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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 30275/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 9.3.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha respinto l'appello che era stato proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con cui la Corte di appello partenopea aveva a sua volta rigettato la richiesta difensiva di sostituzione, con quella degli arresti domiciliari, della misura della custodia cautelare in carcere adottata nel maggio del 2020 nei confronti dell'odierno ricorrente in quanto attinto da gravi indizi di colpevolezza in relazione ai fatti di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.;

2. ricorre per cassazione il difensore del Vollaro deducendo: 2.1 vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: richiamate le circostanze che, secondo la difesa, complessivamente considerate, avrebbero consentito di ritenere affievolite le esigenze cautelari tanto da poter far ricorso ad una misura di natura extramuraria, osserva che la motivazione con cui la Corte di appello ha respinto il gravame per un verso non abbia tenuto conto di tutti i rilievi difensivi e, per altro verso, contrasti con il dato normativo ed i principi affermati dalla giurisprudenza; aggiunge che il riferimento alla entità della pena non tiene conto del fatto che essa è stata calcolata in la continuazione con altra precedente condanna (per la quale era stato operato un aumento di anni 1 di reclusione); aggiunge che, inoltre, la Corte non ha considerato il percorso di studi intrapreso dal Vollaro, iscritto al quarto anno dell'[OSCURATO:PERSONA], e del fatto che, già prima della adozione della misura, egli si era trasferito in altro Comune e, ancora, la manifestata disponibilità a consentire l'esecuzione della misura in un domicilio lontano dai luoghi quali in cui si sarebbero consumate le condotte per cui è intervenuta la condanna; sottolinea, dunque, che la congiunta considerazione di tali elementi avrebbe giustificato un approdo decisorio differente anche in presenza di reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il Tribunale ha fatto presente che non erano emersi elementi di novità tali da incidere sulla valutazione operata dalla Corte di Appello in punto di permanenza delle esigenze cautelari a fronte del decorso del tempo - sia in relazione alla data di commissione dei reati, sia al periodo di permanenza in stato custodiale -, dell'intervenuta sentenza di condanna, della confessione, e della disponibilità di un domicilio lontano rispetto ai luoghi di commissione dei reati; osserva che, in tal modo, i giudici del riesame si sono confrontati con le deduzioni difensive ritenendo ciò non di meno che la tipologia e natura dei reati ed il contesto in cui erano stati commessi rendessero inconferente il mero decorso del tempo anche alla luce della contestata recidiva, né risultasse la scissione dei legami con il contesto criminale di riferimento, non potendo, inoltre, assumere rilievo la confessione, intervenuta nel corso avanzato del procedimento, che non aveva arrecato alcun contributo alle indagini; segnala che la motivazione della impugnata ordinanza appare congrua e coerente, priva di vizi di ordine logico-giuridico anche in relazione alla ritenuta idoneità della sola misura in atto a garantire il rispetto delle esigenze cautelari, ed alla valutazione, comunque, della inidoneità del domicilio indicato.

In tali termini l'ordinanza impugnata appare immune da censure. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 19.1.2023, aveva respinto la richiesta avanzata dalla difesa del Vollaro di sostituire, con quella degli arresti domiciliari, la misura della custodia in carcere che era stata adottata nei confronti del ricorrente - già condannato in primo grado con sentenza confermata in appello - per plurimi fatti di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.' cod. pen.; a tal fine la Corte aveva valorizzato la gravità delle condotte, tenute in un contesto camorristico, e la assenza di elementi nuovi idonei a riconsiderare favorevolmente la posizione cautelare del ricorrente.

La difesa, con l'atto di appello, aveva invece sottolineato, da questo punto di vista, il tempo decorso dalla applicazione della misura, la risalenza nel tempo dei fatti, la confessione resa dall'imputato e la intervenuta definizione del giudizio nei gradi di merito.

2. Il Tribunale ha respinto il gravame difensivo con motivazione che non si presta a rilievi suscettibili di esser fatti valere in sede di legittimità avendo preso in esame tutti gli elementi addotti dalla difesa e di cui non ha mancato di apprezzare e ponderare la valenza che, tuttavia, con motivazione congrua ed esaustiva, ha stimato inidonea a riconsiderare il quadro cautelare originariamente apprezzato, con particolare riguardo alla possibilità di far ricorso a misure diverse da quella, in atto, della custodia in carcere.

Ha spiegato, in primo luogo, che il Vollaro è stato riconosciuto responsabile per tutti i fatti oggetto della contestazione e consistenti in 11 episodi di estorsione commessi dall'ottobre del 2016 al maggio del 2017 nell'area di riferimento del clan omonimo e per i quali ha meritato una condanna a 7 anni ed 8 mesi di reclusione (di cui, invero, un anno determinato quale aumento per la continuazione con altri reati già giudicati).

Si tratta, hanno spiegato i giudici di merito, di un esponente di spicco del clan Vollaro che, a partire dal 2016, essendo egli uscito dal carcere e mentre gli altri accoliti erano ancora, detenuti, ne aveva preso in mano le redini (cfr., pag. 2).

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 57 del 2013, che ha restituito al giudice una maggiore discrezionalità nella scelta della misura quanto ai reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in presenza di elementi idonei a superare la presunzione di inadeguatezza di misure diverse da quella di massimo rigore, ha tuttavia fatto presente che nessuna delle circostanze evidenziate dalla difesa poteva assumere un tale rilievo: sia per quanto concerne la tipologia dei reati (connotati da violenza ed intimidazione), sia con riguardo al periodo di privazione della libertà personale, da rapportarsi alla entità della pena detentiva comminata e che ha dovuto tener conto della recidiva reiterata nel quinquennio.

Sotto altro profilo, il Tribunale ha segnalato non potesse essere valorizzata la intervenuta definizione del giudizio atteso che il Vollaro risultava già pluripregiudicato avendo dato perciò dimostrazione della inidoneità delle condanne precedenti ad indurlo ad astenersi da ulteriori ricadute.

Per contro, secondo i giudici dell'appello cautelare (con argomentazione non intaccata dal ricorso), la confessione, di cui pure si era tenuto conto con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era intervenuta in uno stadio già avanzato del procedimento e non aveva aggiunto nulla al patrimonio conoscitivo acquisito al processo.

Hanno fatto presente che la misura in atto era stata emessa in data 28.4.2020 ma che, nel contempo, l'odierno ricorrente era stato sottoposto ad analoga misura per plurime violazioni degli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno commesse tra il 10.12.2016 ed il febbraio, per le quali era anche intervenuta condanna, e che denotano una personalità trasgressiva su cui non è possibile formulare alcuna prognosi di spontaneo adempimento delle prescrizioni connesse alla adozione di una misura extramuraria nemmeno facendo ricorso al braccialetto elettronico, inidoneo a scongiurare contatti di natura criminosa.

Quanto alla pur evidenziata (dalla difesa) risalenza dei fatti per cui è processo, il Tribunale ha osservato che il Vollaro "... nulla ha fatto o detto per attestare l'allontanamento dai contesti malavitosi ben descritti nella sentenza di condanna ..." (cfr., ivi, pag. 2).

Ed è appena il caso di ribadire che, in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cd.

"tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. (cfr., Sez. 2 - , n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01;Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567 - 01, in cui la Corte ha ribadito che il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura).

Va pur detto che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva ed in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se - come si deve ritenere nel caso di specie - congruamente e logicamente motivato (cfr., Sez. 3 -, n. 7268 del 24/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275851 - 01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv. 250093 - 01).

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Can

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 9.3.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha respinto l'appello che era stato proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con cui la Corte di appello partenopea aveva a sua volta rigettato la richiesta difensiva di sostituzione, con quella degli arresti domiciliari, della misura della custodia cautelare in carcere adottata nel maggio del 2020 nei confronti dell'odierno ricorrente in quanto attinto da gravi indizi di colpevolezza in relazione ai fatti di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.; 2. ricorre per cassazione il difensore del Vollaro deducendo: 2.1 vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: richiamate le circostanze che, secondo la difesa, complessivamente considerate, avrebbero consentito di ritenere affievolite le esigenze cautelari tanto da poter far ricorso ad una misura di natura extramuraria, osserva che la motivazione con cui la Corte di appello ha respinto il gravame per un verso non abbia tenuto conto di tutti i rilievi difensivi e, per altro verso, contrasti con il dato normativo ed i principi affermati dalla giurisprudenza; aggiunge che il riferimento alla entità della pena non tiene conto del fatto che essa è stata calcolata in la continuazione con altra precedente condanna (per la quale era stato operato un aumento di anni 1 di reclusione); aggiunge che, inoltre, la Corte non ha considerato il percorso di studi intrapreso dal Vollaro, iscritto al quarto anno dell'[OSCURATO:PERSONA], e del fatto che, già prima della adozione della misura, egli si era trasferito in altro Comune e, ancora, la manifestata disponibilità a consentire l'esecuzione della misura in un domicilio lontano dai luoghi quali in cui si sarebbero consumate le condotte per cui è intervenuta la condanna; sottolinea, dunque, che la congiunta considerazione di tali elementi avrebbe giustificato un approdo decisorio differente anche in presenza di reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il Tribunale ha fatto presente che non erano emersi elementi di novità tali da incidere sulla valutazione operata dalla Corte di Appello in punto di permanenza delle esigenze cautelari a fronte del decorso del tempo - sia in relazione alla data di commissione dei reati, sia al periodo di permanenza in stato custodiale -, dell'intervenuta sentenza di condanna, della confessione, e della disponibilità di un domicilio lontano rispetto ai luoghi di commissione dei reati; osserva che, in tal modo, i giudici del riesame si sono confrontati con le deduzioni difensive ritenendo ciò non di meno che la tipologia e natura dei reati ed il contesto in cui erano stati commessi rendessero inconferente il mero decorso del tempo anche alla luce della contestata recidiva, né risultasse la scissione dei legami con il contesto criminale di riferimento, non potendo, inoltre, assumere rilievo la confessione, intervenuta nel corso avanzato del procedimento, che non aveva arrecato alcun contributo alle indagini; segnala che la motivazione della impugnata ordinanza appare congrua e coerente, priva di vizi di ordine logico-giuridico anche in relazione alla ritenuta idoneità della sola misura in atto a garantire il rispetto delle esigenze cautelari, ed alla valutazione, comunque, della inidoneità del domicilio indicato. In tali termini l'ordinanza impugnata appare immune da censure. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 19.1.2023, aveva respinto la richiesta avanzata dalla difesa del Vollaro di sostituire, con quella degli arresti domiciliari, la misura della custodia in carcere che era stata adottata nei confronti del ricorrente - già condannato in primo grado con sentenza confermata in appello - per plurimi fatti di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.' cod. pen.; a tal fine la Corte aveva valorizzato la gravità delle condotte, tenute in un contesto camorristico, e la assenza di elementi nuovi idonei a riconsiderare favorevolmente la posizione cautelare del ricorrente. La difesa, con l'atto di appello, aveva invece sottolineato, da questo punto di vista, il tempo decorso dalla applicazione della misura, la risalenza nel tempo dei fatti, la confessione resa dall'imputato e la intervenuta definizione del giudizio nei gradi di merito. 2. Il Tribunale ha respinto il gravame difensivo con motivazione che non si presta a rilievi suscettibili di esser fatti valere in sede di legittimità avendo preso in esame tutti gli elementi addotti dalla difesa e di cui non ha mancato di apprezzare e ponderare la valenza che, tuttavia, con motivazione congrua ed esaustiva, ha stimato inidonea a riconsiderare il quadro cautelare originariamente apprezzato, con particolare riguardo alla possibilità di far ricorso a misure diverse da quella, in atto, della custodia in carcere. Ha spiegato, in primo luogo, che il Vollaro è stato riconosciuto responsabile per tutti i fatti oggetto della contestazione e consistenti in 11 episodi di estorsione commessi dall'ottobre del 2016 al maggio del 2017 nell'area di riferimento del clan omonimo e per i quali ha meritato una condanna a 7 anni ed 8 mesi di reclusione (di cui, invero, un anno determinato quale aumento per la continuazione con altri reati già giudicati). Si tratta, hanno spiegato i giudici di merito, di un esponente di spicco del clan Vollaro che, a partire dal 2016, essendo egli uscito dal carcere e mentre gli altri accoliti erano ancora, detenuti, ne aveva preso in mano le redini (cfr., pag. 2). Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 57 del 2013, che ha restituito al giudice una maggiore discrezionalità nella scelta della misura quanto ai reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in presenza di elementi idonei a superare la presunzione di inadeguatezza di misure diverse da quella di massimo rigore, ha tuttavia fatto presente che nessuna delle circostanze evidenziate dalla difesa poteva assumere un tale rilievo: sia per quanto concerne la tipologia dei reati (connotati da violenza ed intimidazione), sia con riguardo al periodo di privazione della libertà personale, da rapportarsi alla entità della pena detentiva comminata e che ha dovuto tener conto della recidiva reiterata nel quinquennio. Sotto altro profilo, il Tribunale ha segnalato non potesse essere valorizzata la intervenuta definizione del giudizio atteso che il Vollaro risultava già pluripregiudicato avendo dato perciò dimostrazione della inidoneità delle condanne precedenti ad indurlo ad astenersi da ulteriori ricadute. Per contro, secondo i giudici dell'appello cautelare (con argomentazione non intaccata dal ricorso), la confessione, di cui pure si era tenuto conto con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era intervenuta in uno stadio già avanzato del procedimento e non aveva aggiunto nulla al patrimonio conoscitivo acquisito al processo. Hanno fatto presente che la misura in atto era stata emessa in data 28.4.2020 ma che, nel contempo, l'odierno ricorrente era stato sottoposto ad analoga misura per plurime violazioni degli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno commesse tra il 10.12.2016 ed il febbraio, per le quali era anche intervenuta condanna, e che denotano una personalità trasgressiva su cui non è possibile formulare alcuna prognosi di spontaneo adempimento delle prescrizioni connesse alla adozione di una misura extramuraria nemmeno facendo ricorso al braccialetto elettronico, inidoneo a scongiurare contatti di natura criminosa. Quanto alla pur evidenziata (dalla difesa) risalenza dei fatti per cui è processo, il Tribunale ha osservato che il Vollaro "... nulla ha fatto o detto per attestare l'allontanamento dai contesti malavitosi ben descritti nella sentenza di condanna ..." (cfr., ivi, pag. 2). Ed è appena il caso di ribadire che, in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cd. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari. (cfr., Sez. 2 - , n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01;Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567 - 01, in cui la Corte ha ribadito che il "tempo trascorso dalla commissione del reato" deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura). Va pur detto che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva ed in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se - come si deve ritenere nel caso di specie - congruamente e logicamente motivato (cfr., Sez. 3 -, n. 7268 del 24/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275851 - 01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv. 250093 - 01). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 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