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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 settembre 2023

Cassazione n. 31135/2023

Testo disponibile della fonte

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26443/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, Via L. Settembrini n. 30, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA]. 60-62-64 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, Via delle Milizie n. 1, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –CONTRORICORRENTE– e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 193 /2018, depositata il 7.2.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.9.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: condominio

1. Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] , proprietari di unità esclusive site nel Condominio di [OSCURATO:PERSONA] nn. 60-62-64 di Lavagna, hanno impugnato la delibera con cui era stato approvato, in data 21.9.2012, il riparto di spese per interventi di manutenzione straordinaria alla facciata sud dell’immobile comune, sostenendo che l’assemblea avesse illegittimamente posto ad esclusivo carico dei ricorrenti costi per interventi su parti comuni. [OSCURATO:PERSONA] è costituito in giudizio, resistendo alla domanda; è intervenuta volontariamente la condomina [OSCURATO:PERSONA], che ha eccepito la nullità dell’atto introduttivo, instando per il rigetto della domanda.

Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo il Condominio approvato una transazione che eliminava ogni ragione di contrasto tra le parti.

La pronuncia, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata in appello.

La Corte di Genova ha osservato che la condomina aveva inizialmente acconsentito alla definizione bonaria della lite, salvo poi a contestare il contenuto e la validità dell’accordo transattivo, senza mai proporre alcuna domanda, avendo fatto valere un semplice interesse in contrapposizione al Condominio, per cui, una volta costituitosi quest’ultimo, non poteva coltivare una posizione difensiva e sostanziale autonoma.

Ha affermato che la ricorrente, nel chiedere la riforma della sentenza di primo grado, aveva inteso forzare la volontà dell’assemblea e modificare i termini dell’accordo, non essendo portatrice di alcuna situazione soggettiva meritevole di tutela.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in 3 motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nn. 60,62 e 64 di Lavagna resiste con controricorso.

Le altre parti non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 105 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto un mero intervento adesivo, omettendo di considerare che, sebbene in un primo momento la ricorrente si fosse dichiarata disponibile ad una soluzione transattiva, aveva poi contestato la soluzione proposta dai Bertucci senza limitarsi a proporre solo censure in rito, avendo chiaramente denunciato che la transazione avrebbe comportato l’aggravio di costi che dovevano ricadere esclusivamente sui Bertuzzi, volendo impedire che le fossero addebitati oneri economici che non le competevano.

Il secondo motivo denuncia l’omessa pronuncia su un punto decisivo della causa, per non aver la sentenza statuito sulla nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163, comma settimo c.p.c. e per genericità ed indeterminatezza della domanda.

Il terzo motivo denuncia che, per dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere, occorreva che tutte le parti dessero atto del venir meno delle ragioni di contrasto, mentre la ricorrente, che era intervenuta volontariamente, non aveva mai aderito alla transazione, facendo valere una posizione sostanziale e processuale distinta da quella del Condominio.

Deve dichiararsi l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente definitività della sentenza di primo grado.

Il giudizio era stato introdotto dai condomini Bertucci con ricorso ex art. 1137 c.c. per ottenere l’annullamento della delibera condominiale del 21.9.2012, con cui era stato approvato il consuntivo delle spese relative ad interventi di manutenzione straordinaria ad una parete condominiale.

Era in contestazione se il costo di taluni lavori dovesse gravare su tutti i condomini o sui soli Bertucci, in quanto pertinenti ad interventi da cui avevano tratto vantaggio solo questi ultimi.

Nel giudizio di primo grado si era inizialmente costituita solo [OSCURATO:PERSONA] che, oltre a sollevare eccezioni di rito , aveva sostenuto la legittimità della delibera, ma senza proporre alcuna domanda autonoma.

Nel ritenere che la Scala avesse spiegato un intervento adesivo dipendente, la pronuncia appare – dunque - conforme all’indirizzo di questa Corte secondo cui, nel caso di delibere riguardanti non i diritti individuali sulle cose comuni, ma la gestione del condominio (incluso eventuali riparti di spese), sussiste la legittimazione passiva esclusiva dell’amministratore nelle controversie introdotte ai sensi dell’art. 1137 c.c., in quanto la lite ha per oggetto un interesse comune, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno dei comproprietari (Cass. 2636/2021; Cass. 29748/2017; Cass. 19223/2011; Cass. 8286/2005; Cass. 14037/1999; Cass.12379/1992; Cass. 8198/1990).

In tali controversie, l'eventuale intervento del singolo condomino che sia diretto a sostenere la legittimità della delibera, senza proporre domande, ha natura di intervento adesivo dipendente, con conseguente impossibilità – da parte dell’intervenuto - di appellare la decisione, anche qualora il condominio sia soccombente (Cass. 37990/2022; Cass. 2636/2021; Cass.29748/2017; Cass. 8286/2005; Cass. 14037/1999).

In realtà, essendo stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, la Scala non aveva alcun interesse a proporre appello, dovendo semmai impugnare, se lesiva dei suoi interessi, la delibera con cui era stata approvata la transazione, integralmente sostitutiva di quella oggetto di causa, ed era stato adottato un diverso riparto delle spese degli interventi alle facciate (impugnativa effettivamente proposta e respinta con separata decisione che la Corte distrettuale ha dichiarato di condividere ai sensi dell’art. 337, comma secondo, c.p.c.).

La decisione di appello va, pertanto, cassata senza rinvio, non essendo possibile proporre il gravame, con aggravio delle spese di appello e di legittimità liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza di appello e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali, che si liquidano, in favore di ciascun appellato, in € 100,00 per esborsi ed € 4.000,00 per onorari per il giudizio di secondo grado, ed in € 200,00 per esborsi ed €. 3.500,00 per il presente giudizio di legittimità in favore del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 60-64 di Lavagna, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26443/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, Via L. Settembrini n. 30, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA]. 60-62-64 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, Via delle Milizie n. 1, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –CONTRORICORRENTE– e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 193 /2018, depositata il 7.2.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.9.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: condominio 1. Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] , proprietari di unità esclusive site nel Condominio di [OSCURATO:PERSONA] nn. 60-62-64 di Lavagna, hanno impugnato la delibera con cui era stato approvato, in data 21.9.2012, il riparto di spese per interventi di manutenzione straordinaria alla facciata sud dell’immobile comune, sostenendo che l’assemblea avesse illegittimamente posto ad esclusivo carico dei ricorrenti costi per interventi su parti comuni. [OSCURATO:PERSONA] è costituito in giudizio, resistendo alla domanda; è intervenuta volontariamente la condomina [OSCURATO:PERSONA], che ha eccepito la nullità dell’atto introduttivo, instando per il rigetto della domanda. Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo il Condominio approvato una transazione che eliminava ogni ragione di contrasto tra le parti. La pronuncia, impugnata da [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata in appello. La Corte di Genova ha osservato che la condomina aveva inizialmente acconsentito alla definizione bonaria della lite, salvo poi a contestare il contenuto e la validità dell’accordo transattivo, senza mai proporre alcuna domanda, avendo fatto valere un semplice interesse in contrapposizione al Condominio, per cui, una volta costituitosi quest’ultimo, non poteva coltivare una posizione difensiva e sostanziale autonoma. Ha affermato che la ricorrente, nel chiedere la riforma della sentenza di primo grado, aveva inteso forzare la volontà dell’assemblea e modificare i termini dell’accordo, non essendo portatrice di alcuna situazione soggettiva meritevole di tutela. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in 3 motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nn. 60,62 e 64 di Lavagna resiste con controricorso. Le altre parti non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 105 c.p.c., per aver la sentenza ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto un mero intervento adesivo, omettendo di considerare che, sebbene in un primo momento la ricorrente si fosse dichiarata disponibile ad una soluzione transattiva, aveva poi contestato la soluzione proposta dai Bertucci senza limitarsi a proporre solo censure in rito, avendo chiaramente denunciato che la transazione avrebbe comportato l’aggravio di costi che dovevano ricadere esclusivamente sui Bertuzzi, volendo impedire che le fossero addebitati oneri economici che non le competevano. Il secondo motivo denuncia l’omessa pronuncia su un punto decisivo della causa, per non aver la sentenza statuito sulla nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza dell’avvertimento di cui all’art. 163, comma settimo c.p.c. e per genericità ed indeterminatezza della domanda. Il terzo motivo denuncia che, per dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere, occorreva che tutte le parti dessero atto del venir meno delle ragioni di contrasto, mentre la ricorrente, che era intervenuta volontariamente, non aveva mai aderito alla transazione, facendo valere una posizione sostanziale e processuale distinta da quella del Condominio. Deve dichiararsi l’inammissibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente definitività della sentenza di primo grado. Il giudizio era stato introdotto dai condomini Bertucci con ricorso ex art. 1137 c.c. per ottenere l’annullamento della delibera condominiale del 21.9.2012, con cui era stato approvato il consuntivo delle spese relative ad interventi di manutenzione straordinaria ad una parete condominiale. Era in contestazione se il costo di taluni lavori dovesse gravare su tutti i condomini o sui soli Bertucci, in quanto pertinenti ad interventi da cui avevano tratto vantaggio solo questi ultimi. Nel giudizio di primo grado si era inizialmente costituita solo [OSCURATO:PERSONA] che, oltre a sollevare eccezioni di rito , aveva sostenuto la legittimità della delibera, ma senza proporre alcuna domanda autonoma. Nel ritenere che la Scala avesse spiegato un intervento adesivo dipendente, la pronuncia appare – dunque - conforme all’indirizzo di questa Corte secondo cui, nel caso di delibere riguardanti non i diritti individuali sulle cose comuni, ma la gestione del condominio (incluso eventuali riparti di spese), sussiste la legittimazione passiva esclusiva dell’amministratore nelle controversie introdotte ai sensi dell’art. 1137 c.c., in quanto la lite ha per oggetto un interesse comune, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno dei comproprietari (Cass. 2636/2021; Cass. 29748/2017; Cass. 19223/2011; Cass. 8286/2005; Cass. 14037/1999; Cass.12379/1992; Cass. 8198/1990). In tali controversie, l'eventuale intervento del singolo condomino che sia diretto a sostenere la legittimità della delibera, senza proporre domande, ha natura di intervento adesivo dipendente, con conseguente impossibilità – da parte dell’intervenuto - di appellare la decisione, anche qualora il condominio sia soccombente (Cass. 37990/2022; Cass. 2636/2021; Cass.29748/2017; Cass. 8286/2005; Cass. 14037/1999). In realtà, essendo stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, la Scala non aveva alcun interesse a proporre appello, dovendo semmai impugnare, se lesiva dei suoi interessi, la delibera con cui era stata approvata la transazione, integralmente sostitutiva di quella oggetto di causa, ed era stato adottato un diverso riparto delle spese degli interventi alle facciate (impugnativa effettivamente proposta e respinta con separata decisione che la Corte distrettuale ha dichiarato di condividere ai sensi dell’art. 337, comma secondo, c.p.c.). La decisione di appello va, pertanto, cassata senza rinvio, non essendo possibile proporre il gravame, con aggravio delle spese di appello e di legittimità liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza di appello e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali, che si liquidano, in favore di ciascun appellato, in € 100,00 per esborsi ed € 4.000,00 per onorari per il giudizio di secondo grado, ed in € 200,00 per esborsi ed €. 3.500,00 per il presente giudizio di legittimità in favore del Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 60-64 di Lavagna, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, ne
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