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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 15449/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato il reclamo proposto, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivospeciale ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, da [OSCURATO:PERSONA], detenuto inespiazione della pena di anni quattordici e mesi sei di reclusione, riportata per il reato di cuiagli all’art. 416-bis cod. pen. ed altro, con fine pena fissato al 07/08/2027;osservato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Vezzadini, che ha articolato due distinti motivi, deducendo violazione ed erroneaapplicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 41-bisOrd.

Pen., per insussistenza di attualità della concreta pericolosità del detenuto, tale dagiustificare l’applicazione del regime penitenziario differenziato;osservato che la difesa ha formulato motivi nuovi, a mezzo dei quali ha dedotto violazione ederronea applicazione di legge in riferimento all’art. 41-bis ord. pen. e all’art. 125 cod. proc.pen., stante l’erronea delimitazione dei poteri di controllo del tribunale di sorveglianza al solosindacato di legittimità, con conseguente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.La difesa, inoltre, lamenta la erronea dichiarazione di tardività delle memorie, depositate dalricorrente in data 13/10/2025.

Si è dedotta, infine, l’omessa considerazione delle plurimedichiarazioni di dissociazione rese in diverse sedi;rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha ampiamente motivato richiamando, conindicazione dei dati rilevanti, l’elevato spessore criminale del ricorrente e la condotta daquesti tenuta durante la detenzione, nonché la sussistenza alcune comunicazioni – diinequivocabile significazione – intercorse fra il condannato e i familiari;ritenuto che l’impugnazione presenti un forte tenore rivalutativo e fattuale, essendo essavolta ad auspicare una revisione degli elementi presenti nell’incarto processuale econsiderato che la difesa, sostanzialmente, denuncia pretesi vizi sotto il profilomotivazionale, in una materia nella quale è prospettabile unicamente il vizio di violazione dilegge;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosiun’ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, harigettato il reclamo proposto, avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivospeciale ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, da [OSCURATO:PERSONA], detenuto inespiazione della pena di anni quattordici e mesi sei di reclusione, riportata per il reato di cuiagli all’art. 416-bis cod. pen. ed altro, con fine pena fissato al 07/08/2027;osservato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]Vezzadini, che ha articolato due distinti motivi, deducendo violazione ed erroneaapplicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 41-bisOrd. Pen., per insussistenza di attualità della concreta pericolosità del detenuto, tale dagiustificare l’applicazione del regime penitenziario differenziato;osservato che la difesa ha formulato motivi nuovi, a mezzo dei quali ha dedotto violazione ederronea applicazione di legge in riferimento all’art. 41-bis ord. pen. e all’art. 125 cod. proc.pen., stante l’erronea delimitazione dei poteri di controllo del tribunale di sorveglianza al solosindacato di legittimità, con conseguente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.La difesa, inoltre, lamenta la erronea dichiarazione di tardività delle memorie, depositate dalricorrente in data 13/10/2025. Si è dedotta, infine, l’omessa considerazione delle plurimedichiarazioni di dissociazione rese in diverse sedi;rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha ampiamente motivato richiamando, conindicazione dei dati rilevanti, l’elevato spessore criminale del ricorrente e la condotta daquesti tenuta durante la detenzione, nonché la sussistenza alcune comunicazioni – diinequivocabile significazione – intercorse fra il condannato e i familiari;ritenuto che l’impugnazione presenti un forte tenore rivalutativo e fattuale, essendo essavolta ad auspicare una revisione degli elementi presenti nell’incarto processuale econsiderato che la difesa, sostanzialmente, denuncia pretesi vizi sotto il profilomotivazionale, in una materia nella quale è prospettabile unicamente il vizio di violazione dilegge;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosiun’ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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