganno e giuridicamentetutelata nei confronti della controparte. Il profitto, pertanto, non coincidenecessariamente con l’immediata percezione del prezzo o con il conseguimentomateriale dell’utilità economica finale, ma si identifica nell’ottenimentodell’obbligazione assunta dalla persona offesa, che costituisce il risultatoimmediato della condotta decettiva e l’utilità patrimoniale perseguita dall’agente.8.4. Parimenti immune da censure si presenta la motivazione della sentenzaimpugnata nella parte in cui ha ritenuto integrato l’elemento soggettivo del delittodi truffa.La Corte territoriale ha, infatti, fatto corretta applicazione del recente econdivisibile orientamento di questa Corte secondo cui, in relazione al delitto ditruffa commesso ai danni dell’ente pubblico acquirente, il dolo è ravvisabileproprio nella condotta di chi millanti la concreta possibilità di eseguire laprestazione promessa, conseguendo, in tal modo, l’affidamento della commessae l’anticipata corresponsione del corrispettivo, pur essendo privo di qualsiasiragionevole certezza circa la possibilità di adempiere l’obbligazione assunta (Sez.3, n. 42250 del 30/6/2023, Paris, non massimata in tema di cessione in periodopandemico di mascherine inidonee all’uso cui erano destinate).Muovendo da tale principio, i giudici di appello hanno sviluppato un percorsoargomentativo coerente con le risultanze istruttorie, logicamente articolato edesente da manifeste illogicità o contraddizioni, evidenziando come, al momentodella conclusione dell’accordo negoziale, la società [OSCURATO:PERSONA] LTDnon disponesse affatto della disponibilità dei prodotti promessi e come le concretemodalità di approvvigionamento della merce presso fornitori esteri, unitamenteall’incertezza circa i tempi e l’effettiva possibilità di reperirla, rendessero del tuttoaleatoria la capacità della società di adempiere alle obbligazioni assunte neiconfronti dell’ente pubblico.La Corte distrettuale ha, infatti, posto in evidenza come tali obiettive condizionidi incertezza fossero pienamente note ai ricorrenti, i quali, nondimeno,rappresentarono falsamente alla persona offesa una situazione radicalmentediversa, prospettando l’immediata disponibilità dei prodotti offerti in vendita e lapossibilità di procedere senza ritardi alla relativa consegna.Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui, in materia ditruffa, la prova dell’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, può esseredesunta dalle concrete modalità della condotta e dalle circostanze oggettiveemerse nel corso dell’accertamento, anche se necessariamente successive allaconsumazione del reato, attraverso un procedimento logico-deduttivo checonsenta di ricostruire la sfera rappresentativa e volitiva dell’agente. È, infatti,proprio l’analisi delle modalità esecutive dell’azione fraudolenta a consentire diaccertare la cosciente volontà di realizzare l’inganno e di procurarsi un ingiustoprofitto con correlativo danno della persona offesa, anche quando taliconseguenze siano state previste come possibili e l’agente ne abbiaconsapevolmente accettato il rischio di verificazione (Sez. 5, n. 30726 del09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 – 01; Sez. 2, n. 20444 del 29/04/2026,Pulga, non massimata).8.5. Il solido percorso argomentativo seguito dai giudici di appello non è, peraltro,validamente contrastato dalle critiche contenute nei ricorsi, le quali mirano,in rassegna dalla Corte distrettuale, a svilirne la necessaria pregnanzacontenutistica, limitandosi ad una confutazione di principio che di fatto ignora glielementi probatori valorizzati dai giudici di merito.In particolare, le argomentazioni difensive appaiono palesemente dirette acontestare, attraverso una lettura disarticolata del compendio dimostrativo, larilevanza dei singoli dati probatori, così proponendo una loro lettura alternativache, collocandosi nella sfera degli apprezzamenti di merito, fuoriescecompletamente dal perimetro del sindacato di legittimità, non risultando lalamentata difformità in alcun modo idonea a determinare il dedotto viziomotivazionale.I presunti travisamenti lamentati dalla difesa si risolvono, in realtà, in una letturaframmentata e avulsa dal contesto complessivo degli elementi logico fattualicompiutamente analizzati e valorizzati dalla Corte territoriale. Tali rilievi difensivi,lungi dal configurare un effettivo travisamento dei fatti storici ovvero un'erroneavalutazione delle prove assunte dal primo giudice, si concretano, piuttosto, nellarichiesta di una diversa e più dettagliata valorizzazione di elementi acquisiti nelcorso del dibattimento.Tale modalità argomentativa si pone, pertanto, al di fuori dei limiti del sindacatodi legittimità, non potendosi far valere in questa sede doglianze che, purformalmente veicolate come censure di travisamento, si risolvono nella meracontrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze processuali rispetto aquella effettuata in modo logicamente coerente e giuridicamente corretto daigiudici di merito.La motivazione relativa al reato di truffa è fondata, in conclusione, su unavalutazione giuridicamente corretta e completa in ordine a tutti gli elementiprobatori acquisiti e si appalesa esente da errori nell'applicazione delle regoledella logica come pure da contraddizioni interne tra i diversi momenti diarticolazione del giudizio, sottraendosi, pertanto, a rilievi in questa sede.9. Il quinto ed il settimo motivo dedotti da [OSCURATO:PERSONA] ed il quinto motivoproposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui i ricorrenti deducono l’insussistenzadegli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 355 cod. pen., sono aspecifici enon consentiti.9.1. La decisione di riforma oggetto di ricorso ha confutato specificamente leragioni poste dal Tribunale a sostegno della pronuncia assolutoria con riguardoal reato di cui al capo B) ed ha dimostrato puntualmente l'insostenibilità sul pianologico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza riformata. [OSCURATO:PERSONA] ha analiticamente scandito i segmenti logico-fattuali della complessivavicenda oggetto di scrutinio con un percorso motivazionale convincente e privodi evidenti illogicità che ha indotto i giudici di appello a pervenire a conclusioniradicalmente diverse da quelle del giudice di primo grado che aveva assolto gliimputati dal reato di cui all’art. 356 cod. pen.La completa ed approfondita motivazione oggetto di ricorso, sovrapponendosiintegralmente alla sentenza di primo grado con riguardo al capo B)dell’imputazione, contiene una dettagliata indicazione delle ragioni per cui leprove raccolte assumano una valenza dimostrativa completamente diversarispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, così conferendo alladecisione impugnata una forza persuasiva superiore e sottraendosi, diconseguenza, ad ogni censura in questa sede.9.2. I giudici di appello hanno dato adeguatamente conto, con motivazioneimmune da vizi logici e giuridici e puntualmente ancorata alle risultanzeprocessuali, della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all’art.355 cod. pen.In primo luogo, la motivazione è caratterizzata dalla dettagliata indicazione deglielementi logico-fattuali idonei a dimostrare l’avvenuto inadempimento dellaprestazione contrattualmente assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] LTD,valorizzando una pluralità di elementi istruttori, tra loro convergenti, dai quali èemerso che la merce effettivamente consegnata all’ASL TO3 non possedeva lecaratteristiche tecniche e funzionali proprie dei dispositivi oggetto della fornitura.In particolare, i giudici di appello hanno evidenziato come già l’esame visivoeffettuato dal personale addetto al magazzino di Grugliasco avesse consentito dirilevare che le mascherine consegnate, pur recando sulle confezioni la dicituraa una categoria diversa rispetto a quella espressamente richiesta dall’entepubblico.Tale dato ha trovato ulteriore e significativo riscontro nelle verifiche compiute dalResponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASL TO3, dalle quali èrisultato che il certificato di conformità CE prodotto appariva valido e riferibile amascherine FFP2, mentre i dispositivi concretamente forniti non appartenevanoa tale tipologia, trattandosi di mascherine chirurgiche che, peraltro, nonrisultavano neppure certificate come dispositivi medici. Da ciò è statocorrettamente desunto che il materiale consegnato non poteva essere utilizzatodal personale sanitario né quale dispositivo di protezione individuale FFP2,secondo quanto previsto dal contratto, né, in assenza della necessariacertificazione, come mascherina chirurgica.La Corte distrettuale ha, inoltre, puntualmente illustrato le plurime anomalieriscontrate nelle indicazioni apposte sulle confezioni e nella documentazione diaccompagnamento. Le confezioni, pur riportando la sigla FFP2, non contenevanoalcuna indicazione relativa al nominativo del fabbricante e recavano, qualemodello, la dicitura BFE 95%, elemento riferibile a una mascheramedico/chirurgica e, quindi, a un prodotto diverso dai D.P.I. del tipo FFP2 richiestidall’ASL.Analoghe incongruenze emergevano dalla documentazione relativa allaconformità dei prodotti. Il relativo certificato indicava due produttori, ma a unodi essi, [OSCURATO:PERSONA], non risultava associato alcuncertificato; all’interno della confezione era, infatti, presente un diverso certificato,nel quale figurava quale unico produttore proprio [OSCURATO:PERSONA] MedicalProduct. A ciò si aggiungeva un’ulteriore discrasia nell’identificazione delprodotto, poiché il certificato di conformità riguardava il modello SY95-1, mentrela merce effettivamente consegnata all’ASL TO3 era contraddistinta dal modelloKLD-2001.9.3. Correttamente la Corte territoriale ha valutato tali risultanze nonisolatamente, bensì nel loro complessivo e convergente significato dimostrativo,ponendole in relazione con la sostanziale assenza di controllo, da parte deiricorrenti, sulle caratteristiche della merce destinata all’ente pubblico. Propriol’omissione delle necessarie verifiche preliminari e l’inadeguata gestione dellafase esecutiva sono state ragionevolmente individuate quali fattori che hannosignificativamente inciso sul grave inadempimento del contratto di fornitura.Su tali premesse, la Corte distrettuale ha coerentemente ritenuto che la consegnaaliud pro alio fosse riconducibile a una condotta negligente o imperita degliimputati, i quali hanno omesso di assicurarsi che la merce acquisita dal fornitorecinese e successivamente spedita all’ASL corrispondesse effettivamente, pernatura e caratteristiche tecniche, al prodotto oggetto della pattuizione negoziale.Tale omissione assumeva particolare rilievo in considerazione sia dellasignificativa consistenza economica e quantitativa della commessa sia della suadestinazione a un ente sanitario pubblico in occasione di una gravissima crisipandemica, circostanze che imponevano un grado di diligenza e di controlloadeguato alla delicatezza della fornitura.La correttezza di tale valutazione trova conferma anche nella condotta tenuta dairicorrenti dopo l’emersione delle difformità. A fronte della segnalazione inviataalla [OSCURATO:PERSONA] in data 24 giugno, con la quale l’ASL rappresentava la nonconformità delle mascherine consegnate, la risposta della [OSCURATO:PERSONA] è statalogicamente apprezzata dalla Corte territoriale quale ulteriore indicedell’inadeguatezza con cui era stata gestita l’esecuzione della commessa. Laricorrente, infatti, pur senza avere visionato i prodotti oggetto dellacontestazione, ne aveva affermato la natura di DPI, limitandosi contestualmentea manifestare una generica disponibilità a negoziare con il produttore lasostituzione del materiale, sostituzione che, tuttavia, non ha avuto alcun concretoseguito.Nella medesima prospettiva è stata valorizzata la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] nonavesse visionato la merce giunta presso il magazzino di Grugliasco, cosìomettendo di procedere a una verifica diretta che avrebbe consentito diaccertare, nel contraddittorio tra le parti, la conformità o meno dei prodottirispetto a quelli oggetto della fornitura.In tale contesto, la Corte territoriale ha attribuito specifico rilievo anche allacondotta del [OSCURATO:PERSONA], il quale non si è interessato delle modifiche concernentii quantitativi di merce riportati nei diversi documenti di trasporto, omettendo cosìun’attività che, avuto riguardo alla natura e alla rilevanza della commessa,risultava funzionale all’esatta esecuzione della fornitura pubblica.Ulteriore e particolarmente significativo elemento è stato individuato nelcontenuto delle comunicazioni direttamente riconducibili al [OSCURATO:PERSONA]. Questi, indata 24 aprile 2020, aveva rassicurato la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] circa la conformità delmateriale in corso di consegna rispetto a quello oggetto dell’ordine, nonostanteappena due giorni prima avesse inviato al [OSCURATO:PERSONA] una mail nella quale affermava“le nostre mascherine sono civili e non medicali”. Nella successiva mail del 6maggio 2020 indirizzata all’ASL TO3 veniva, inoltre, espressamente indicato chela merce presente presso il magazzino della Sinotrans era costituita da surgicalmask, e dunque da mascherine chirurgiche, non riconducibili alla tipologia FFP2acquistate dall’ente pubblico.Si tratta di elementi che, come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale,erano stati scarsamente valorizzati dal primo giudice, pur risultando significatividell’atteggiamento colposo serbato dagli imputati nella gestione delle criticitàinsorte nella fase esecutiva e della sua concreta incidenza sul mancato buon esitodella fornitura.A tale quadro si aggiungono gli ulteriori elementi ricavati dalla documentazioneacquisita dai dispositivi informatici in uso agli imputati e dalle altre risultanzeistruttorie, anch’essi complessivamente apprezzati dalla Corte territorialesecondo un percorso argomentativo coerente.È stato, anzitutto, accertato che le somme corrisposte dall’ASL TO3 erano stateaccreditate sul conto [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] LTD sin dal 31 marzo2020, sicché, almeno da tale momento, gli imputati erano tenuti ad attivarsitempestivamente per assicurare l’esatto adempimento della prestazioneconvenuta.La Corte distrettuale ha, inoltre, adeguatamente valorizzato l’ambiguità dellaPacking [OSCURATO:PERSONA] trasmessa dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in data 18 aprile 2020,contenente una descrizione nella quale figuravano dati tra loro incompatibili eriferibili a beni appartenenti a categorie differenti, vale a dire DPI e mascherinechirurgiche. Si trattava di un’anomalia documentale che, proprio per la suaevidenza, avrebbe dovuto indurre il fornitore a compiere tempestive e piùapprofondite verifiche sulla natura e sulle caratteristiche della merce e che,quantomeno dopo la contestazione formulata dall’ASL, avrebbe dovutodeterminarlo ad accertare puntualmente la denunciata difformità.9.4. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale risulta, pertanto,immune dalle censure formulate dai ricorrenti, avendo il giudice di appelloindividuato una pluralità di circostanze specifiche, tra loro logicamenteconcatenate e reciprocamente convergenti, dalle quali ha desunto non soltantol’oggettivo e grave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] LTD, consistitonella consegna di beni diversi da quelli pattuiti e la conseguente mancanzaparziale di beni necessari a un servizio pubblico, ma anche la riconducibilità ditale risultato alla condotta colposa del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].In particolare, la sentenza impugnata non ha fatto discendere la responsabilitàdal mero dato oggettivo della difformità della merce né ha operato un’indebitaequiparazione tra inadempimento contrattuale e responsabilità penale, ma haspecificamente individuato le condotte negligenti e imperite che hannocaratterizzato le diverse fasi della vicenda: l’omessa verifica preventiva dellecaratteristiche dei prodotti acquistati dal fornitore cinese; la mancataconsiderazione delle incongruenze emergenti dalla documentazione commercialee di trasporto; l’assenza di adeguati controlli sulla natura della merce destinataall’ASL; la gestione approssimativa delle anomalie manifestatesi nel corsodell’esecuzione nonché la mancata adozione, anche dopo la formalecontestazione dell’ente pubblico, delle iniziative necessarie per verificare ladifformità e porvi rimedio.9.5. Le deduzioni difensive non si confrontano adeguatamente con talecomplessiva trama motivazionale, ma tendono piuttosto a parcellizzare le singolerisultanze istruttorie, isolandole dal contesto probatorio nel quale sono statevalutate, ovvero a prospettarne una diversa lettura, maggiormente favorevoleagli imputati, operazioni estranee al perimetro del giudizio di legittimità.L’errore prospettico che connota le deduzioni dei ricorrenti risiede nel pretenderedi infirmare la tenuta logica della ricostruzione operata dai giudici di meritoal processo e dotati di concreta valenza dimostrativa, bensì di circostanzemeramente ipotetiche, formulate in termini eventuali o negativi e prive di uneffettivo riscontro nelle risultanze istruttorie.In tale prospettiva devono essere valutate sia l’ipotesi secondo cui la difformitàdelle mascherine rispetto a quelle oggetto della pattuizione sarebbe riconducibilead uno scambio della merce verificatosi presso il centro di smistamento Sinotranssia l’asserita impossibilità, da parte dei ricorrenti, di controllare i diversi passaggidella merce e, conseguentemente, di verificarne la conformità alle caratteristichedei prodotti offerti in vendita all’ASLTO3. Si tratta, infatti, di prospettazioni chenon trovano fondamento in specifiche emergenze processuali idonee adaccreditarne la concreta verificazione, ma si risolvono nell’enunciazione di scenarialternativi meramente eventuali, costruiti sull’astratta possibilità che la vicendapossa essersi svolta secondo modalità differenti da quelle ricostruite dai giudicidi merito.Le censure, pertanto, muovono da un’impostazione metodologicamente noncorretta, poiché contrappongono agli elementi positivamente accertati emotivatamente valorizzati dalla Corte territoriale mere congetture, insuscettibilidi verifica empirica e sprovviste di un autonomo fondamento dimostrativo. In talmodo, i ricorrenti abbandonano il piano dell’esperienza fenomenica e dellerisultanze concretamente acquisite al processo per privilegiare ipotesi alternativeche, proprio perché non sostenute da dati fattuali specificamente individuati, nonsono idonee a porre in crisi la coerenza logica del percorso argomentativo seguitonella sentenza impugnata.Deve, infatti, ribadirsi che il controllo demandato alla Corte di cassazione nonconsente di procedere a una nuova ponderazione degli elementi di prova né disovrapporre una diversa valutazione di merito a quella compiuta dai giudici dimerito, quando quest’ultima, come nel caso in esame, sia sorretta da un apparatoargomentativo coerente, non manifestamente illogico e fondato su dati probatorispecificamente indicati. Non è, pertanto, sufficiente che il ricorrente prospetti unalettura alternativa delle risultanze processuali, occorrendo che dimostril’esistenza, nel testo della decisione impugnata, di un vizio riconducibile ai limitipropri del sindacato di legittimità.Nel caso di specie, il giudice di appello ha proceduto a una valutazione unitaria ecoordinata del compendio probatorio, dando conto delle ragioni per le quali leanomalie documentali, le comunicazioni intercorse, l’assenza di adeguateverifiche sulla merce e la successiva gestione delle contestazioni fosserocomplessivamente indicative della particolare negligenza e imperizia con cui gliimputati avevano curato l’esecuzione della delicata commessa.10. Il settimo motivo, con cui [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’erroneadeterminazione del danno subito dalla persona offesa, è infondato.I giudici di appello hanno evidenziato come le condotte delittuose contestate airicorrenti abbiano determinato un rilevantissimo pregiudizio patrimoniale indanno dell’ASL TO3, concretizzatosi nell’integrale esborso del corrispettivoprevisto dal contratto di fornitura per l’acquisto di dispositivi di protezioneindividuale FFP2 che non sono mai stati effettivamente consegnati, conconseguente definitiva perdita della corrispondente utilità economica da partedell’ente pubblico.Sul punto, le sentenze di merito hanno sviluppato un percorso argomentativocoerente, immune da vizi logici e giuridici, correttamente evidenziando come lerisultanze istruttorie abbiano consentito di accertare e quantificare sia il dannopatrimoniale sia quello non patrimoniale derivanti dalla condotta fraudolenta.10.1. Quanto al danno patrimoniale, i giudici di merito hanno congruamenteindividuato il relativo ammontare nell’intera somma corrisposta dall’ASL TO3 inesecuzione del contratto stipulato con [OSCURATO:PERSONA] LTD, pari ad euro833.632,00. Tale conclusione trova fondamento nell’accertata radicale difformitàtra la prestazione promessa e quella, solo apparentemente, eseguita.È stato infatti evidenziato come l’ente pubblico avesse contrattato l’acquisto dimascherine FFP2 destinate alla protezione del personale sanitario impegnatonella gestione dell’emergenza epidemiologica, mentre i dispositivisuccessivamente giunti presso il magazzino di Grugliasco risultavano costituiti damascherine chirurgiche, ontologicamente diverse sotto il profilo funzionale eprestazionale e del tutto inidonee a soddisfare l’interesse perseguitodall’amministrazione contraente.Ne consegue che la prestazione eseguita non può essere considerata qualeadempimento, neppure inesatto, dell’obbligazione contrattuale, ma integra unaprestazione totalmente diversa da quella pattuita, priva di qualsiasi concretautilità rispetto allo scopo perseguito dall’ASL TO3. In tale prospettiva,correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che il depauperamentopatrimoniale subito dall’ente coincidesse con l’intero importo corrisposto in forzadel contratto fraudolentemente concluso, essendo venuta meno qualsiasieffettiva controprestazione idonea a compensare l’esborso economico sostenuto.10.2. Parimenti immune da censure risulta la quantificazione del danno nonpatrimoniale, determinato nella misura di euro 51.368,00 mediante valutazioneequitativa, avuto riguardo al grave pregiudizio arrecato al prestigio, all’immaginee all’efficienza dell’ente pubblico.La Corte territoriale ha infatti valorizzato, con motivazione adeguata, ilparticolare contesto storico nel quale i fatti si sono verificati, caratterizzato dallagravissima emergenza pandemica da COVID-19, durante la qualel’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale costituiva uninteresse pubblico di primaria rilevanza, direttamente connesso alla tutela dellasalute degli operatori sanitari e, più in generale, della collettività. In tale contesto,l’indebita distrazione di ingenti risorse economiche destinate all’acquisto dipresidi sanitari essenziali ha inevitabilmente determinato un vulnus siaall’immagine dell’amministrazione sia alla regolarità ed efficacia della relativaazione amministrativa.10.3. Le contrarie deduzioni difensive non sono idonee a scalfire talericostruzione, poiché muovono da una non corretta individuazione dell’oggettodel danno conseguente alla condotta di truffa. Esse, infatti, non considerano cheil pregiudizio patrimoniale subito dall’ASL TO3 è causalmente e direttamentericonducibile agli artifizi e raggiri realizzati dagli indagati, i quali hannofraudolentemente alterato il procedimento di formazione della volontà negozialedell’ente pubblico, inducendolo a stipulare il contratto e a disporre il pagamentodel corrispettivo.Nel delitto di truffa il danno patrimoniale deve essere, infatti, valutato nella suaeffettiva consistenza economica, avuto riguardo all’intero depauperamento subitodal soggetto passivo quale conseguenza immediata e diretta della condottafraudolenta, comprendendo ogni diminuzione patrimoniale causalmentericonducibile agli artifici e ai raggiri. Il profitto dell’agente e il correlativo dannodella persona offesa costituiscono, infatti, due aspetti speculari del medesimoevento patrimoniale e devono essere apprezzati in relazione alla complessivaoperazione economica fraudolentemente realizzata.In tale prospettiva, risulta del tutto irrilevante l’assunto difensivo secondo cui lacontestazione avrebbe ad oggetto esclusivamente l’induzione in errore circal’effettiva disponibilità, da parte della [OSCURATO:PERSONA] LTD, dellemascherine FFP2 al momento della stipulazione del contratto. Una volta accertatoche la libertà di autodeterminazione negoziale dell’ASL è stata fraudolentementecompromessa attraverso gli artifici e i raggiri contestati, il danno patrimonialenon può che essere individuato nell’intera perdita economica subita dall’entequale conseguenza dell’operazione negoziale viziata dall’inganno.Diversamente opinando, si finirebbe per frammentare artificiosamente l’unitariorapporto di causalità intercorrente tra la condotta fraudolenta e le sueconseguenze patrimoniali, trascurando che il pagamento del corrispettivocostituisce proprio l’atto dispositivo patrimoniale determinato dall’inganno erappresenta, pertanto, il nucleo essenziale dell’evento di danno tipico del delittodi truffa.Né assume rilievo la circostanza che in Italia siano comunque giunte dellemascherine chirurgiche. Tale evenienza, infatti, lungi dall’escludere il danno, neconferma l’integrale sussistenza, poiché l’ASL TO3 non ha mai conseguito laprestazione dedotta in contratto né una prestazione economicamenteequivalente, essendo stata destinataria di beni radicalmente diversi percaratteristiche tecniche, destinazione funzionale e capacità protettiva rispetto aquelli pattuiti.Deve, in conclusione, affermarsi che il danno patrimoniale del reato di truffacoincide con l’intero esborso economico sostenuto dalla persona offesa perconseguire una prestazione che, nella sua effettiva consistenza economico-funzionale, non venga mai ricevuta. Ne consegue che il pregiudizio subito dallavittima deve essere individuato nell’effettivo depauperamento patrimonialederivante dall’intera operazione negoziale fraudolentemente indotta, dovendo ildanno essere apprezzato nella sua unitarietà quale conseguenza immediata ediretta degli artifici e raggiri realizzati dagli agenti, e non già attraverso unavalutazione atomistica dei singoli segmenti della condotta criminosa.11. L’ottavo motivo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] ed il sesto motivo dedotto dalTavecchia, con cui i ricorrenti lamentano l’erroneo riconoscimento dellacircostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 7, cod. pen. e vizio di motivazione inordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono aspecifici e nonconsentiti.11.1. La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorieed esente da manifeste illogicità, ha correttamente ritenuto integrata lacircostanza aggravante prevista dall’art. 61, n. 7, cod. pen., valorizzando larilevantissima entità del pregiudizio patrimoniale arrecato alla persona offesa,quantificato in euro 833.632 conseguente alla mancata consegna dellemascherine FFP2 acquistate dall’ASL torinese a seguito delle condotte fraudolenteTale conclusione si pone in linea con il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui la circostanza aggravante del dannopatrimoniale di rilevante gravità è configurabile, indipendentemente dallacapacità economica della persona offesa, in presenza di importisignificativamente inferiori a quello oggetto del presente procedimento, essendostata riconosciuta con riferimento a danni superiori ad euro 50.000 (cfr. Sez. 2,n. 33432 del 14/07/2015, Rv. 264543–01; Sez. 5, n. 14840 del 15/01/2026,Vitucci, non massimata; Sez. 2, n. 17833 del 16/04/2026, Scrimaglio, nonmassimata).Invero, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art.61, n. 7, cod. pen., assume rilievo preminente l’entità oggettiva del dannopatrimoniale arrecato, mentre la capacità economica del soggetto danneggiatoriveste carattere meramente sussidiario e può assumere rilevanzaesclusivamente nelle ipotesi in cui l’ammontare del pregiudizio si collochi in unafascia di valore tale da rendere dubbio il giudizio circa la sua effettiva gravità. Perconverso, tale parametro valutativo diviene del tutto irrilevante quando, comenel caso in esame, l’entità del danno sia di per sé idonea ad integrare unpregiudizio patrimoniale di rilevante gravità, avuto riguardo all’eccezionaleconsistenza della perdita economica subita dalla persona offesa (Sez. 2, n. 48734del 6/10/2016, Puricelli, Rv. 268446–01; Sez. 5, n. 8596 del 28/11/2025, Zena,non massimata; Sez. 5, n. 15329 del 22/01/2026, Stanzione, non massimata).11.2. Il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e lecircostanze aggravanti ritenute in sentenza risulta sorretto da un impiantomotivazionale adeguato, coerente e rispettoso dei criteri di logicità e completezzaargomentativa.In particolare, la Corte territoriale ha dato puntualmente conto delle ragioni postea fondamento della propria determinazione, valorizzando, con apprezzamentonon censurabile in questa sede, la marcata gravità delle condotte accertate,traendone la conseguenza della non meritevolezza da parte dei ricorrenti di untrattamento sanzionatorio più favorevole (cfr. pagg. 48, 49 e 54 della sentenzaimpugnata).A fronte di tale motivazione, i ricorrenti non hanno svolto un effettivo e specificoconfronto critico con le argomentazioni della decisione impugnata, limitandosi aprospettare doglianze assertive, prive di adeguato sviluppo argomentativo e,pertanto, connotate da evidente aspecificità.Deve, peraltro, ribadirsi che il giudizio di bilanciamento tra circostanze integraespressione di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cuiesercizio è sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta illogicitào della contraddittorietà della motivazione. Ne consegue che il giudice non ètenuto a fornire una disamina analitica e minuziosa di tutti gli elementi valutati,essendo sufficiente che dal tessuto motivazionale emergano, anche in formasintetica, le ragioni giustificative della scelta operata purché -come nel casooggetto di scrutinio- immuni da vizi logici evidenti (Sez. 5, n. 33114 del08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02; Sez. 6, n. 2330 del 15/12/2025,Cimmino, non massimata).11.3. La Corte territoriale, con motivazione coerente rispetto alle risultanzeprocessuali e immune da vizi di manifesta illogicità, ha ritenuto congrua unadeterminazione della pena in misura superiore al minimo edittale, valorizzando,in modo puntuale e non censurabile in sede di legittimità, la particolare gravitàcomplessiva della vicenda, l’entità assai rilevante del danno subito dalla personaoffesa e la mancata realizzazione da parte dei ricorrenti di condotte prodromichead un risarcimento del danno (vedi pagg. 48, 49 e 54 della sentenza oggetto diricorso).[OSCURATO:PERSONA] intende, in proposito, ribadire il consolidato orientamento di questaCorte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamentosanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultatodi una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementiofferti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste soloallorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre,laddove, come nel caso di specie, venga irrogata una pena al di sotto della media,è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sonoimpliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, nonmassimata).11.4. Deve essere, inoltre, evidenziato come risultino destituite di fondamento lecensure con cui il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che i giudici di merito non avrebberoadeguatamente valorizzato la pretesa minore gravità delle condotte a lui ascritterispetto a quelle poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA], sostenendo, sulla base di taleassunto, la necessità di una più favorevole determinazione del trattamentosanzionatorio.La doglianza non coglie nel segno. Deve essere, infatti, esclusa la prospettataminore offensività del contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come dallalettura della motivazione impugnata emerga come le condotte realizzate daiconcorrenti si siano reciprocamente integrate nella realizzazione del programmacriminoso e abbiano rivestito carattere essenziale ai fini della consumazione deireati contestati, commessi in concorso morale e materiale.In tale prospettiva, la mera diversità delle modalità esecutive o del ruoloconcretamente svolto dai singoli compartecipi non impone, di per sé, unadifferenziazione del trattamento sanzionatorio, allorché, come nel caso di specie,il giudice di merito abbia accertato che il contributo causale di ciascun correo siarisultato indispensabile alla realizzazione dell’azione delittuosa e del comunedisegno criminoso. Ne consegue che la determinazione della pena inflitta alTavecchia non presenta i denunciati profili di illogicità o di manifesta sproporzionerispetto a quella irrogata alla coimputata [OSCURATO:PERSONA].11.5. La doglianza con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’erroneo riconoscimento dellacontinuazione tra i reati di cui agli artt. 640 e 355 cod. pen. è dedotta in carenzadi interesse.La difesa, infatti, si è limitata a dedurre l’incompatibilità tra l’elemento soggettivodoloso che connota il reato di truffa quello colposo che caratterizza la fattispeciedi cui all’art. 355 cod. pen., senza tuttavia allegare quale concreto vantaggio ilricorrente conseguirebbe dall’annullamento della sentenza sul punto.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in proposito, che, nel sistemaprocessuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va apprezzata inprospettiva utilitaristica: da un lato, nella finalità negativa di rimuovere unacondizione di svantaggio processuale derivante dalla decisione dall’altro in quellapositiva di conseguire un esito più favorevole rispetto a quello oggetto didoglianza purché logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693-01; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016,Attanasio, Rv. 269199-01; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, Migliore, Rv. 282542-01; Sez. 4, n. 26834 del 36/06/2025, Tosoni, non massimata). Ne consegue chenon è sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, un mero ed astrattointeresse alla correttezza teorica della decisione censurata, quando esso sia privodi incidenza sulla concreta posizione processuale del proponente.Tali caratteristiche difettano nel caso di specie, poiché la ricorrente nonconseguirebbe alcuna utilità dall’annullamento della sentenza