CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13516/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n.573 del 2017, depositata il 9 maggio 2017, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della Pagnans.r.l. in liquidazione dell’atto di irrogazione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 bisd. lgs. n. 471 del 1997, della sanzione di euro 50.000, n.T6SIR0200003/2012, seguito all’atto di contestazione n.T6SCO0201683/2010, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestatol’avvenuta detrazione di costi derivanti da operazioni commerciali conclusecon imprese estere residenti o domiciliate in Paesi a regime fiscaleagevolato, compresi nella c.d. black list di cui al d.m. 23 gennaio 2002, inviolazione dell’obbligo di indicazione separata nella dichiarazione dei redditidi impresa, relativa all’anno di imposta 2005, previsto dall’art. 110 comma11 t.u.i.r.2. La CTP di Padova aveva rigettato il ricorso della società contribuenteritenendo la documentazione proveniente da soggetti privati prodotta dallaricorrente idonea a provare che la società di diritto monegascocento del fatturato fuori dal Principato di Monaco e che l’operazione nonfosse, quindi, soggetta alla disciplina dell’art. 110 comma 11 t.u.i.r.3. La CTR del Veneto, adita in appello dalla società contribuente, avevaparzialmente accolto il gravame, riducendo la sanzione irrogata ad euro258.4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi, e la società contribuente siè difesa depositando il controricorso contenente anche il ricorso incidentale.Successivamente il 19 febbraio 2026 la società ha depositato memoriaillustrativa.Numero registro generale 29626/2017Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 13516/2026Data pubblicazione 10/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Per maggiore chiarezza espositiva i motivi di ricorso principale eincidentale devono essere esaminati congiuntamente perché l’accoglimentodel primo motivo del ricorso principale assorbe tutte le altre censure delleparti avverso la sentenza impugnata.1.1 Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate halamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli articoli 115, 116 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp.la nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione delleragioni della decisione di accoglimento dell’appello e di riduzione dellasanzione irrogata ad euro 258.La CTR avrebbe motivato la decisione con argomentazioni contraddittorieed inintelligibili così non consentendo la comprensione delle ragioni poste afondamento della decisione.1.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli115,116 c.p.c. 2697,2699, 2700, 2727 e 2729 c.c., 110 comma 10 e 11t.u.i.r., 8 commi 1 e 3 bis d. lgs. 471 del 1997, 1 e 2 d.m. 23.1.2002, 7d.lgs. n. 546 del 1992 e 5 d. lgs n. 472 del 1997. La CTR avrebbeerroneamente attribuito alla dichiarazione dell’amministratore della societàmonegasca con attestazione della camera di commercio, la valenzaprobatoria dell’atto pubblico laddove aveva ritenuto che l’ufficio avrebbedovuto “prenderne atto” in violazione degli art. 2699 e 2700 c.c. o,comunque, la valenza di un documento idoneo in sé a costituire provapresuntiva della circostanza esimente, in violazione dell’art. 7 d. lgs. n. 546del 1992, che non consente di attribuire a dichiarazioni di terzi, ancorchécontenute in dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di costituire da sole ilfondamento della decisione.Numero registro generale 29626/2017Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 13516/2026Data pubblicazione 10/05/2026La CTR avrebbe, poi, erroneamente applicato la disciplina sanzionatoriadella violazione dell’obbligo di separata indicazione nella dichiarazione deiredditi dei costi relativi ad operazioni con soggetti aventi sede in Stati dellablack list, prevista per le fattispecie verificatesi dopo l’entrata in vigore dellalegge n. 296 del 2006 dall’art. 8 comma 3 bis del d. lgs. n. 471 del 1997.1.3. Con il terzo motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate ha lamentato,in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, peraver la CTR trascurato l’esame della documentazione prodotta dallacontribuente da cui risultava il fatto che la società monegasca nonpossedeva i requisiti richiesti dall’art. 2 n. 4 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] perderogare al regime di separata indicazione in dichiarazione dei costi c.d.black list.1.4. Con il primo motivo di ricorso incidentale la società contribuente halamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione delcombinato disposto degli articoli 2729 primo comma c.c. e dell’art. 39 