CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 05273/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, incentrati sulla mancata valutazione di cause di non punibilità e sul trattamento sanzionatorio, sono formulati genericamente e non deducono i temi consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. avverso sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., non essendo dedotti profili di illegalità della pena applicata; Ritenuto dunque che i ricorsi sono inammissibili e che la pronuncia può essere adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere sensore Il residente