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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24482/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in data 10 settembre 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale torinese il 26 settembre 2019 in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza aggravato dall'aver provocato un incidente (art. 186, comma 2, lettera C e 2-bis, cod.strada), a lei contestato come commesso il 15 gennaio 2017.

2. Il ricorso consta, in sostanza, di due motivi.

Con il primo motivo, la deducente lamenta violazione di legge in relazione all'illegittimità di quello che la stessa esponente qualifica come un "fermo" illegittimo da parte dell'agente di [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi della David, che provvedeva a intercettare, avvisando poi la volante della Polizia municipale in servizio in zona; il Ciriaco, al momento dell'episodio, non era in servizio ed era quindi un privato cittadino, dunque alcun potere aveva di fermare o addirittura arrestare la David.

Con il secondo motivo l'esponente denuncia violazione di legge in relazione alla prova dell'accertamento dell'ebbrezza, sia in quanto derivata dal comportamento illegittimo del Ciriaco di cui al motivo che precede, sia in relazione ai dubbi sulla manutenzione e sulle revisioni periodiche effettuate sull'apparecchio utilizzato per la rilevazione del tasso alcolemico: prova che ad avviso del ricorrente è, nella specie, mancante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in ambedue i motivi in cui esso si articola.

Quanto al primo motivo, la tesi del "fermo" è stata correttamente qualificata dalla Corte di merito come una mera allegazione difensiva, sprovvista di sostegno, atteso che nulla di quanto accaduto depone per l'asserito esercizio illegittimo di prerogative della Polizia giudiziaria da parte del Ciriaco: il quale si è limitato a raggiungere la David, che aveva tamponato la sua auto in sosta, ed aveva poi chiamato telefonicamente la volante della [OSCURATO:PERSONA], i cui agenti giungevano sul posto e provvedevano ad effettuare le misurazioni etilometriche.

Quanto al secondo motivo, le asserzioni della ricorrente circa l'assenza di prove certe del buon funzionamento dell'etilometro (e conseguentemente, nell'ottica della ricorrente, dello stato d'ebbrezza) contrastano, da un lato, con l'assenza di vizi motivazionali o di violazioni di legge, basandosi su dati meramente fattuali e del tutto privi di rilievo (come l'asserita incertezza sui dati relativi alle revisioni dell'apparecchio etilometrico) o su confutazioni meramente avversative e speculative a fronte dell'adeguato e corretto percorso argonnentativo seguito dalla Corte di merito, pienamente aderente a criteri logici e ai risultati probatori del giudizio; e, dall'altro, con l'assenza di prove legali nel sistema processuale penale, caratterizzato dal principio del libero convincimento del giudice.

E' appena il caso di ricordare che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale affatto prevalente e recentemente riaffermato, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilonnetro (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958); e comunque, anche in base al diverso e minoritario orientamento secondo il quale è configurabile a carico del pubblico ministero l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge, ciò vale unicamente nel caso di contestazione da parte dell'imputato che sia però specificamente rivolta al buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, Sentenza n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828; Sez. 4, Sentenza n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in data 10 settembre 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale torinese il 26 settembre 2019 in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza aggravato dall'aver provocato un incidente (art. 186, comma 2, lettera C e 2-bis, cod.strada), a lei contestato come commesso il 15 gennaio 2017. 2. Il ricorso consta, in sostanza, di due motivi. Con il primo motivo, la deducente lamenta violazione di legge in relazione all'illegittimità di quello che la stessa esponente qualifica come un "fermo" illegittimo da parte dell'agente di [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi della David, che provvedeva a intercettare, avvisando poi la volante della Polizia municipale in servizio in zona; il Ciriaco, al momento dell'episodio, non era in servizio ed era quindi un privato cittadino, dunque alcun potere aveva di fermare o addirittura arrestare la David. Con il secondo motivo l'esponente denuncia violazione di legge in relazione alla prova dell'accertamento dell'ebbrezza, sia in quanto derivata dal comportamento illegittimo del Ciriaco di cui al motivo che precede, sia in relazione ai dubbi sulla manutenzione e sulle revisioni periodiche effettuate sull'apparecchio utilizzato per la rilevazione del tasso alcolemico: prova che ad avviso del ricorrente è, nella specie, mancante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in ambedue i motivi in cui esso si articola. Quanto al primo motivo, la tesi del "fermo" è stata correttamente qualificata dalla Corte di merito come una mera allegazione difensiva, sprovvista di sostegno, atteso che nulla di quanto accaduto depone per l'asserito esercizio illegittimo di prerogative della Polizia giudiziaria da parte del Ciriaco: il quale si è limitato a raggiungere la David, che aveva tamponato la sua auto in sosta, ed aveva poi chiamato telefonicamente la volante della [OSCURATO:PERSONA], i cui agenti giungevano sul posto e provvedevano ad effettuare le misurazioni etilometriche. Quanto al secondo motivo, le asserzioni della ricorrente circa l'assenza di prove certe del buon funzionamento dell'etilometro (e conseguentemente, nell'ottica della ricorrente, dello stato d'ebbrezza) contrastano, da un lato, con l'assenza di vizi motivazionali o di violazioni di legge, basandosi su dati meramente fattuali e del tutto privi di rilievo (come l'asserita incertezza sui dati relativi alle revisioni dell'apparecchio etilometrico) o su confutazioni meramente avversative e speculative a fronte dell'adeguato e corretto percorso argonnentativo seguito dalla Corte di merito, pienamente aderente a criteri logici e ai risultati probatori del giudizio; e, dall'altro, con l'assenza di prove legali nel sistema processuale penale, caratterizzato dal principio del libero convincimento del giudice. E' appena il caso di ricordare che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale affatto prevalente e recentemente riaffermato, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilonnetro (da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958); e comunque, anche in base al diverso e minoritario orientamento secondo il quale è configurabile a carico del pubblico ministero l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge, ciò vale unicamente nel caso di contestazione da parte dell'imputato che sia però specificamente rivolta al buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, Sentenza n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828; Sez. 4, Sentenza n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen
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