CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15929/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]ANGELO, difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 21 settembre 2020, la Corte di appello di L'Aquila confermava le decisioni con la quale il Tribunale di Lanciano, con due diverse pronunce, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tre delitti di truffa, due delle quali aggravate; riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione, la Corte territoriale rideterminava la pena complessiva, condizionalmente sospesa, in dieci mesi di reclusione e 600 euro di multa, confermando le statuizioni civili. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge (art. 124 cod. pen.) e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta tempestività delle querele, contestata in appello dalla difesa, che aveva indicato la decorrenza del termine a quo "contestuale alla conclusione del contratto ed alla percezione del corrispettivo, così come indicato in sentenza, e della mancata consegna dei documenti accessori che, obbligatoriamente, il venditore avrebbe dovuto fornire". La motivazione della sentenza sul punto è "generica, insufficiente e/o meramente apparente" per la truffa in danno di Cicolini, mentre è del tutto assente per le altre due truffe, risultando irrilevante la contestazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. 2.2. Violazione di legge (art. 124 cod. pen.) e vizio motivazionale in ordine alla ravvisata sussistenza degli artifizi e raggiri e del dolo iniziale, a fronte di un comportamento dell'imputato nel quale è configurabile un mero inadempimento contrattuale, stanti la sua qualifica professionale e la materiale disponibilità delle autovetture cedute agli acquirenti presso la sua concessionaria. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta, nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale, i difensori delle tre parti civili e quello del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti. 2. In primo luogo, è privo di fondamento il motivo in rito, inerente alla denunciata improcedibilità dell'azione penale per intempestività delle querele. La circostanza aggravante ex art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., contestata in imputazione e considerata sussistente dai giudici di merito, rendeva (e rende tuttora) procedibile d'ufficio i reati di truffa commessi in danno [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a prescindere, dunque, dalla presentazione della querela. Pertanto, non è comprensibile la deduzione difensiva secondo la quale, "per tali posizioni, non può trovare giustificazione la contestazione del reato aggravato, risultando di tutta evidenza che l'imputazione è nella disponibilità della Procura della Repubblica e non della parte querelante che deve, necessariamente, esercitare il proprio diritto di querela nel termine di tre mesi dal fatto che costituisce reato". Quanto alla truffa (non aggravata) in danno di [OSCURATO:PERSONA], va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, cosicché deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza sul fatto che la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa, sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto: la decadenza ex art. 124 cod. pen., infatti, deve essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269726; Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, Saba, Rv. 266954; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165; Sez. 5, n. 17104 del 22/12/2014, Slimani, Rv. 263620; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018). Nel contempo, l'onere della prova della intempestività della istanza punitiva è a carico del querelato che la deduce, come ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170). Nel caso di specie, il giudice di appello, con motivazione tutt'altro che apparente, ha osservato che dalle deposizioni della persona offesa e del teste [OSCURATO:PERSONA] è emerso che l'acquirente cercò varie volte di ottenere la consegna dell'autovettura e che soltanto in un momento successivo, nel mese di giugno del 2014, a distanza di circa due mesi dalla conclusione del contratto, egli si rese conto di avere subìto una truffa, avendo compreso che [OSCURATO:PERSONA] sin dall'inizio aveva deciso di incassare il denaro senza consegnargli il veicolo. Erroneamente la difesa ha sovrapposto il momento di consumazione del reato (quando fu concluso il contratto e pagato il prezzo dell'autovettura mai consegnata) con quello in cui l'acquirente ebbe la conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. 3. Con una doglianza reiterativa e generica, nel ricorso si è sostenuto ancora che quello del concessionario [OSCURATO:PERSONA] fu un mero inadempimento contrattuale. Le sentenze di merito, però, hanno richiamato le coerenti e attendibili dichiarazioni delle persone offese, supportate dalla documentazione prodotta, e hanno radicalmente escluso la configurabilità nei tre casi di cui si tratta di meri illeciti civilistici, ravvisando invece la sussistenza del dolo iniziale: questo tipo di dolo è l'elemento che imprime alla condotta di inadempimento una connotazione penalmente rilevante in quanto, «influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria» (così, di recente, Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato, Rv. 277708). Va altresì ribadito che la condotta fraudolenta consistente negli artifizi e raggiri deve necessariamente precedere l'induzione in errore ed il conseguimento dell'ingiusto profitto, cosicché, nei contratti ad esecuzione istantanea, l'attività decettiva commessa solo successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, a meno che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva (Sez. 2, n. 9197 del 15/02/2017, Favero, Rv. 269099; Sez. 2 n 29853 del 23/06/2016, Prattichizzo, Rv. 268073; Sez. 6, n. 12604 del 11/12/2012, dep. 2013, Donini, Rv. 256000). Tuttavia, è ben possibile dedurre l'esistenza del dolo iniziale (della mala fede) anche dalla condotta successiva, nella fase della esecuzione (non già perché rilevino gli ulteriori raggiri commessi in tale fase). L'indagine sulla sussistenza del dolo specifico va compiuta avvalendosi di un procedimento logico inferenziale fondato sull'esame di fatti esterni e certi, aventi un sicuro valore sintomatico del fine perseguito dall'agente (Sez. 2, n. 9311 del 27/11/2018, dep. 2019, Timpanaro, Rv. 275525; Sez. 3, n. 13996 del 25/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 273170). Proprio in tema di truffa si è da ultimo affermato che l'accertamento del dolo «consiste nella considerazione e nella valutazione delle circostanze e delle (v modalità della condotta che evidenziano la cosciente volontà dell'agente e sono indicative dell'esistenza di una rappresentazione del fatto» (così Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908). A questi principi si sono puntualmente attenuti i giudici di merito, che hanno desunto la prova del dolo generico valutando specificamente le circostanze e le modalità della condotta dell'imputato, il quale rassicurò sempre i tre acquirenti della bontà dell'affare, facendo loro visionare le autovetture, garantendo la consegna in tempi brevi, convincendole così a corrispondere in anticipo il prezzo dei veicoli, che in realtà - come anche desumibile dalla sua condotta successiva - egli aveva in animo di riscuotere senza mai adempiere la propria obbligazione. Il ricorrente ha sostenuto che gli acquirenti, al momento della conclusione del contratto e del pagamento del prezzo, avrebbero dovuto chiedere all'imputato i documenti necessari per l'immatricolazione, ma in proposito va ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale neppure la negligenza e superficialità della persona offesa escludono la sussistenza del reato di truffa, posto che «la rilevanza penale dell'accertata, fraudolenta, induzione in errore non viene meno per il solo fatto che il deceptus abbia a sua disposizione strumenti di difesa, in ipotesi non compiutamente utilizzati, poiché in siffatta situazione la responsabilità penale è sempre collegata al fatto dell'agente, ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente» (Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Gulì, Rv. 271241; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 55180 del 25/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274299, e Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268960). Anche di recente si è ricordato che la giurisprudenza di legittimità «ha da tempo evidenziato che, in tema di truffa consumata, ogni questione in ordine alla idoneità astratta dell'artificio o del raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede non ha alcuna rilevanza, essendo l'idoneità dimostrata dall'effetto raggiunto [...], sicché l'idoneità del raggiro non può essere esclusa dalla negligenza, sia pure grave, della persona offesa perché, in tema di truffa, simile idoneità assume rilevanza solo nell'ipotesi di tentativo mentre nel caso in cui il reato sia stato consumato essa è in re ipsa» (così Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278011). 4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869; n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). Le spese sostenute dalle parti civili nel presente grado di giudizio vengono liquidate in misura che tiene conto della trattazione scritta del procedimento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida per Venosini in euro 2.000,00 oltre accessori di legge e per Vucic e Cicolini in complessivi euro 2.600,00 o