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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21857/2026

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nino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DelfinoDamiano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LaurendiVincenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RuggieroMichele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoGianluca Meranda- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - intimato -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3644/2022 depositatail 17/11/2022;Numero registro generale 10347/2023Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 21857/2026Data pubblicazione 26/06/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del13/05/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1.

Gli attori, oggi ricorrenti, di cui in epigrafe, oltre [OSCURATO:PERSONA], cheha rinunciato agli atti in fase di appello, convenivano in giudizio,dinanzi al Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.chiedendone la condanna, in via principale, al risarcimento dei dannida loro patiti, per effetto dell’illecito commesso dal preposto, GiovanniCutrì, nell’ambito delle mansioni svolte per conto della convenuta,consistito nella ricezione, tra il 2005 ed il 2014, di ingenti somme, perl’importo complessivo di euro 2.644.655,34, senza la consegna dialcun contratto o documentazione relativa all’effettiva sottoscrizionedei contratti di investimento stipulati.2.

La domanda venne rigettata in primo grado, con sentenza n. 8372 del15/12/2020, in quanto il Tribunale ritenne non provata la consegnadi denaro e comunque dichiarata la nullità della citazione ex art. 164,comma quarto, cod. proc. civ., dal momento che gli attori nonavevano specificato la natura delle proposte di investimentosottoscritte, le modalità e le circostanze di tempo e di luogo in cuisarebbero stati conclusi i relativi contratti di investimento.3.

I soccombenti proposero impugnazione.4. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in fase d’appello.5.

La sentenza del Tribunale è stata confermata, pressoché integralmentein appello, con la sentenza n. 3644 del 17/11/2022 della Corteterritoriale di Milano, che ha accolto l’impugnazione per la sola revocaper la condanna per lite temeraria e ha dichiarato l’estinzione delgiudizio per rinuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].6.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso percassazione, affidato a tre motivi, i ricorrenti indicati in epigrafe.7.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.8. [OSCURATO:PERSONA], già contumace nelle fasi di merito, è rimasto intimato.r.g. 10347/2023ad. 13/05/2026, estensore: C. Vallepag. 2 di 7Numero registro generale 10347/2023Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 21857/2026Data pubblicazione 26/06/20269.

Depositato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] atto di rinuncia, sia i rimanentiricorrenti che la controricorrente hanno depositato memoria perl’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio hatrattenuto il ricorso in decisione, con termine di sessanta giorni per ildeposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 164, quartocomma, e 183, sesto comma, n. 2 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per errata deduzione, daparte della Corte d’appello, circa l’incompletezza dell’atto introduttivoe della successiva memoria integrativa e per errata deduzionedell’intempestività del deposito della documentazione ricevuta dallaresistente ed attestante gli importi da questa riscossi.

Il motivo siincentra sulla rilevanza, attribuita dalla Corte territoriale, alladichiarazione di nullità della citazione originaria.

I ricorrenti chiedonola riforma della sentenza impugnata avendo essi, successivamente,con le memorie, provveduto all’integrazione della domanda.Il primo motivo è inammissibile, in quanto la conferma dell’originariastatuizione, resa dal Tribunale, di nullità della domanda, èinconferente, poiché la Corte territoriale ha poi conosciuto del meritodella causa, non arrestandosi alla valutazione di nullità resaoriginariamente e, seppure l’abbia confermata, ha poi reso anche unaaltrettanto valida statuizione, appunto nel merito, cosicché la parteavrebbe dovuto impugnare anche detta seconda ragione.In conclusione, sul primo motivo di ricorso il Collegio ritiene che debbaessere resa una valutazione di non decisività della declaratoria dinullità resa dalla Corte territoriale, atteso che questa ha poi esaminatoil merito della domanda: donde l’inammissibilità della doglianza.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 115, 116, 177,187, 188, 189 e 224 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 primor.g. 10347/2023ad. 13/05/2026, estensore: C. Vallepag. 3 di 7Numero registro generale 10347/2023Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 21857/2026Data pubblicazione 26/06/2026comma, n. 3 cod. proc. civ., per mancata ammissione delle istanzeistruttorie avanzate.I ricorrenti censurano la sentenza della Corte d’appello per avereanch’essa negato ingresso alle prove testimoniali da essi, quali attorie appellanti, ritualmente dedotte e calendate.Il secondo motivo è inammissibile, per mancato attingimento dellaratio di inammissibilità da mancata riproposizione di quelle istanzenelle conclusioni di primo grado.

