CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 30733/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avversola sentenza della Corte di appello di Bari, che, in parziale riforma dellasentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflittagli in relazione al reato dicui all’art. 4 l. n. 110 del 1975;considerato che il ricorso si compone di un solo generico motivo con ilquale, richiamando i motivi di appello, ci si duole del loro mancatoaccoglimento, con particolare riferimento al mancato proscioglimento ex art.131 bis cod. pen;osservato che la doglianza risulta solo enunciata, senza ulterioriargomentazioni da parte del ricorrente;ritenuto pertanto che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibilestante l’assoluta genericità ed aspecificità delle doglianze, a fronte di unapparato argomentativo della sentenza d’appello che argomentaadeguatamente in ordine alla sussistenza del fatto ascritto all’imputato, ed alrigetto della richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità delfatto ex art. 131 bis cod. pen. (pag. 4);rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]