primocomma d.p.r. n. 600 del 1973, laddove la CTR ha escluso dall’ambito dellarilevanza probatoria elementi valutabili come “presunzioni semplici”,di commercio monegasca ed escludendo il valore probatorio indiziariodell’altra documentazione prodotta dalla contribuente.1.5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la società contribuenteha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione delcombinato disposto dell’art. 1 comma 142 lettera a) legge 2008 del 2015 edell’art. 3 comma 2 d. lgs. n. 472 del 1997 laddove la CTR ha irrogato unasanzione di carattere formale non più applicabile sulla base dello iussuperveniens che ha abrogato i commi da 10 a 12 dell’art. 110 t.u.i.r. cosìfacendo venire meno il dovere di esporre in dichiarazione il costo sostenutocon una impresa [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] black list.Numero registro generale 29626/2017Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 13516/2026Data pubblicazione 10/05/20261.6. Il primo motivo del ricorso principale concernente il difetto dimotivazione della sentenza impugnata è fondato.1.7. In tema di nullità della sentenza per violazione delle norme cheimpongono l’obbligo di motivazione della decisione la giurisprudenza dellaCorte ha da tempo chiarito che la motivazione è solo apparente, e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, unicamente quando,benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. U. n. 16159 del 2018; Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016 e insenso conforme Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; Cass. n.1986 del 2025).In particolare, sussiste il vizio di mancanza della motivazione che rendenulla sentenza allorché l’esposizione delle ragioni della decisione si riduca alaconiche affermazioni irriducibilmente contrastanti che rendonoincomprensibile il percorso logico seguito dal giudice per la formazione delsuo convincimento (Cass. n. 16611 del 2018; Cass. 12096 n. 2018; Cass.Sez U. 2014 n. 8053).1.8. Nel caso di specie, la CTR è stata investita, per quanto si intuisce dallasentenza impugnata, della questione relativa all’idoneità della copiosadocumentazione prodotta dalla società contribuente a provare chel’operazione non fosse soggetta alla disciplina dell’art. 110 comma 11 t.u.i.r.e della questione relativa all’individuazione del regime sanzionatorioapplicabile ma si è limitata ad affermare: “L'art. 110 c.11 è chiaro nella suaesposizione. Alla luce di tale norma si ritiene che le presunzioni addottesiano semplici e quindi non dotate degli elementi richiesti, salvo quella conche doveva prenderne atto. Tali acquisizioni non ci permettono di ritenereNumero registro generale 29626/2017Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 13516/2026Data pubblicazione 10/05/2026che si configuri una richiesta di ulteriori prove; La dimostrazione delledocumentazioni presentate prova l'insussistenza delle ulteriori motivazionirichieste dall'Ufficio; La riduzione di valore delle stesse prove avrebbedovuto essere attuata solo in sede di ulteriori richieste da parte dell'Ufficio,che peraltro di fatto ne ha tenuto conto;” per concludere in dispositivo “ LaCommissione, rigetta la Sentenza emessa dalla CTP accoglie il ricorso einvita l’Ufficio a richiedere l’irrogazione della sanzione a carattere formaledi € 258,00…”L’oscuro passaggio riportato esaurisce la motivazione della decisione chenon consente in alcun modo di comprendere le ragioni per cui è stataritenuta sufficiente l’attestazione della camera di commercio a provarel’esimente né le ragioni per cui si è, poi, contraddittoriamente ritenuto didover irrogare una sanzione minima senza neanche indicare la normaapplicata.1.9. L’accoglimento del ricorso principale in relazione al motivoconcernente l’apparenza e l’incomprensibilità della motivazione assorbe lealtre censure svolte dalle parti con il ricorso principale e incidentale chepresuppongono l’esistenza di una motivazione quantomeno intelligibile.2. Il ricorso principale va, dunque, accolto con riferimento al primomotivo, assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale, con conseguentecassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esamealla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, che provvederàanche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso principale in relazione al primo motivo, assorbiti gli altrimotivi e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversacomposizione, a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 3.3.2026.Numero registro generale 29626/2017Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 13516/2026Data pubblicazione 10/05/2026Il PresidenteANDREINA GIUDICEPIETRO