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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2025

Cassazione n. 34866/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che deducono travisamento della prova, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati contestati, lamentando, in particolare, l'inattendibilità del riconoscimento dell'imputato, non sono consentiti, poiché non risultano connotati dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pagg. 6 della sentenza impugnata ove, con congrui e non illogici argomenti, il giudice di appello ha ritenuto le frasi proferite dall'odierno ricorrente idonee a coartare la volontà della persona offesa e, pertanto, sufficienti ad integrare l'elemento della minaccia); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che deducono travisamento della prova, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati contestati, lamentando, in particolare, l'inattendibilità del riconoscimento dell'imputato, non sono consentiti, poiché non risultano connotati dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pagg. 6 della sentenza impugnata ove, con congrui e non illogici argomenti, il giudice di appello ha ritenuto le frasi proferite dall'odierno ricorrente idonee a coartare la volontà della persona offesa e, pertanto, sufficienti ad integrare l'elemento della minaccia); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34866/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris