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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 22827/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff.,

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 2 dicembre, il Tribunale di Trieste ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto di reato, di denaro contante in valuta della Repubblica Ceca, rinvenuto presso l'abitazione che la medesima divide con il convivente more uxorio [OSCURATO:PERSONA]Antonio, indagato nel procedimento per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000.

2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione (rispetto ai documenti da lei prodotti in giudizio) per mancanza di collegamento causale tra il denaro in sequestro e il reato oggetto di procedimento ed estraneità al medesimo di essa ricorrente.

Si lamenta, in particolare, che, con argomenti presuntivi non convincenti, il Tribunale aveva disatteso la documentazione prodotta, da cui poteva ricavarsi come le banconote in valuta straniera sequestrate le appartenessero, trattandosi di (residuo) provento della cessione di un fabbricato da lei acquistato nel 2006 nella Repubblica Ceca ed ivi depositato, dopo la cessione, su un conto corrente bancario.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni non consentite.

Va premesso che l'ordinanza impugnata ha fatto applicazione del generale principio - che neppure la ricorrente contesta - giusta il quale rientra nella nozione di "persona estranea al reato", in danno della quale non possono essere confiscati cose o beni ad essa appartenenti, il soggetto che non ha concorso alla commissione del reato, né ha tratto vantaggio dall'altrui attività criminosa, serbando una condotta in buona fede (cfr., sia pur con riguardo a diversa ipotesi di confisca, Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Consoli e a., Rv. 271441).

3.1. L'ordinanza ha ritenuto che, con riguardo alle banconote sequestrate, [OSCURATO:PERSONA] non si trovi in queste condizioni, non essendovi prova né che le banconote - rinvenute nel cassetto di un comodino dell'abitazione condivisa tra donna e l'indagato - rientrassero nella sua esclusiva disponibilità, né che ella fosse in buona fede e che il denaro non derivasse dal reato oggetto di indagine (rispetto al quale l'ordinanza attesta essersi trattato di sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto alla luce dei principi affermati nella sent. Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037).

Si è articolatamente argomentato, in particolare, come [OSCURATO:PERSONA]Antonio depositasse i proventi dei reati fiscali da lui commessi su conti correnti aperti presso istituti di credito della Repubblica Ceca, intestati in tutto o in parte anche alla convivente Naddini, e come fosse risultato, anche da conversazioni intercettate, che quest'ultima si prestasse a fare da intestataria fittizia di quei conti e da prestanome in società riconducibili al compagno, avendo ella, priva di risorse proprie, da circa trent'anni vissuto esclusivamente grazie a denaro proveniente dal D'Antonio e dalle società al medesimo riconducibili.

3.2. La ricorrente - come più sopra osservato - si limita sostanzialmente a contestare la logicità di queste argomentazioni.

Tuttavia, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e) , cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

Per altro verso, la motivazione può essere definita soltanto apparente, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, quando sia fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) o quando si tratti di un vizio tanto radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893), circostanze, queste, all'evidenza non ravvisabili nel caso di specie.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 dicembre, il Tribunale di Trieste ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto di reato, di denaro contante in valuta della Repubblica Ceca, rinvenuto presso l'abitazione che la medesima divide con il convivente more uxorio [OSCURATO:PERSONA]Antonio, indagato nel procedimento per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione (rispetto ai documenti da lei prodotti in giudizio) per mancanza di collegamento causale tra il denaro in sequestro e il reato oggetto di procedimento ed estraneità al medesimo di essa ricorrente. Si lamenta, in particolare, che, con argomenti presuntivi non convincenti, il Tribunale aveva disatteso la documentazione prodotta, da cui poteva ricavarsi come le banconote in valuta straniera sequestrate le appartenessero, trattandosi di (residuo) provento della cessione di un fabbricato da lei acquistato nel 2006 nella Repubblica Ceca ed ivi depositato, dopo la cessione, su un conto corrente bancario. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni non consentite. Va premesso che l'ordinanza impugnata ha fatto applicazione del generale principio - che neppure la ricorrente contesta - giusta il quale rientra nella nozione di "persona estranea al reato", in danno della quale non possono essere confiscati cose o beni ad essa appartenenti, il soggetto che non ha concorso alla commissione del reato, né ha tratto vantaggio dall'altrui attività criminosa, serbando una condotta in buona fede (cfr., sia pur con riguardo a diversa ipotesi di confisca, Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Consoli e a., Rv. 271441). 3.1. L'ordinanza ha ritenuto che, con riguardo alle banconote sequestrate, [OSCURATO:PERSONA] non si trovi in queste condizioni, non essendovi prova né che le banconote - rinvenute nel cassetto di un comodino dell'abitazione condivisa tra donna e l'indagato - rientrassero nella sua esclusiva disponibilità, né che ella fosse in buona fede e che il denaro non derivasse dal reato oggetto di indagine (rispetto al quale l'ordinanza attesta essersi trattato di sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto alla luce dei principi affermati nella sent. Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037). Si è articolatamente argomentato, in particolare, come [OSCURATO:PERSONA]Antonio depositasse i proventi dei reati fiscali da lui commessi su conti correnti aperti presso istituti di credito della Repubblica Ceca, intestati in tutto o in parte anche alla convivente Naddini, e come fosse risultato, anche da conversazioni intercettate, che quest'ultima si prestasse a fare da intestataria fittizia di quei conti e da prestanome in società riconducibili al compagno, avendo ella, priva di risorse proprie, da circa trent'anni vissuto esclusivamente grazie a denaro proveniente dal D'Antonio e dalle società al medesimo riconducibili. 3.2. La ricorrente - come più sopra osservato - si limita sostanzialmente a contestare la logicità di queste argomentazioni. Tuttavia, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e) , cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Per altro verso, la motivazione può essere definita soltanto apparente, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, quando sia fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) o quando si tratti di un vizio tanto radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893), circostanze, queste, all'evidenza non ravvisabili nel caso di specie. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l
Decreto Cassazione n. 22827/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris