Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28768/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Venezia, presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introdutt ivo del presente procedimento; RICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA] l’“Asilo «G.B.

Giustinian»” (già “[OSCURATO:PERSONA] e Slattati «G.B.

Giustinian»”), con sede in Venezia, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro temp ore , rappresentato e difes o dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosi, con studio in Padova, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; CONTRORICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale delVeneto il 3 agosto 2020, n. 292/05 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 ottobre 2 02 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. il Comune di Venezia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale del Veneto il 3 agosto 2020, n. 292/05/2020 , la quale, in controversia su impugnazione di due avvis i di accertamento per l’ICI relativa agli anni 2010 e 2011, in relazione ad immobileubicato nel centro storico del medesimo Comune,destinato in parte ad attività didattica (asilo e scuola materna paritaria) ed in parte ad attività ricettiva (studentato), censito in catasto con la particella 109 del folio 11, ha rigettato l’appello proposto in via principale dal Comune di Venezia ed ha accolto l’appello proposto in via incidentale dall’“[OSCURATO:PERSONA] e Slattati «G.B .

Giustinian» ” a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia l’1 ottobre 2018, n. 846/03/2018, compensa ndo le spese giudiziali;

2. il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure, sul rilievo chei requisiti per il riconoscimento alla contribuente dell’esenzione da ICI, ai sensi dell’art. 7, comma 2 - bis , del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504, sussistessero in relazione agli anni 2010 e 2011;

3. l’“Asilo «G.B.

Giustinian»” (già “[OSCURATO:PERSONA] e Slattati «G.B.

Giustinian» ”), si è costituito con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza (in relazione al capo concernente la compensazione delle spese giudiziali);4. il Comune di Venezia ha resistito con controricorso al ricorso incidentale;

5. con ordinanza interlocutoria, il collegio ha disposto l’acquisizione del fascicolo di merito;

6. all’esito, la causa è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio; 7.il ricorrente ha depositato memoria;

8. in prossimità dell’adunanza camerale, il controricorrente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, in conseguenza della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; [OSCURATO:PERSONA]: 1.il ricorso principale è affidato a due motivi; 1.1 c on il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504 , e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ammessa dal giudice di appello l’esenzione da ICI per l’immobile appartenentealla contribuente con riguardo agli anni 2010 e 2011, sul presupposto della natura non commerciale dell’attività didattica e dell’attività ricettiva che erano ivi svolte; 1.2 conil secondo motivo, si denuncia omessa valutazione di prove decisive, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’attività didattica e l’attività ricettiva fossero svol t e dalla contribuente con finalità non lucrative , senza valutare le circostanze indicate dal ricorrente circa la necessità di una verifica effettiva e puntuale della loro natura commerciale;2.il ricorso incidentale è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 91 e 132, comma 1 (recte: 2), n. 4 cod. proc. civ. e 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.(come richiamato dall’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), per essere stata disposta dal giudice di appello la compensazione delle spese giudiziali in totale carenza di motivazione;

3. con istanza depositata il 22 settembre 2023, premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 1, comma 195, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di aver provveduto in unica soluzione al pagamento della somma prevista per il perfezionamento della definizione agevolata, l’“Asilo «G.B.

Giustinian»” ha chiesto di dichiarare l’estinzione del presente procedimento; 3.1 come è noto, la definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , concerne le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopolipendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023); 3.2secondo l’art. 1, commi 194 - 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56: «194.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

É esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.

Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

199. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023.

200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione.

Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego.

Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200»; 3.3 peraltro, a norma dell’art. 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: «205.

Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»; 3.4 va rilevato che: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) che, in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) che l’eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell’ente impositore deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) che il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessantagiorni dalla relativa notificazione; e) che la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata; f) che, con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 19 settembre 2023, n. 15, l’ente impositore ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data dell’1 gennaio 2023; 3.5 nella specie, non risulta essere stato adottato, sinora , il diniegodella definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento comunale, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dall’art. 1, comma 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 3.6 in sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (il primo, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), nonché degli artt. 5 e 7 del regolamento comunale, i quali stabiliscono che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento degli importi dovuti con l’unica rata o, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro i termini fissati e che il procedimento è dichiarato estinto con decreto del Presidente della Sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione; 3.7 in particolare, il contribuente ha adempiuto l’onere di depositare entro il 10 ottobre 2023 la domanda e la documentazione attestante l’avvenuto versamento della prima o dell’unica rata;4.l e spese giudiziali restano a carico d i chi le ha anticipate , stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

5. in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Venezia, presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introdutt ivo del presente procedimento; RICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA] l’“Asilo «G.B. Giustinian»” (già “[OSCURATO:PERSONA] e Slattati «G.B. Giustinian»”), con sede in Venezia, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro temp ore , rappresentato e difes o dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosi, con studio in Padova, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; CONTRORICORRENTE/[OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale delVeneto il 3 agosto 2020, n. 292/05 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 ottobre 2 02 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il Comune di Venezia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale del Veneto il 3 agosto 2020, n. 292/05/2020 , la quale, in controversia su impugnazione di due avvis i di accertamento per l’ICI relativa agli anni 2010 e 2011, in relazione ad immobileubicato nel centro storico del medesimo Comune,destinato in parte ad attività didattica (asilo e scuola materna paritaria) ed in parte ad attività ricettiva (studentato), censito in catasto con la particella 109 del folio 11, ha rigettato l’appello proposto in via principale dal Comune di Venezia ed ha accolto l’appello proposto in via incidentale dall’“[OSCURATO:PERSONA] e Slattati «G.B . Giustinian» ” a vverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia l’1 ottobre 2018, n. 846/03/2018, compensa ndo le spese giudiziali; 2. il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure, sul rilievo chei requisiti per il riconoscimento alla contribuente dell’esenzione da ICI, ai sensi dell’art. 7, comma 2 - bis , del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504, sussistessero in relazione agli anni 2010 e 2011; 3. l’“Asilo «G.B. Giustinian»” (già “[OSCURATO:PERSONA] e Slattati «G.B. Giustinian» ”), si è costituito con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza (in relazione al capo concernente la compensazione delle spese giudiziali);4. il Comune di Venezia ha resistito con controricorso al ricorso incidentale; 5. con ordinanza interlocutoria, il collegio ha disposto l’acquisizione del fascicolo di merito; 6. all’esito, la causa è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio; 7.il ricorrente ha depositato memoria; 8. in prossimità dell’adunanza camerale, il controricorrente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, in conseguenza della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; [OSCURATO:PERSONA]: 1.il ricorso principale è affidato a due motivi; 1.1 c on il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992,n. 504 , e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ammessa dal giudice di appello l’esenzione da ICI per l’immobile appartenentealla contribuente con riguardo agli anni 2010 e 2011, sul presupposto della natura non commerciale dell’attività didattica e dell’attività ricettiva che erano ivi svolte; 1.2 conil secondo motivo, si denuncia omessa valutazione di prove decisive, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’attività didattica e l’attività ricettiva fossero svol t e dalla contribuente con finalità non lucrative , senza valutare le circostanze indicate dal ricorrente circa la necessità di una verifica effettiva e puntuale della loro natura commerciale;2.il ricorso incidentale è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 91 e 132, comma 1 (recte: 2), n. 4 cod. proc. civ. e 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.(come richiamato dall’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), per essere stata disposta dal giudice di appello la compensazione delle spese giudiziali in totale carenza di motivazione; 3. con istanza depositata il 22 settembre 2023, premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 1, comma 195, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di aver provveduto in unica soluzione al pagamento della somma prevista per il perfezionamento della definizione agevolata, l’“Asilo «G.B. Giustinian»” ha chiesto di dichiarare l’estinzione del presente procedimento; 3.1 come è noto, la definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , concerne le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopolipendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023); 3.2secondo l’art. 1, commi 194 - 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56: «194. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. É esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 195. Entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 196. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 197. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. 198. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. 199. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023. 200. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. 201. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200»; 3.3 peraltro, a norma dell’art. 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: «205. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale»; 3.4 va rilevato che: a) il contribuente può presentare la domanda di definizione agevolata entro il termine del 30 settembre 2023; b) che, in caso di dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023; c) che l’eventuale diniego della definizione agevolata da parte dell’ente impositore deve essere notificato al contribuente entro il termine del 30 settembre 2024; d) che il contribuente ha facoltà di impugnare tale diniego entro il termine di sessantagiorni dalla relativa notificazione; e) che la dichiarazione di estinzione del procedimento è suscettibile di revocazione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione agevolata; f) che, con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 19 settembre 2023, n. 15, l’ente impositore ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data dell’1 gennaio 2023; 3.5 nella specie, non risulta essere stato adottato, sinora , il diniegodella definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento comunale, può ancora intervenire, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al presente provvedimento, come previsto dall’art. 1, comma 201, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 3.6 in sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 agosto 2023, n. 25018; Cass., Sez. 5^, 13 settembre 2023, n. 26423; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2023, nn. 26649, 26650 e 26653), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 1, commi 194 e 198, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (il primo, nel testo novellato dall’art. 20, comma 1, lett. a), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), nonché degli artt. 5 e 7 del regolamento comunale, i quali stabiliscono che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento degli importi dovuti con l’unica rata o, in caso di pagamento rateale, della prima rata entro i termini fissati e che il procedimento è dichiarato estinto con decreto del Presidente della Sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione; 3.7 in particolare, il contribuente ha adempiuto l’onere di depositare entro il 10 ottobre 2023 la domanda e la documentazione attestante l’avvenuto versamento della prima o dell’unica rata;4.l e spese giudiziali restano a carico d i chi le ha anticipate , stante la specifica precisione dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 5. in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del procedimento e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28768/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris