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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47279/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava all'imputato -su concorde richiesta delle parti- la pena di anni due di reclusione ed euro 1.037,00 di multa in relazione ai delitti di estorsione, consumata e tentata, ascrittigli in rubrica.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'erronea qualificazione giuridica dei fatti e l'omessa concessione del beneficio della sospensione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Invero, le deduzioni difensive sono del tutto generiche ed inidonee all'instaurazione del giudizio di legittimità, non avendo il ricorrente illustrato le ragioni che avrebbero dovuto indurre alla qualificazione dei fatti ex art. 393 cod.pen., né constando la subordinazione dell'accordo pattizio alla concessione del beneficio della sospensione.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cessazione deducendo, ai sensi dIL dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116; Sez. 6, ord. n. 3108 del 8/1/2018, Rv. 272252).

Deve aggiungersi con riguardo al beneficio della sospensione che solo in caso di espressa subordinazione il giudice è obbligato a pronunziarsi, accogliendo integralmente l'accordo o ricusandolo mentre qualora nella motivazione e nel dispositivo della sentenza il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui sia stata subordinata l'efficacia dell'accordo, e possa tuttavia desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera svista, si configura un'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3741 del 14/12/2020, dep. 2021; Rv. 280872; Sez. 1, n. 37243 del 25/06/2019, Rv. 276839). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e Santis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava all'imputato -su concorde richiesta delle parti- la pena di anni due di reclusione ed euro 1.037,00 di multa in relazione ai delitti di estorsione, consumata e tentata, ascrittigli in rubrica. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'erronea qualificazione giuridica dei fatti e l'omessa concessione del beneficio della sospensione. 3. Il ricorso è inammissibile. Invero, le deduzioni difensive sono del tutto generiche ed inidonee all'instaurazione del giudizio di legittimità, non avendo il ricorrente illustrato le ragioni che avrebbero dovuto indurre alla qualificazione dei fatti ex art. 393 cod.pen., né constando la subordinazione dell'accordo pattizio alla concessione del beneficio della sospensione. Questa Corte ha reiteratamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cessazione deducendo, ai sensi dIL dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116; Sez. 6, ord. n. 3108 del 8/1/2018, Rv. 272252). Deve aggiungersi con riguardo al beneficio della sospensione che solo in caso di espressa subordinazione il giudice è obbligato a pronunziarsi, accogliendo integralmente l'accordo o ricusandolo mentre qualora nella motivazione e nel dispositivo della sentenza il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui sia stata subordinata l'efficacia dell'accordo, e possa tuttavia desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera svista, si configura un'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3741 del 14/12/2020, dep. 2021; Rv. 280872; Sez. 1, n. 37243 del 25/06/2019, Rv. 276839). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e Santis
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