impugnatalimitatamente al riconoscimento della continuazione in considerazione del fattoche in caso di mancata applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. lapena applicata alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe necessariamente superiore a quelladeterminata dai giudici di appello.Ne deriva che, in assenza di una puntuale allegazione di un interesse concretoall’impugnazione, deve ritenersi integrata la causa di inammissibilità del motivodel ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] per difetto di interesse ad impugnare ai sensidell’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35989 del 01/07/2015,Vittorini, Rv. 265604-01; Sez. 4, n. 18343 del 05/02/2019, Catalini, Rv. 275760-01 e successivamente, in senso conforme, fra le sentenze non massimate: Sez.4, n. 24763 del 13/01/2022, Carbone; Sez. 2, n. 46009 del 17/11/2021,Giordano; Sez. 7, n. 19224 del 14/04/2021, Campo; Sez. 6, n. 15539 del23/03/2021, Antonuccio; Sez. 2, n. 11568 del 03/02/2021, [OSCURATO:PERSONA]).12. L’ottavo motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo dedotto dallaPistono, con cui i ricorrenti lamentano l’erronea determinazione del profittorispettivamente conseguito ai fini della quantificazione del risarcimento del dannoe della somma da sottoporre a confisca, sono manifestamente infondati e nonconsentiti.12.1. I giudici di merito hanno correttamente affermato, all’esito di un percorsoargomentativo immune da vizi logici e giuridici, che l’istruttoria dibattimentale hadimostrato come le condotte fraudolente in esame abbiano inciso direttamentesul processo di formazione della volontà negoziale dell’ASL TO3, inducendo l’entepubblico a concludere un contratto geneticamente viziato sin dalla sua origine.La rappresentazione mendace dell’immediata disponibilità delle mascherine FFP2ha infatti, determinato la stipulazione di un rapporto contrattuale che nonavrebbe mai trovato conclusione in assenza degli artifici e dei raggiri posti inessere dagli imputati, sicché il sinallagma contrattuale è risultatoirrimediabilmente compromesso fin dal momento della sua formazione.Le risultanze processuali hanno, inoltre, evidenziato che le mascherineconsegnate erano radicalmente difformi rispetto a quelle oggetto dell’accordo,risultando inidonee alla destinazione funzionale perseguita dall’ASL al momentodell’acquisto. Deve, pertanto, escludersi che l’ente pubblico abbia conseguito,anche solo in misura parziale, una qualunque utilità economica o funzionale dallastipulazione del contratto.La fattispecie integra, dunque, una tipica ipotesi di aliud pro alio, nella quale laprestazione eseguita non costituisce una semplice esecuzione inesatta oqualitativamente inferiore di quella dedotta in contratto, bensì la consegna di unbene economicamente e funzionalmente diverso da quello pattuito, tale daimpedire il conseguimento dello scopo perseguito dall’acquirente.In simili ipotesi viene meno qualsiasi possibilità di riconoscere un’utilità residuaalla prestazione ricevuta ovvero di procedere ad una valutazione differenziale delbene consegnato rispetto a quello convenuto, poiché l’oggetto della prestazionerisulta sostanzialmente estraneo al programma negoziale concordato tra le parti.Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto che l’ASL di Torinonon abbia tratto alcun vantaggio economico dalla vicenda negoziale, anche inconsiderazione del fatto che la somma corrisposta non è mai stata restituita,nemmeno in parte, dagli imputati.Da tali premesse consegue la legittimità della confisca del profitto del reato,dovendosi individuare quest’ultimo nell’intero importo versato dall’ASL TO3 inesecuzione del contratto fraudolentemente concluso. Tale somma, infatti,costituisce un incremento patrimoniale direttamente derivante dall’illecito, privodi qualsiasi giustificazione causale nell’ambito della fisiologica dinamicanegoziale, in quanto conseguito esclusivamente attraverso gli artifici e i raggiriche hanno determinato la formazione del consenso della persona offesa.Il pagamento ricevuto dagli imputati deve, quindi, qualificarsi come acquisizionesine causa o, più propriamente, sine iure, costituendo il diretto profitto del reato.Tale conclusione si pone in linea con il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei cosiddetti reati in contratto, occorredistinguere le ipotesi nelle quali la prestazione, pur viziata, conservi una concretautilità economica per il contraente da quelle in cui la prestazione sia radicalmenteinutilizzabile o del tutto diversa da quella convenuta. Solo nella prima evenienzail profitto confiscabile può essere determinato detraendo il valore dell’utilitàeffettivamente conseguita dalla persona offesa; diversamente, quando ilcontratto abbia dato luogo alla consegna di un aliud pro alio, l’intero corrispettivoriscosso rappresenta profitto illecito, poiché la controprestazione è priva diqualsiasi valore economico-funzionale per il soggetto passivo.In tale prospettiva deve essere richiamato il principio di diritto secondo cuirientrano nel profitto confiscabile le somme percepite in relazione a prestazionidel tutto superflue nell’economia del contratto ovvero eseguite con modalitàradicalmente difformi rispetto a quelle convenute (Sez. 6, n. 9988 del27/01/2015, Moioli, Rv. 262794-01, in motivazione).Parimenti infondate sono le censure difensive nella parte in cui sostengono chedal profitto confiscabile avrebbero dovuto essere detratte le somme che la societàUnmanned [OSCURATO:PERSONA] LTD avrebbe sostenuto per l’acquisto, lo stoccaggio e iltrasporto delle mascherine successivamente giunte presso il magazzino diGrugliasco.L’assunto si pone in aperto contrasto con il consolidato orientamento di questaCorte, secondo cui i costi eventualmente sostenuti dall’autore del reatonell’esecuzione di un contratto geneticamente contaminato dall’illecito nonpossono essere portati in detrazione ai fini della determinazione del profittoconfiscabile. Si tratta, infatti, di esborsi sostenuti nell’ambito di un’attivitàintegralmente funzionale alla realizzazione del programma criminoso,strettamente collegati all’illecito e, pertanto, privi di qualsiasi rilevanza giuridicaai fini della quantificazione del profitto, oltre che, nella maggior parte dei casi,non suscettibili di puntuale verifica e precisa determinazione.La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che, nei reati in contrattocaratterizzati dall’esecuzione di una prestazione diversa da quella pattuita, ilprofitto illecito coincide con il corrispettivo integralmente percepito inconseguenza degli artifici e dei raggiri posti in essere, senza che possanoassumere rilievo le spese sostenute dall’agente per dare esecuzione alprogramma fraudolento (Sez. 2, n. 33092 del 18/04/2018, Trasimeno, Rv.273432-01; Sez. 2, n. 27126 del 03/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez.2, n. 14654 del 07/03/2024, Bertelli, non massimata).Alla luce di tali principi deve, pertanto, ritenersi immune da censure la decisionedel Tribunale, che ha correttamente quantificato il profitto oggetto di confiscafacendo riferimento all’intera perdita patrimoniale subita dall’ASL TO3 e, quindi,all’importo complessivamente corrisposto in esecuzione del contrattofraudolento, senza operare alcuna detrazione in relazione ai costi asseritamentesostenuti dalla società [OSCURATO:PERSONA] LTD, trattandosi di spese inerentialla realizzazione dell’attività illecita e, come tali, giuridicamente irrilevanti ai finidella determinazione del profitto confiscabile.12.2. Con riguardo alla ripartizione tra i ricorrenti delle somme oggetto diconfisca, la motivazione resa dai giudici di merito si presenta completa, coerentecon le emergenze istruttorie ed immune da vizi logici e giuridici, avendoricostruito, attraverso un’analitica valutazione dei flussi finanziari, l’effettivadestinazione del profitto derivante dall’attività delittuosa e la concretadisponibilità delle somme da parte dei singoli concorrenti.In particolare, è stato puntualmente accertato che [OSCURATO:PERSONA] ha percepito dallasocietà [OSCURATO:PERSONA] LTD una quota corrispondente a circa un terzodell’importo complessivamente incassato dalla società in conseguenza delpagamento effettuato dall’ASL torinese. Tale conclusione trova fondamentonell’analisi della documentazione bancaria, dalla quale emerge che, in epocaimmediatamente successiva all’accredito del corrispettivo della fornitura,vennero eseguiti in favore dell’imputato cinque bonifici in data 1° aprile 2020 eulteriori tre bonifici il giorno successivo, per un importo complessivo pari ad euro279.678,76.La concentrazione temporale di tali movimentazioni, strettamente successivaall’incasso delle somme provenienti dall’ASL unitamente alla loro consistenzaeconomica e alla sequenza cronologica con cui sono state effettuate, haconsentito ai giudici di merito di ritenere, con argomentazione sorretta da unpercorso logico pienamente coerente con le risultanze probatorie, che taliaccrediti costituissero la quota del profitto illecito attribuita a [OSCURATO:PERSONA] in ragionedel contributo concorsuale prestato nella realizzazione della complessivaoperazione fraudolenta.Parimenti immune da censure risulta la ricostruzione concernente la restanteparte del profitto, pari ad euro 553.953,24, rimasta nella disponibilità dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] LTD. La Corte territoriale ha, infatti, valorizzatouna pluralità di elementi convergenti, evidenziando come il marito di MaridaPistono fosse socio unico della società, mentre la ricorrente ne esercitasse,secondo quanto accertato in giudizio, le funzioni di amministratore di fatto,gestendone concretamente l’attività e le risorse economiche.In tale contesto, i giudici di merito hanno logicamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] l’effettiva destinataria del profitto rimasto nella disponibilità della società,valorizzando non soltanto la posizione di fatto dalla stessa rivestita all’internodell’ente, ma anche le ulteriori risultanze dell’analisi del conto corrente societario.È stato, infatti, evidenziato che, nel corso del mese di aprile 2020, dal medesimoconto furono disposti bonifici di identico importo, pari ad euro 14.900 ciascuno,in favore sia della [OSCURATO:PERSONA] sia del marito, circostanza significativamente indicativadella diretta utilizzazione delle disponibilità economiche della società.È stato, infine, accertato che le somme rimaste sul conto corrente furonosuccessivamente impiegate nell’ordinaria attività imprenditoriale della societàalla stessa riconducibile, confermando la persistente disponibilità del profittoillecito in capo alla ricorrente.I giudici di merito hanno, quindi, dato puntualmente conto delle ragioni poste afondamento della diversa quantificazione delle somme confiscate nei confrontidei singoli imputati, ricostruendo, mediante l’esame delle movimentazionibancarie e dei rapporti intercorrenti tra gli stessi e la società UnmannedProcurement LTD, la concreta ripartizione del profitto illecito.Ne consegue che la motivazione impugnata si sottrae integralmente alle censureformulate dai ricorrenti, la ricostruzione operata dai giudici di merito costituisce,infatti, espressione di un apprezzamento di fatto sorretto da un iterargomentativo completo, coerente e privo di manifeste illogicità, sicché ledoglianze difensive finiscono per sollecitare una rivalutazione del materialeprobatorio, estranea ai limiti del sindacato demandato alla Corte di cassazione.13. In conclusione, i ricorsi, complessivamente considerati, devono essererigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]