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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 21431/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30395/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 4079/2019 depositata il 29/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020n. 30395sez.

S2 - ud. 08 /0 6 /2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pronunciando nel giudizio introdotto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] Q uattro ne nei confronti del Ministero della G iustizia per la liquidazione dei compensi professionali per l’attività svolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato,rigettava l’opposizione e confermava il decreto di liquidazione del primo giudice.

Secondo il Tribunale il provvedimento impugnato era immune da vizi atteso che la liquidazione effettuata era del tutto congrua in relazione alla qualità, quantità e durata dell’attività professionale espletata dal difensore tanto da doversi riconoscere un importo minimo tenuto conto della natura dell’impegno professionale profuso e della difficoltà delle questioni trattate.

L’attività defensionale, infatti , era stata minima tanto che la fase cautelare si era conclusa con l’inefficacia del pignoramento e l’incarico svolto non presentava aspetti di particolare complessità essendo stato predisposto il ricorso in opposizione ed essendo stata celebrata un’unica udienza.

Peraltro, in tema di patrocinio a spese dello Stato non era possibile superare i valori medi delle tariffe vigenti eil compenso poteva certamente essere liquidato anche in misura inferiore alla media purché non al di sotto delle tariffe minime.

2. Antonino Q uattro ne ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

3. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

4. Il ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza,ha insistito nella richiest a di accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020n. 30395sez.

S2 - ud. 08 /0 6 /2023

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: erronea applicazione e violazione del d.m. n . 55 del 2014, erronea applicazione e violazione dell’articolo 2233 c.c.

Il ricorrente evidenzia che il valore della controversia era pari ad euro 2.299.771,28 sicché la liquidazione di euro 600 sarebbe notevolmente al di sotto delle tariffe minime previste e addirittura in relazione ad ogni singola fase.

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : omessa insufficiente motivazione dell’ordinanza mancanza di motivazione su un punto fondamentale del ricorso.

La censura attiene alla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in quanto il giudice, discostandosi dalla nota spese depositata e senza alcuna specifica contestazione delle singole voci,in modo generico e immotivato ha liquidato la somma complessiva di euro 600.

3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

Preliminarmente devono richiamarsi i seguenti principi di diritto del tutto consolidati: In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo Ric. 2020n. 30395sez.

S2 - ud. 08 /0 6 /2023 scostamento e la misura di esso (Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 -01).

In tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle singole voci (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 18905 del 28/07/2017, Rv. 645162 -01).

Nella specie, il Tribunale ha liquidato le spese di lite in favore del ricorrente discostandosi dalla nota spese senza alcuna motivazione circa il valore della causa e l’attività difensiva liquidata per fasi.

La motivazione fornita attiene solo alla semplicità della causa e alfatto che la fase cautelare si era conclusa con l’inefficacia del pignoramento e l’incarico svolto non presentava aspetti di particolare complessità, essendo stato predisposto il ricorso in opposizione ed essendo stata celebrata un’unica udienza.Pertanto, essendo stato liquidato un importo pari a 600 euro senza alcuna indicazione delle fasi e dell’attività svolta e senza indicazione del valore della causa, sulla base dei principi indicati in premessa, la decisione va cassata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

4. La Corte accoglie i due motivi di ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Ric. 2020n. 30395sez.

S2 - ud. 08 /0 6 /2023 La Corte accoglie i due motivi di ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di diverso magistratoche provvederà anche sulle spese del present

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30395/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 4079/2019 depositata il 29/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020n. 30395sez. S2 - ud. 08 /0 6 /2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pronunciando nel giudizio introdotto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] Q uattro ne nei confronti del Ministero della G iustizia per la liquidazione dei compensi professionali per l’attività svolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato,rigettava l’opposizione e confermava il decreto di liquidazione del primo giudice. Secondo il Tribunale il provvedimento impugnato era immune da vizi atteso che la liquidazione effettuata era del tutto congrua in relazione alla qualità, quantità e durata dell’attività professionale espletata dal difensore tanto da doversi riconoscere un importo minimo tenuto conto della natura dell’impegno professionale profuso e della difficoltà delle questioni trattate. L’attività defensionale, infatti , era stata minima tanto che la fase cautelare si era conclusa con l’inefficacia del pignoramento e l’incarico svolto non presentava aspetti di particolare complessità essendo stato predisposto il ricorso in opposizione ed essendo stata celebrata un’unica udienza. Peraltro, in tema di patrocinio a spese dello Stato non era possibile superare i valori medi delle tariffe vigenti eil compenso poteva certamente essere liquidato anche in misura inferiore alla media purché non al di sotto delle tariffe minime. 2. Antonino Q uattro ne ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso. 3. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. 4. Il ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza,ha insistito nella richiest a di accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020n. 30395sez. S2 - ud. 08 /0 6 /2023 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: erronea applicazione e violazione del d.m. n . 55 del 2014, erronea applicazione e violazione dell’articolo 2233 c.c. Il ricorrente evidenzia che il valore della controversia era pari ad euro 2.299.771,28 sicché la liquidazione di euro 600 sarebbe notevolmente al di sotto delle tariffe minime previste e addirittura in relazione ad ogni singola fase. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : omessa insufficiente motivazione dell’ordinanza mancanza di motivazione su un punto fondamentale del ricorso. La censura attiene alla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in quanto il giudice, discostandosi dalla nota spese depositata e senza alcuna specifica contestazione delle singole voci,in modo generico e immotivato ha liquidato la somma complessiva di euro 600. 3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. Preliminarmente devono richiamarsi i seguenti principi di diritto del tutto consolidati: In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo Ric. 2020n. 30395sez. S2 - ud. 08 /0 6 /2023 scostamento e la misura di esso (Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 -01). In tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle singole voci (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 18905 del 28/07/2017, Rv. 645162 -01). Nella specie, il Tribunale ha liquidato le spese di lite in favore del ricorrente discostandosi dalla nota spese senza alcuna motivazione circa il valore della causa e l’attività difensiva liquidata per fasi. La motivazione fornita attiene solo alla semplicità della causa e alfatto che la fase cautelare si era conclusa con l’inefficacia del pignoramento e l’incarico svolto non presentava aspetti di particolare complessità, essendo stato predisposto il ricorso in opposizione ed essendo stata celebrata un’unica udienza.Pertanto, essendo stato liquidato un importo pari a 600 euro senza alcuna indicazione delle fasi e dell’attività svolta e senza indicazione del valore della causa, sulla base dei principi indicati in premessa, la decisione va cassata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 4. La Corte accoglie i due motivi di ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Ric. 2020n. 30395sez. S2 - ud. 08 /0 6 /2023 La Corte accoglie i due motivi di ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di diverso magistratoche provvederà anche sulle spese del present
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