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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18078/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

-controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.7434/2017 depositata il 13/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la decisione della C.T.R. delLazio, che, in riforma della sentenza della C.T.P. di Roma, ha accoltoNumero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026l’appello dell’Agenzia, confermando il nuovo classamento dell’immobilesito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], microzona 17 Trionfale, da cat.

A/10 classe 2a cat.

A/10 classe 5, con conseguente rideterminazione della rendita daeuro 5.205,89 ad euro 7.049,64.Il giudice distrettuale, a fronte di specifica eccezione di parte, hapreliminarmente dichiarato ammissibile l’appello dell’Agenzia perché lanotifica della sentenza di primo grado da parte dell’odierna ricorrente eraavvenuta via PEC in data 14 ottobre 2016 e, non essendo tale modalitàprevista all’epoca in quanto intervenuta prima dell’entrata in vigore delledisposizioni relative al processo tributario telematico per il Lazio, il termineper appellare non era quello breve ma quello lungo.

A tal fine è statorichiamato il precedente di questa Corte n. 17941/2016.Nel merito, il giudice di secondo grado, dopo aver analizzato ilcontenuto dei commi 335 e 336 della legge n. 311 del 2004, ha affermatoche la revisione del classamento era stata effettuata non per evoluzionedel mercato immobiliare ma per l’effetto di una modifica nel valore degliimmobili presenti nella microzona.

Muovendo da tale presupposto, laC.T.R. ha quindi ritenuto legittimo il classamento in quanto avevaspecificato e indicato le microzone omogenee comunali nel centro storico enelle quali si erano rilevati scostamenti, superiori alla soglia disignificatività del 35%, tra il rapporto valore medio di mercato/valoremedio catastale rispetto all’analogo rapporto relativo all’insieme dellemicrozone comunali.1.2.

In quest’ottica, il giudice di appello ha ritenuto correttamenteindicati nell’avviso di accertamento i presupposti di fatto e le ragioni cheavevano determinato la decisione del giudice di primo grado.Si è così concluso che la modifica del classamento si era verificataindipendentemente da modifiche urbane, ovvero da opere diriqualificazione degli immobili eseguite o non eseguite, ma per il solo fattoche gli immobili si trovavano inseriti in una microzona di riferimento,Numero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026anziché in un’altra.

Pertanto, “l’accertativo e le relative consequenzialisono da ritenere legittime in quanto trattasi di un immobile di vani 7,00situato in microzona 17, denominata Trionfale delle Vittorie, via Angelicon. 36, sito nelle vicinanze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], vicino alla Raie ubicato in una palazzina di buona fattura e ben tenuta situata in uncentro di interesse elevatissimo ed anche turistico commerciale”.2.

Avverso la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoaffidato a undici motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con la prima censura è denunciata la violazione degli artt. 137,156, 157, 160 c.p.c., dell’art. 16-quater della legge n. 228 del 2012, degliartt. 16 e 16-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, in riferimento all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c..1.1.

Con il connesso motivo n. 1-bis è denunciata la violazione degliartt. 16 e 16-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 16, comma 4, deld.P.R. n. 68 del 2005 e dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005,con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..Con tali censure è denunciata la violazione delle citate disposizioni peraver il giudice di merito ritenuto non valida, ai fini del decorso del terminebreve per impugnare, la notifica della sentenza effettuata via PEC.1.2.

Con il motivo rubricato n. 2 è denunciata la violazione dell’art. 51 deld.lgs. n. 546 del 1992 per essere tardivo l’appello, in ragione della validitàdella notifica della sentenza via PEC, ai fini del decorso del termine breve.1.3.

I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, stantela connessione esistente, e sono infondati.Emerge dagli atti che la sentenza è stata notificata il 14 ottobre 2016sicché, in tesi, il termine breve per impugnare sarebbe scaduto il 13dicembre 2016.Numero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026Tuttavia, come già chiarito da questa Corte, la notifica a mezzo PECdella decisione, nel caso che ci occupa, non è idonea a far decorrere iltermine breve per impugnare.1.4.

Riguardo alla notificazione per via telematica di atti tra le parti,l'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, vigenteratione temporis, disponeva che: «Le notificazioni tra le parti e i depositipresso la competente Commissione tributaria possono avvenire in viatelematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministrodell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successividecreti di attuazione».1.5.

A sua volta, l'art. 20, comma 2, del d.m. 23 dicembre 2013 n.163 («Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici etelematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenutenell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»),rimandava a successivi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanzel'individuazione delle ulteriori Commissioni tributarie (diverse da quelle dicui al comma 1) per le quali avrebbero trovato gradualmente applicazionele disposizioni del regolamento.Quanto alle Commissioni tributarie provinciali e regionali del Lazio, ledisposizioni contenute nel d.d. 4 agosto 2015, recante le specifichetecniche di cui all'art. 3, comma 3, del d.m. 23 dicembre 2013, n. 163,sono state estese soltanto con il successivo d.m. 15 dicembre 2016, il cuiart. 2, lett. b), dispone peraltro che: «Il presente decreto entra in vigoreper gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire: [...] b) dal 15dicembre 2017 per le [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], Lazio e Lombardia».1.6.

Dalla stessa sentenza impugnata, oltre che dagli atti delle parti,risulta pacifico che la sentenza di primo grado è stata notificata primadella predetta data del 15 dicembre 2017, con la conseguenteinapplicabilità al procedimento de quo dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs.Numero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/202631 dicembre 1992 n. 546, che legittimava l'utilizzo facoltativo («possonoavvenire in via telematica») della notifica telematica tra le parti.1.7.

Va comunque osservato che successivamente, lo stesso art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 è stato ulteriormentemodificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 4), del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, ilquale, per quanto qui interessa, lo ha così novellato, rendendoobbligatoria, salvo deroghe, e non più facoltativa, la notifica telematica.1.8.

Tuttavia, il successivo comma 5 del medesimo art. 16 del d.l. 23ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2018 n. 136, detta una specifica previsione intertemporale cheesclude l'applicabilità del predetto comma 1, lett. a), n. 4), al caso dispecie, statuendo che: «Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondogrado, con ricorso notificato a decorrere dal 10 luglio 2019»Peraltro, lo stesso art. 16 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, contiene, alcomma 2, la norma di interpretazione autentica, secondo la quale«L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore delpresente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare inogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministrodell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relatividecreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta dacontroparte nonché' dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo gradocon modalità analogiche».1.9.

Come è stato rilevato dalla circolare emanata dal Ministerodell'Economia e delle Finanze il 4 luglio 2019 n. 1/DF (paragrafo 3),l'interpretazione autentica della normativa previgente tende ad evitareche, nel regime anteriore all'obbligatorietà del processo tributarioNumero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026telematico, «(...) la scelta operata dal ricorrente/appellante in ordine allamodalità di notifica e deposito degli atti processuali possa vincolare lamodalità di costituzione della controparte in qualsiasi grado di giudizio.Pertanto, l'opzione telematica può essere esercitata per la prima voltaanche in appello a prescindere dalle modalità in cui il ricorrente hainstaurato il giudizio di primo grado».Tuttavia, come del resto è reso palese dal richiamo dello stesso art.16, comma 2, del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, ai relativi decretiperiodo nel quale le parti erano legittimate alla notifica telematica nelgiudizio tributario, che nel caso di specie, per effetto del ridetto d.m. 15dicembre 2016, coincide con gli atti processuali relativi ai ricorsi notificatia partire dal 15 dicembre 2017 (Cass. Sez. 5^, n. 37371/2022).1.10.

Sicché, essendo stata la sentenza notificata via PEC il 14 ottobre2016, ossia prima dell’entrata in vigore del processo telematico tributarioper la Regione Lazio, tale atto non era idoneo a far decorrere il terminebreve per impugnare.Ne consegue il rigetto dei primi tre motivi del ricorso.2.

Con la quarta censura (indicata con il n. 3), è denunciata laviolazione degli artt. 53 e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 329,comma 2, c.p.c., dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 346 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il giudice di meritodichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia per mancanza di specificitàdei motivi.Il motivo è infondato.2.1.

Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributariola sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deimotivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14Numero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limital'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto siacomunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado,l'effettività del sindacato sul merito (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, n.20379/2017; Cass., Sez. 5^, n. 707/2019; Cass., Sez. 5^, n.15519/2020; Cass., Sez. 5^, n. 27496/2020; Cass., Sez. 5^, n.3443/2021; Cass., Sez. 5^, n. 6596/2021; Cass., Sez. 5, nn. 6850/2021e 6852/2021; Cass., Sez. 5^, n. 15519/2020; Cass., Sez. 5, nn.14562/2021 e 14582/2021; Cass., Sez. 5^, n. 14873/2021; Cass., Sez.6^-5, n. 28825/2021; Cass., Sez. 5^, n. 2379/2022; Cass., Sez. 6^-5, n.19116/2022).Pertanto, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiestadall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, non deve,quindi, consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate asostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizionechiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudicedel gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. n.30341/2019).Non è, quindi, necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'appello laindicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure dellasentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alleargomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendoper la legittimità dell'avviso impugnato (Cass., Sez. 5^, n. 14582/2021).Premesso quanto innanzi, il motivo difetta anche di specificità nonemergendo che tale doglianza sia stata formulata nel giudizio di merito.3.

Con la censura n. 4 è denunciata la violazione dell’art. 1, comma335, della legge n. 311 del 2004 e dell’art. 53 Cost., in riferimento all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c..Con la detta censura si contesta la decisione di merito per averritenuto legittimo l’accertamento effettuato dall’Agenzia delle EntrateNumero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026sebbene avesse fondato l’aumento della classe e della renditadell’immobile di proprietà della ricorrente esclusivamente sul rapporto travalore medio di mercato e valore medio catastale relativo all’insieme dellemicrozone comunali.La ricorrente osserva che l’interpretazione costituzionalmente orientatadell’art. 1, comma 335, citato non può consentire che il valore di unarendita di un immobile, come avvenuto nella specie, si basi solo sullamedia della microzona oppure sulla collocazione nella microzona e nontenga conto della R.C. riferita alla specifica unità immobiliare rapportataalla effettiva capacità contributiva derivante dall’immobile stesso.3.1.

Con il motivo rubricato 4-bis è denunciato l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., perché il riclassamento è basato sulla media dei valori catastali enon ha esaminato il valore specifico dell’immobile oggetto delriclassamento.3.2.

Con la quinta censura è denunciata la violazione dell’art. 1, comma335, della legge n. 311 del 2004, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.Con la predetta doglianza si contesta la decisione impugnata per averritenuto legittimo il riclassamento dell’immobile prescindendo dallamancanza di evoluzione urbanistica della zona tra il 1999 ed il 2004.L’avviso di accertamento, infatti, fa riferimento alle modificazioni“riconducibili ad interventi di riqualificazione urbana ed edilizi” conclassamenti rimasti immutati nel tempo non più “coerenti alla migliorataqualità del contesto urbano che ne ha determinato un diversoapprezzamento sul mercato immobiliare” tanto che l’Agenzia delle Entrateha ulteriormente ribadito nel proprio atto di appello che il riclassamentoera stato determinato dal “ contesto urbano” e dalla “maggiorerivalutazione del mercato immobiliare”.Numero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026Con il motivo rubricato 5-bis è denunciato l’omesso esame di un fattodecisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.3.3.

Con il motivo rubricato 5-ter è denunciata la violazione dell’art.111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. per omessa motivazione o motivazioneapparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..Con gli ultimi tre motivi innanzi indicati la sentenza viene impugnataperché ha considerato che l’aumento di valore catastale non dipende damiglioramenti urbanistici della microzona e perché non ha considerato chenell’anno 1999 era già stato effettuato un aumento della rendita catastalee non ha, di contro, dato conto dei miglioramenti della microzona e diquelli specifici relativi all’immobile oggetto di riclassamento.3.4.

Con la censura n. 6 è denunciato l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti conriferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..Con il motivo recante numero 6-bis è denunciata, infine, la violazionedell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c. per essere la motivazioneapparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..Si censura la decisione per aver ritenuto legittimo il riclassamentooperato dall’agenzia senza considerare che le unità immobiliari esistentinel fabbricato sono rimaste accatastate in classe terza e per non averconsiderato le diversità esistenti con gli immobili presi in considerazione aifini della comparazione.3.5.

I motivi sono suscettibili di valutazione congiunta e sono fondati.Con le censure innanzi riportate, la ricorrente, sotto distinti e connessiprofili, si duole della ritenuta legittimità del riclassamento del proprioimmobile da parte dell’Agenzia, allegato al ricorso ed avvenuto, in tesi, incontrasto con l’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004.Le censure sono complessivamente fondate.La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimonecessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente eNumero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delleunità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è statarisolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cuiè necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale -motivazione dell'atto di riclassamento, quando si tratta di un mutamentodi rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unitàimmobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell'art. 1, comma335, della legge n. 311 del 2004: la ragione giustificativa non puòconsistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essereaccertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona(Cass. Sez. 5, n. 9603/2020; Cass. Sez. 5, n. 22671/2019; Cass. Sez. 5,n. 10403/2019; Cass. Sez. 5, n. 9770/2019; Cass. Sez. 5, n.23051/2019; Cass. Sez. 5, n. 27180/2019 ed innumerevoli altre).3.2.

Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento sianoprecisate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificared'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agliastratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio dellaprocedura di riclassamento.

L'Amministrazione comunale è tenuta peraltroad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e letrasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione,risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dallasituazione concreta (cfr. Cass. Sez. 5, n. 3156/2015).L'obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazionedel carattere "diffuso" dell'operazione, anche secondo la Corte Cost. n.249 del 2017 (che ha convalidato la legittimità del peculiare strumentointrodotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profilid'irragionevolezza), deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo taleda porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni chegiustificano il provvedimento (§7.3 Corte Cost. n. 249/2017, cit.).Numero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026Nella procedura di revisione di classamento, peraltro, si deve tenerconto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici diciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità èsita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sullaqualificazione della stessa.Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nelComune di Roma, quale è l’immobile oggetto della presente controversia,Cass.

Sez. 5, n. 19810/2019 ha statuito che il provvedimento diriclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essereadeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelliindicati nell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana delcontesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona dimercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato edella singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diversoclassamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente siaposto in condizione di conoscere ex ante le ragioni che ne giustificano inconcreto l'emanazione (conf.

Cass. Sez. 5, n. 23051/2019; Cass. Sez. 6-5, n. 9770/2019).

In definitiva, il contribuente, assoggettato all'iniziativadell'ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione dellacapacità contributiva, deve essere posto in condizione di potercompletamente controllare e se del caso contestare - sul piano giuridicooltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti perl'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 dell'art.1 della legge n. 311 del 2004.Non può, quindi, ritenersi congruamente motivato il provvedimento diriclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, equindi generici, a rapporto tra il valore di mercato e il valore catastaledella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistentenell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed aiprovvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senzaNumero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavatied elaborati.

Viceversa, l'atto deve contenere l'indicazione: a) deglielementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona;b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unitàimmobiliare (Cass. Sez. 5, n. 27180/2019; Cass. Sez. 5, n. 22671/2019;Cass.

Sez. 5, n. 23051/2019 e molte altre).Per quanto riguarda, ad esempio, il parametro costituito dal valoremedio di mercato delle unità immobiliari comprese nella singolamicrozona, è necessario che l’Amministrazione specifichi e documenti conprecisione quali dati sono stati utilizzati ed in quale modo ne è stataeffettuata la rilevazione e l'elaborazione per determinare tale valoremedio, in quanto la norma non fornisce alcuna specificazione al riguardoné è sufficiente a tal fine il richiamo al regolamento di cui al d.P.R. n. 138del 1998, ovvero al comma 339 del medesimo articolo.Al fine di consentire al contribuente il controllo sulla legittimità dell'operatodell’Amministrazione, così come non è sufficiente il mero richiamo aitermini generici impiegati dalla norma, neppure è sufficiente la meraindicazione in cifra dei risultati, ma è necessario dar conto in modo chiaroe specifico dei metodi con cui sono stati ottenuti tali risultati, dei criteriimpiegati e delle tecniche statistiche applicate oltre che della attendibilitàdei dati di fatto sui quali si è basata l'elaborazione statistica.Il mero richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazioneconcreta non soddisfa l'obbligo motivazionale nei termini sopra precisati.Si tratta, come è evidente, di formulazioni del tutto prive di specificitàe determinatezza ed in ordine alle quali sarebbe impossibile l'opera ditraduzione in una precisa percentuale di aumento della rendita catastaledelle singole unità immobiliari.

Tali formule, infatti, non sono idonee adindicare i criteri e i modi con cui sono identificati, calcolati, rilevati edelaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore mediodi mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio dellaNumero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026microzona; il valore di mercato medio per l'insieme di tutte le microzone;il valore catastale medio per l'insieme di tutte le microzone.Nella fattispecie sub iudice, dalla motivazione della sentenzaimpugnata e dagli atti di causa e dall’avviso stesso, il tenore dellamotivazione del classamento non risulta rispondere ai requisiti indefettibilisinora richiamati, diversamente da quanto affermato dal giudice diseconde cure.Non risultano infatti indicati i modi, i tempi e i criteri con cui sono statiacquisiti e valutati i dati relativi al rapporto tra valore di mercato e valorecatastale nella microzona, né quelli relativi all'insieme delle altremicrozone comunali.

Pertanto, il sostenuto scostamento non è statocompiutamente motivato, traducendosi nell'indicazione di valoriquantitativi la cui genesi non è quindi realmente comprensibile everificabile.

Inoltre, anche per effetto di tale carenza, l'avviso diaccertamento non risulta motivato sufficientemente in ordine agli elementispecifici che, in concreto, hanno inciso sulla revisione in relazione allecaratteristiche proprie del singolo immobile.Pertanto, il provvedimento di classamento, privo di tali connotazionispecifiche, appare conseguire ad un accertamento generalizzato emassivo, non in linea con i principi esposti dalla giurisprudenza,costituzionale e di legittimità, in ordine alla necessità di rigorosamotivazione.L'impugnata sentenza si è quindi discostata dal consolidatoorientamento di questa Corte nella materia controversa e deve pertantoessere cassata e decisa nel merito, non essendovi ulteriori accertamenti dimerito da effettuare, con l’accoglimento dell’originario ricorso dellacontribuente.Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio sono compensate in ragionedel consolidamento successivo della giurisprudenza di legittimità inmateria.Numero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026 P.Q.MRigetta i motivi nn. 1, 1-bis, 2 e 3; accoglie i restanti, cassa la decisioneimpugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dellacontribuente.Le spese di tutti i gradi di giudizio sono compensate.Così deciso in Roma, il 27.5.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.7434/2017 depositata il 13/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la decisione della C.T.R. delLazio, che, in riforma della sentenza della C.T.P. di Roma, ha accoltoNumero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026l’appello dell’Agenzia, confermando il nuovo classamento dell’immobilesito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], microzona 17 Trionfale, da cat. A/10 classe 2a cat. A/10 classe 5, con conseguente rideterminazione della rendita daeuro 5.205,89 ad euro 7.049,64.Il giudice distrettuale, a fronte di specifica eccezione di parte, hapreliminarmente dichiarato ammissibile l’appello dell’Agenzia perché lanotifica della sentenza di primo grado da parte dell’odierna ricorrente eraavvenuta via PEC in data 14 ottobre 2016 e, non essendo tale modalitàprevista all’epoca in quanto intervenuta prima dell’entrata in vigore delledisposizioni relative al processo tributario telematico per il Lazio, il termineper appellare non era quello breve ma quello lungo. A tal fine è statorichiamato il precedente di questa Corte n. 17941/2016.Nel merito, il giudice di secondo grado, dopo aver analizzato ilcontenuto dei commi 335 e 336 della legge n. 311 del 2004, ha affermatoche la revisione del classamento era stata effettuata non per evoluzionedel mercato immobiliare ma per l’effetto di una modifica nel valore degliimmobili presenti nella microzona. Muovendo da tale presupposto, laC.T.R. ha quindi ritenuto legittimo il classamento in quanto avevaspecificato e indicato le microzone omogenee comunali nel centro storico enelle quali si erano rilevati scostamenti, superiori alla soglia disignificatività del 35%, tra il rapporto valore medio di mercato/valoremedio catastale rispetto all’analogo rapporto relativo all’insieme dellemicrozone comunali.1.2. In quest’ottica, il giudice di appello ha ritenuto correttamenteindicati nell’avviso di accertamento i presupposti di fatto e le ragioni cheavevano determinato la decisione del giudice di primo grado.Si è così concluso che la modifica del classamento si era verificataindipendentemente da modifiche urbane, ovvero da opere diriqualificazione degli immobili eseguite o non eseguite, ma per il solo fattoche gli immobili si trovavano inseriti in una microzona di riferimento,Numero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026anziché in un’altra. Pertanto, “l’accertativo e le relative consequenzialisono da ritenere legittime in quanto trattasi di un immobile di vani 7,00situato in microzona 17, denominata Trionfale delle Vittorie, via Angelicon. 36, sito nelle vicinanze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], vicino alla Raie ubicato in una palazzina di buona fattura e ben tenuta situata in uncentro di interesse elevatissimo ed anche turistico commerciale”.2. Avverso la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoaffidato a undici motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura è denunciata la violazione degli artt. 137,156, 157, 160 c.p.c., dell’art. 16-quater della legge n. 228 del 2012, degliartt. 16 e 16-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, in riferimento all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c..1.1. Con il connesso motivo n. 1-bis è denunciata la violazione degliartt. 16 e 16-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 16, comma 4, deld.P.R. n. 68 del 2005 e dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005,con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..Con tali censure è denunciata la violazione delle citate disposizioni peraver il giudice di merito ritenuto non valida, ai fini del decorso del terminebreve per impugnare, la notifica della sentenza effettuata via PEC.1.2. Con il motivo rubricato n. 2 è denunciata la violazione dell’art. 51 deld.lgs. n. 546 del 1992 per essere tardivo l’appello, in ragione della validitàdella notifica della sentenza via PEC, ai fini del decorso del termine breve.1.3. I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, stantela connessione esistente, e sono infondati.Emerge dagli atti che la sentenza è stata notificata il 14 ottobre 2016sicché, in tesi, il termine breve per impugnare sarebbe scaduto il 13dicembre 2016.Numero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026Tuttavia, come già chiarito da questa Corte, la notifica a mezzo PECdella decisione, nel caso che ci occupa, non è idonea a far decorrere iltermine breve per impugnare.1.4. Riguardo alla notificazione per via telematica di atti tra le parti,l'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, vigenteratione temporis, disponeva che: «Le notificazioni tra le parti e i depositipresso la competente Commissione tributaria possono avvenire in viatelematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministrodell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successividecreti di attuazione».1.5. A sua volta, l'art. 20, comma 2, del d.m. 23 dicembre 2013 n.163 («Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici etelematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenutenell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»),rimandava a successivi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanzel'individuazione delle ulteriori Commissioni tributarie (diverse da quelle dicui al comma 1) per le quali avrebbero trovato gradualmente applicazionele disposizioni del regolamento.Quanto alle Commissioni tributarie provinciali e regionali del Lazio, ledisposizioni contenute nel d.d. 4 agosto 2015, recante le specifichetecniche di cui all'art. 3, comma 3, del d.m. 23 dicembre 2013, n. 163,sono state estese soltanto con il successivo d.m. 15 dicembre 2016, il cuiart. 2, lett. b), dispone peraltro che: «Il presente decreto entra in vigoreper gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire: [...] b) dal 15dicembre 2017 per le [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], Lazio e Lombardia».1.6. Dalla stessa sentenza impugnata, oltre che dagli atti delle parti,risulta pacifico che la sentenza di primo grado è stata notificata primadella predetta data del 15 dicembre 2017, con la conseguenteinapplicabilità al procedimento de quo dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs.Numero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/202631 dicembre 1992 n. 546, che legittimava l'utilizzo facoltativo («possonoavvenire in via telematica») della notifica telematica tra le parti.1.7. Va comunque osservato che successivamente, lo stesso art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 è stato ulteriormentemodificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 4), del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, ilquale, per quanto qui interessa, lo ha così novellato, rendendoobbligatoria, salvo deroghe, e non più facoltativa, la notifica telematica.1.8. Tuttavia, il successivo comma 5 del medesimo art. 16 del d.l. 23ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2018 n. 136, detta una specifica previsione intertemporale cheesclude l'applicabilità del predetto comma 1, lett. a), n. 4), al caso dispecie, statuendo che: «Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondogrado, con ricorso notificato a decorrere dal 10 luglio 2019»Peraltro, lo stesso art. 16 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, contiene, alcomma 2, la norma di interpretazione autentica, secondo la quale«L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore delpresente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare inogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministrodell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relatividecreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta dacontroparte nonché' dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo gradocon modalità analogiche».1.9. Come è stato rilevato dalla circolare emanata dal Ministerodell'Economia e delle Finanze il 4 luglio 2019 n. 1/DF (paragrafo 3),l'interpretazione autentica della normativa previgente tende ad evitareche, nel regime anteriore all'obbligatorietà del processo tributarioNumero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026telematico, «(...) la scelta operata dal ricorrente/appellante in ordine allamodalità di notifica e deposito degli atti processuali possa vincolare lamodalità di costituzione della controparte in qualsiasi grado di giudizio.Pertanto, l'opzione telematica può essere esercitata per la prima voltaanche in appello a prescindere dalle modalità in cui il ricorrente hainstaurato il giudizio di primo grado».Tuttavia, come del resto è reso palese dal richiamo dello stesso art.16, comma 2, del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, ai relativi decretiperiodo nel quale le parti erano legittimate alla notifica telematica nelgiudizio tributario, che nel caso di specie, per effetto del ridetto d.m. 15dicembre 2016, coincide con gli atti processuali relativi ai ricorsi notificatia partire dal 15 dicembre 2017 (Cass. Sez. 5^, n. 37371/2022).1.10. Sicché, essendo stata la sentenza notificata via PEC il 14 ottobre2016, ossia prima dell’entrata in vigore del processo telematico tributarioper la Regione Lazio, tale atto non era idoneo a far decorrere il terminebreve per impugnare.Ne consegue il rigetto dei primi tre motivi del ricorso.2. Con la quarta censura (indicata con il n. 3), è denunciata laviolazione degli artt. 53 e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 329,comma 2, c.p.c., dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 346 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il giudice di meritodichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia per mancanza di specificitàdei motivi.Il motivo è infondato.2.1. Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributariola sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deimotivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14Numero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limital'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto siacomunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado,l'effettività del sindacato sul merito (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, n.20379/2017; Cass., Sez. 5^, n. 707/2019; Cass., Sez. 5^, n.15519/2020; Cass., Sez. 5^, n. 27496/2020; Cass., Sez. 5^, n.3443/2021; Cass., Sez. 5^, n. 6596/2021; Cass., Sez. 5, nn. 6850/2021e 6852/2021; Cass., Sez. 5^, n. 15519/2020; Cass., Sez. 5, nn.14562/2021 e 14582/2021; Cass., Sez. 5^, n. 14873/2021; Cass., Sez.6^-5, n. 28825/2021; Cass., Sez. 5^, n. 2379/2022; Cass., Sez. 6^-5, n.19116/2022).Pertanto, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiestadall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, non deve,quindi, consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate asostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizionechiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudicedel gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. n.30341/2019).Non è, quindi, necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'appello laindicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure dellasentenza impugnata, essendo sufficiente che l'appellante si riporti alleargomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendoper la legittimità dell'avviso impugnato (Cass., Sez. 5^, n. 14582/2021).Premesso quanto innanzi, il motivo difetta anche di specificità nonemergendo che tale doglianza sia stata formulata nel giudizio di merito.3. Con la censura n. 4 è denunciata la violazione dell’art. 1, comma335, della legge n. 311 del 2004 e dell’art. 53 Cost., in riferimento all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c..Con la detta censura si contesta la decisione di merito per averritenuto legittimo l’accertamento effettuato dall’Agenzia delle EntrateNumero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026sebbene avesse fondato l’aumento della classe e della renditadell’immobile di proprietà della ricorrente esclusivamente sul rapporto travalore medio di mercato e valore medio catastale relativo all’insieme dellemicrozone comunali.La ricorrente osserva che l’interpretazione costituzionalmente orientatadell’art. 1, comma 335, citato non può consentire che il valore di unarendita di un immobile, come avvenuto nella specie, si basi solo sullamedia della microzona oppure sulla collocazione nella microzona e nontenga conto della R.C. riferita alla specifica unità immobiliare rapportataalla effettiva capacità contributiva derivante dall’immobile stesso.3.1. Con il motivo rubricato 4-bis è denunciato l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., perché il riclassamento è basato sulla media dei valori catastali enon ha esaminato il valore specifico dell’immobile oggetto delriclassamento.3.2. Con la quinta censura è denunciata la violazione dell’art. 1, comma335, della legge n. 311 del 2004, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.Con la predetta doglianza si contesta la decisione impugnata per averritenuto legittimo il riclassamento dell’immobile prescindendo dallamancanza di evoluzione urbanistica della zona tra il 1999 ed il 2004.L’avviso di accertamento, infatti, fa riferimento alle modificazioni“riconducibili ad interventi di riqualificazione urbana ed edilizi” conclassamenti rimasti immutati nel tempo non più “coerenti alla migliorataqualità del contesto urbano che ne ha determinato un diversoapprezzamento sul mercato immobiliare” tanto che l’Agenzia delle Entrateha ulteriormente ribadito nel proprio atto di appello che il riclassamentoera stato determinato dal “ contesto urbano” e dalla “maggiorerivalutazione del mercato immobiliare”.Numero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026Con il motivo rubricato 5-bis è denunciato l’omesso esame di un fattodecisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.3.3. Con il motivo rubricato 5-ter è denunciata la violazione dell’art.111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. per omessa motivazione o motivazioneapparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..Con gli ultimi tre motivi innanzi indicati la sentenza viene impugnataperché ha considerato che l’aumento di valore catastale non dipende damiglioramenti urbanistici della microzona e perché non ha considerato chenell’anno 1999 era già stato effettuato un aumento della rendita catastalee non ha, di contro, dato conto dei miglioramenti della microzona e diquelli specifici relativi all’immobile oggetto di riclassamento.3.4. Con la censura n. 6 è denunciato l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti conriferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..Con il motivo recante numero 6-bis è denunciata, infine, la violazionedell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c. per essere la motivazioneapparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..Si censura la decisione per aver ritenuto legittimo il riclassamentooperato dall’agenzia senza considerare che le unità immobiliari esistentinel fabbricato sono rimaste accatastate in classe terza e per non averconsiderato le diversità esistenti con gli immobili presi in considerazione aifini della comparazione.3.5. I motivi sono suscettibili di valutazione congiunta e sono fondati.Con le censure innanzi riportate, la ricorrente, sotto distinti e connessiprofili, si duole della ritenuta legittimità del riclassamento del proprioimmobile da parte dell’Agenzia, allegato al ricorso ed avvenuto, in tesi, incontrasto con l’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004.Le censure sono complessivamente fondate.La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimonecessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente eNumero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delleunità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è statarisolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cuiè necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale -motivazione dell'atto di riclassamento, quando si tratta di un mutamentodi rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unitàimmobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell'art. 1, comma335, della legge n. 311 del 2004: la ragione giustificativa non puòconsistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essereaccertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona(Cass. Sez. 5, n. 9603/2020; Cass. Sez. 5, n. 22671/2019; Cass. Sez. 5,n. 10403/2019; Cass. Sez. 5, n. 9770/2019; Cass. Sez. 5, n.23051/2019; Cass. Sez. 5, n. 27180/2019 ed innumerevoli altre).3.2. Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento sianoprecisate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificared'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agliastratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio dellaprocedura di riclassamento. L'Amministrazione comunale è tenuta peraltroad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e letrasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione,risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dallasituazione concreta (cfr. Cass. Sez. 5, n. 3156/2015).L'obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazionedel carattere "diffuso" dell'operazione, anche secondo la Corte Cost. n.249 del 2017 (che ha convalidato la legittimità del peculiare strumentointrodotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profilid'irragionevolezza), deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo taleda porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni chegiustificano il provvedimento (§7.3 Corte Cost. n. 249/2017, cit.).Numero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026Nella procedura di revisione di classamento, peraltro, si deve tenerconto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici diciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità èsita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sullaqualificazione della stessa.Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nelComune di Roma, quale è l’immobile oggetto della presente controversia,Cass. Sez. 5, n. 19810/2019 ha statuito che il provvedimento diriclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essereadeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelliindicati nell'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana delcontesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona dimercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato edella singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diversoclassamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente siaposto in condizione di conoscere ex ante le ragioni che ne giustificano inconcreto l'emanazione (conf. Cass. Sez. 5, n. 23051/2019; Cass. Sez. 6-5, n. 9770/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all'iniziativadell'ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione dellacapacità contributiva, deve essere posto in condizione di potercompletamente controllare e se del caso contestare - sul piano giuridicooltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti perl'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 dell'art.1 della legge n. 311 del 2004.Non può, quindi, ritenersi congruamente motivato il provvedimento diriclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, equindi generici, a rapporto tra il valore di mercato e il valore catastaledella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistentenell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed aiprovvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senzaNumero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavatied elaborati. Viceversa, l'atto deve contenere l'indicazione: a) deglielementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona;b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unitàimmobiliare (Cass. Sez. 5, n. 27180/2019; Cass. Sez. 5, n. 22671/2019;Cass. Sez. 5, n. 23051/2019 e molte altre).Per quanto riguarda, ad esempio, il parametro costituito dal valoremedio di mercato delle unità immobiliari comprese nella singolamicrozona, è necessario che l’Amministrazione specifichi e documenti conprecisione quali dati sono stati utilizzati ed in quale modo ne è stataeffettuata la rilevazione e l'elaborazione per determinare tale valoremedio, in quanto la norma non fornisce alcuna specificazione al riguardoné è sufficiente a tal fine il richiamo al regolamento di cui al d.P.R. n. 138del 1998, ovvero al comma 339 del medesimo articolo.Al fine di consentire al contribuente il controllo sulla legittimità dell'operatodell’Amministrazione, così come non è sufficiente il mero richiamo aitermini generici impiegati dalla norma, neppure è sufficiente la meraindicazione in cifra dei risultati, ma è necessario dar conto in modo chiaroe specifico dei metodi con cui sono stati ottenuti tali risultati, dei criteriimpiegati e delle tecniche statistiche applicate oltre che della attendibilitàdei dati di fatto sui quali si è basata l'elaborazione statistica.Il mero richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazioneconcreta non soddisfa l'obbligo motivazionale nei termini sopra precisati.Si tratta, come è evidente, di formulazioni del tutto prive di specificitàe determinatezza ed in ordine alle quali sarebbe impossibile l'opera ditraduzione in una precisa percentuale di aumento della rendita catastaledelle singole unità immobiliari. Tali formule, infatti, non sono idonee adindicare i criteri e i modi con cui sono identificati, calcolati, rilevati edelaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore mediodi mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio dellaNumero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026microzona; il valore di mercato medio per l'insieme di tutte le microzone;il valore catastale medio per l'insieme di tutte le microzone.Nella fattispecie sub iudice, dalla motivazione della sentenzaimpugnata e dagli atti di causa e dall’avviso stesso, il tenore dellamotivazione del classamento non risulta rispondere ai requisiti indefettibilisinora richiamati, diversamente da quanto affermato dal giudice diseconde cure.Non risultano infatti indicati i modi, i tempi e i criteri con cui sono statiacquisiti e valutati i dati relativi al rapporto tra valore di mercato e valorecatastale nella microzona, né quelli relativi all'insieme delle altremicrozone comunali. Pertanto, il sostenuto scostamento non è statocompiutamente motivato, traducendosi nell'indicazione di valoriquantitativi la cui genesi non è quindi realmente comprensibile everificabile. Inoltre, anche per effetto di tale carenza, l'avviso diaccertamento non risulta motivato sufficientemente in ordine agli elementispecifici che, in concreto, hanno inciso sulla revisione in relazione allecaratteristiche proprie del singolo immobile.Pertanto, il provvedimento di classamento, privo di tali connotazionispecifiche, appare conseguire ad un accertamento generalizzato emassivo, non in linea con i principi esposti dalla giurisprudenza,costituzionale e di legittimità, in ordine alla necessità di rigorosamotivazione.L'impugnata sentenza si è quindi discostata dal consolidatoorientamento di questa Corte nella materia controversa e deve pertantoessere cassata e decisa nel merito, non essendovi ulteriori accertamenti dimerito da effettuare, con l’accoglimento dell’originario ricorso dellacontribuente.Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio sono compensate in ragionedel consolidamento successivo della giurisprudenza di legittimità inmateria.Numero registro generale 18075/2018Numero sezionale 4530/2026Numero di raccolta generale 18078/2026Data pubblicazione 05/06/2026 P.Q.MRigetta i motivi nn. 1, 1-bis, 2 e 3; accoglie i restanti, cassa la decisioneimpugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dellacontribuente.Le spese di tutti i gradi di giudizio sono compensate.Così deciso in Roma, il 27.5.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18078/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris