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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 43280/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28/03/2023 della Corte di Appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in sede di rinvio della Corte di cassazione - disposto con sentenza del 10 giugno 2022 di annullamento solo relativamente alla pena, alle statuizioni civili ed alla quantificazione della confisca - parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso il 22 luglio 2020, ha inflitto al ricorrente, in ordine al reato di peculato ascrittogli, la pena di anni due, mesi due e giorni quindici di reclusione, rideterminando la misura della confisca nella somma di danaro di euro 170.996,71.

Tale confisca è stata disposta in via diretta, ai sensi dell'ari:. 322-ter cod. pen., essendosi ritenuto che la somma costituisse profitto del reato di peculato e ciò anche in relazione al segmento della condotta illecita contestata caduto in prescrizione.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo„ con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte determinato l'ammontare della confisca facendo riferimento anche alle condotte già dichiarate prescritte in quanto commesse fino al 6 agosto 2009.

Si dà atto che nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata memoria e richiesta di liquidazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.11 ricorrente non contesta che la confisca disposta nei suoi confronti sia una confisca diretta del danaro quale profitto del reato di peculato, ai sensi dell'art. 322-ter cod.pen..

Si tratta di un caso di confisca obbligatoria, intervenuta, nella specie, solo dopo l'accertamento della responsabilità dell'imputato avvenuto nei due gradi di merito ed avallato dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione, che ha annullato con rinvio solo in relazione alla determinazione della pena, delle statuizioni civili e dell'ammontare della confisca, al contempo dichiarando irrevocabile la responsabilità del ricorrente accertata anche in relazione al segmento della condotta dichiarato prescritto.

Ne consegue che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, ancora di recente ribadito, secondo cui, il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez.

U. n. 31617 del 26/06/2015, Lucci; Sez.

U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, fgg. 19 e segg. della motivazione; Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Tinè, Rv. 284529, si veda, in particolare, fg. 2 della motivazione).2.

Non si dispone alcunché in ordine alla richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile, tenuto conto della mancanza di un suo interesse a partecipare all'odierna fase di giudizio, limitata a questione inerente all'entità della confisca che non interferisce con le statuizioni adottate nei precedenti gradi in ordine alle domande civili.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.10.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Petruzzellis • IAM.1 /VY1' DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28/03/2023 della Corte di Appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in sede di rinvio della Corte di cassazione - disposto con sentenza del 10 giugno 2022 di annullamento solo relativamente alla pena, alle statuizioni civili ed alla quantificazione della confisca - parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso il 22 luglio 2020, ha inflitto al ricorrente, in ordine al reato di peculato ascrittogli, la pena di anni due, mesi due e giorni quindici di reclusione, rideterminando la misura della confisca nella somma di danaro di euro 170.996,71. Tale confisca è stata disposta in via diretta, ai sensi dell'ari:. 322-ter cod. pen., essendosi ritenuto che la somma costituisse profitto del reato di peculato e ciò anche in relazione al segmento della condotta illecita contestata caduto in prescrizione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo„ con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte determinato l'ammontare della confisca facendo riferimento anche alle condotte già dichiarate prescritte in quanto commesse fino al 6 agosto 2009. Si dà atto che nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata memoria e richiesta di liquidazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.11 ricorrente non contesta che la confisca disposta nei suoi confronti sia una confisca diretta del danaro quale profitto del reato di peculato, ai sensi dell'art. 322-ter cod.pen.. Si tratta di un caso di confisca obbligatoria, intervenuta, nella specie, solo dopo l'accertamento della responsabilità dell'imputato avvenuto nei due gradi di merito ed avallato dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione, che ha annullato con rinvio solo in relazione alla determinazione della pena, delle statuizioni civili e dell'ammontare della confisca, al contempo dichiarando irrevocabile la responsabilità del ricorrente accertata anche in relazione al segmento della condotta dichiarato prescritto. Ne consegue che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, ancora di recente ribadito, secondo cui, il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U. n. 31617 del 26/06/2015, Lucci; Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, fgg. 19 e segg. della motivazione; Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Tinè, Rv. 284529, si veda, in particolare, fg. 2 della motivazione).2. Non si dispone alcunché in ordine alla richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile, tenuto conto della mancanza di un suo interesse a partecipare all'odierna fase di giudizio, limitata a questione inerente all'entità della confisca che non interferisce con le statuizioni adottate nei precedenti gradi in ordine alle domande civili. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.10.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Petruzzellis • IAM.1 /VY1' DEPOSITAT
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