Sul punto, invero, alcuna concretacensura è stata mossa dalla difesa dei ricorrenti alla seguenteaffermazione della Corte territoriale, resa alla pag. 22, primocapoverso: «Si osserva, infine, che le istanze istruttorie debbonointendersi rinunciate e non riproponibili con la presenteimpugnazione, in quanto non sono state riproposte nelle conclusionidefinitive rassegnate davanti al Giudice di primo grado (cfr. in talsenso, da ultimo, Cass. sentenza n. 33103/2021)».La Corte territoriale ha, peraltro, deciso conformemente allagiurisprudenza di questa Corte, di cui costituisce espressione larichiamata sentenza, che ha affermato, in motivazione, che «la parteche si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie hal’onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni,senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi,poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e nonpotranno essere riproposte in sede di impugnazione.

Tale principiodeve essere esteso anche all’ipotesi in cui sia stato il giudice di appelloa non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loromancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude ladeducibilità del vizio scaturente dall’asserita illegittimità del diniegoquale motivo di ricorso per cassazione (tra le varie, Sez. 2 -, Sentenzan. 5741 del 27/02/2019 Rv. 652770; v. anche Sez. 2 , Ordinanza n.15029 del 31/05/2019 Rv. 654190, Sez. 3 -, Ordinanza n. 19352 delr.g. 10347/2023ad. 13/05/2026, estensore: C. Vallepag. 4 di 7Numero registro generale 10347/2023Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 21857/2026Data pubblicazione 26/06/202603/08/2017 Rv. 645492; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3229 del05/02/2019 Rv. 653001).».La suddetta affermazione decisoria non risulta idoneamenteimpugnata dalla parte e, pertanto, il secondo motivo di ricorso deveessere dichiarato inammissibile.3.

Con il terzo motivo viene dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., pererrata percezione del contenuto oggettivo della prova.I ricorrenti censurano la mancata valutazione, a parte dei giudici dimerito, del compendio documentale, costituito da distinte di assegniconsegnati al [OSCURATO:PERSONA] da parte dei ricorrenti e delle relativequietanze rilasciate dal [OSCURATO:PERSONA].Il terzo motivo è inammissibile, in quanto solo formalmente (ossianell’intestazione) richiama il travisamento in senso tecnico della prova(sul quale, peraltro, non sarebbero comunque attinte le ragioni dieventuale ammissibilità di cui a Sez.

U 29/05/2024 n. 14995, nellaaccezione di cui a Sez.

U 05/03/2024 n. 5792), ma in concreto chiedeuna diversa valutazione, nel senso della loro conducenza, delcomplesso delle risultanze istruttorie e, in particolare, dei documenti,ossia ricevute di pagamento e matrici, ritenuti - in modo tutt’altro cheimplausibile - inammissibili o quantomeno inconducenti, dai giudici dimerito, per essere tutti privi di data certa.Questa Corte ha, reiteratamente affermato, e intende in questa sedeconfermare, che la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. è configurabile esclusivamente nei casi in cui il giudice abbia postoa fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ovveroabbia attribuito efficacia legale a prove prive di tale valore, ovveroancora abbia disatteso il principio del libero convincimento nei limitinormativi.

Nel caso di specie, i ricorrenti non deducono alcuna dellepredette ipotesi, ma si limita a contestare la valutazione del materialeistruttorio operata dalla Corte territoriale, lamentando una diversar.g. 10347/2023ad. 13/05/2026, estensore: C. Vallepag. 5 di 7Numero registro generale 10347/2023Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 21857/2026Data pubblicazione 26/06/2026lettura delle risultanze documentali e di quelle testimoniali.

Talecensura si risolve, dunque, in una richiesta di riesame del meritoprobatorio, inammissibile in sede di legittimità (si veda, per tutte:Cass. 10/06/2016 n. 11892).

Peraltro, anche la critica relativa allamancanza di un corretto ragionamento presuntivo non coglie nelsegno atteso che (Cass. 13/02/2020 n. 3541) in sede di legittimità èpossibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. soloallorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice dimerito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gliindizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntivaoppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e nonconcordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fattocontroverso.4.

In conclusione, tutte le censure, di cui ai tre motivi del ricorso, sonoinammissibili.5.

Il ricorso è dichiarato inammissibile ad eccezione che nei confronti didella relativa accettazione, deve dichiararsi, ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ., l’estinzione del giudizio.6.

Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti in solido etenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valoredella controversia, sono liquidate come in dispositivo ad eccezione chenei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il quale nulla deve disporsi,controparte.7.

Non sussistono i presupposti, stante la già avvenuta espunzione ingrado d’appello della relativa statuizione, per la condanna ai sensidell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. atteso che la condottaprocessuale dei ricorrenti, sebbene ritenuta infondata, non appareconnotata da evidente mala fede nella proposizione e coltivazionedelle azioni giudiziarie come ritenuto da questa Corte (Cass. n. 19948r.g. 10347/2023ad. 13/05/2026, estensore: C. Vallepag. 6 di 7Numero registro generale 10347/2023Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 21857/2026Data pubblicazione 26/06/2026del 12/07/2023) secondo la quale la responsabilità ex art. 96, commaterzo, cod. proc. civ., presuppone, sotto il profilo soggettivo, unaconcreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente,perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sécondotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata,dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale o residuale, alpari del correlato istituto dell’abuso del processo, giacché una suainterpretazione lata o quale automatica conseguenza dellasoccombenza contrasterebbe con i principi dell’art.24 Costituzione.8.

La decisione di inammissibilità dell’impugnazione comporta che deve2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, eccettuato [OSCURATO:PERSONA], dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, anorma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] edichiara inammissibile il ricorso proposto dagli altri originari ricorrenti.Condanna i ricorrenti, eccettuato [OSCURATO:PERSONA], in solido alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquidain Euro 24.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, in data 13/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. 10347/2023ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA], estensore: C. Vallepag. 7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DelfinoDamiano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LaurendiVincenza, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RuggieroMichele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocatoGianluca Meranda- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - intimato -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3644/2022 depositatail 17/11/2022;Numero registro generale 10347/2023Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 21857/2026Data pubblicazione 26/06/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del13/05/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. Gli attori, oggi ricorrenti, di cui in epigrafe, oltre [OSCURATO:PERSONA], cheha rinunciato agli atti in fase di appello, convenivano in giudizio,dinanzi al Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.chiedendone la condanna, in via principale, al risarcimento dei dannida loro patiti, per effetto dell’illecito commesso dal preposto, GiovanniCutrì, nell’ambito delle mansioni svolte per conto della convenuta,consistito nella ricezione, tra il 2005 ed il 2014, di ingenti somme, perl’importo complessivo di euro 2.644.655,34, senza la consegna dialcun contratto o documentazione relativa all’effettiva sottoscrizionedei contratti di investimento stipulati.2. La domanda venne rigettata in primo grado, con sentenza n. 8372 del15/12/2020, in quanto il Tribunale ritenne non provata la consegnadi denaro e comunque dichiarata la nullità della citazione ex art. 164,comma quarto, cod. proc. civ., dal momento che gli attori nonavevano specificato la natura delle proposte di investimentosottoscritte, le modalità e le circostanze di tempo e di luogo in cuisarebbero stati conclusi i relativi contratti di investimento.3. I soccombenti proposero impugnazione.4. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in fase d’appello.5. La sentenza del Tribunale è stata confermata, pressoché integralmentein appello, con la sentenza n. 3644 del 17/11/2022 della Corteterritoriale di Milano, che ha accolto l’impugnazione per la sola revocaper la condanna per lite temeraria e ha dichiarato l’estinzione delgiudizio per rinuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].6. Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso percassazione, affidato a tre motivi, i ricorrenti indicati in epigrafe.7. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.8. [OSCURATO:PERSONA], già contumace nelle fasi di merito, è rimasto intimato.r.g. 10347/2023ad. 13/05/2026, estensore: C. Vallepag. 2 di 7Numero registro generale 10347/2023Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 21857/2026Data pubblicazione 26/06/20269. Depositato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] atto di rinuncia, sia i rimanentiricorrenti che la controricorrente hanno depositato memoria perl’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio hatrattenuto il ricorso in decisione, con termine di sessanta giorni per ildeposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 164, quartocomma, e 183, sesto comma, n. 2 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per errata deduzione, daparte della Corte d’appello, circa l’incompletezza dell’atto introduttivoe della successiva memoria integrativa e per errata deduzionedell’intempestività del deposito della documentazione ricevuta dallaresistente ed attestante gli importi da questa riscossi. Il motivo siincentra sulla rilevanza, attribuita dalla Corte territoriale, alladichiarazione di nullità della citazione originaria. I ricorrenti chiedonola riforma della sentenza impugnata avendo essi, successivamente,con le memorie, provveduto all’integrazione della domanda.Il primo motivo è inammissibile, in quanto la conferma dell’originariastatuizione, resa dal Tribunale, di nullità della domanda, èinconferente, poiché la Corte territoriale ha poi conosciuto del meritodella causa, non arrestandosi alla valutazione di nullità resaoriginariamente e, seppure l’abbia confermata, ha poi reso anche unaaltrettanto valida statuizione, appunto nel merito, cosicché la parteavrebbe dovuto impugnare anche detta seconda ragione.In conclusione, sul primo motivo di ricorso il Collegio ritiene che debbaessere resa una valutazione di non decisività della declaratoria dinullità resa dalla Corte territoriale, atteso che questa ha poi esaminatoil merito della domanda: donde l’inammissibilità della doglianza.2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 115, 116, 177,187, 188, 189 e 224 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 primor.g. 10347/2023ad. 13/05/2026, estensore: C. Vallepag. 3 di 7Numero registro generale 10347/2023Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 21857/2026Data pubblicazione 26/06/2026comma, n. 3 cod. proc. civ., per mancata ammissione delle istanzeistruttorie avanzate.I ricorrenti censurano la sentenza della Corte d’appello per avereanch’essa negato ingresso alle prove testimoniali da essi, quali attorie appellanti, ritualmente dedotte e calendate.Il secondo motivo è inammissibile, per mancato attingimento dellaratio di inammissibilità da mancata riproposizione di quelle istanzenelle conclusioni di primo grado. Sul punto, invero, alcuna concretacensura è stata mossa dalla difesa dei ricorrenti alla seguenteaffermazione della Corte territoriale, resa alla pag. 22, primocapoverso: «Si osserva, infine, che le istanze istruttorie debbonointendersi rinunciate e non riproponibili con la presenteimpugnazione, in quanto non sono state riproposte nelle conclusionidefinitive rassegnate davanti al Giudice di primo grado (cfr. in talsenso, da ultimo, Cass. sentenza n. 33103/2021)».La Corte territoriale ha, peraltro, deciso conformemente allagiurisprudenza di questa Corte, di cui costituisce espressione larichiamata sentenza, che ha affermato, in motivazione, che «la parteche si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie hal’onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni,senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi,poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e nonpotranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principiodeve essere esteso anche all’ipotesi in cui sia stato il giudice di appelloa non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loromancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude ladeducibilità del vizio scaturente dall’asserita illegittimità del diniegoquale motivo di ricorso per cassazione (tra le varie, Sez. 2 -, Sentenzan. 5741 del 27/02/2019 Rv. 652770; v. anche Sez. 2 , Ordinanza n.15029 del 31/05/2019 Rv. 654190, Sez. 3 -, Ordinanza n. 19352 delr.g. 10347/2023ad. 13/05/2026, estensore: C. Vallepag. 4 di 7Numero registro generale 10347/2023Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 21857/2026Data pubblicazione 26/06/202603/08/2017 Rv. 645492; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3229 del05/02/2019 Rv. 653001).».La suddetta affermazione decisoria non risulta idoneamenteimpugnata dalla parte e, pertanto, il secondo motivo di ricorso deveessere dichiarato inammissibile.3. Con il terzo motivo viene dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., pererrata percezione del contenuto oggettivo della prova.I ricorrenti censurano la mancata valutazione, a parte dei giudici dimerito, del compendio documentale, costituito da distinte di assegniconsegnati al [OSCURATO:PERSONA] da parte dei ricorrenti e delle relativequietanze rilasciate dal [OSCURATO:PERSONA].Il terzo motivo è inammissibile, in quanto solo formalmente (ossianell’intestazione) richiama il travisamento in senso tecnico della prova(sul quale, peraltro, non sarebbero comunque attinte le ragioni dieventuale ammissibilità di cui a Sez. U 29/05/2024 n. 14995, nellaaccezione di cui a Sez. U 05/03/2024 n. 5792), ma in concreto chiedeuna diversa valutazione, nel senso della loro conducenza, delcomplesso delle risultanze istruttorie e, in particolare, dei documenti,ossia ricevute di pagamento e matrici, ritenuti - in modo tutt’altro cheimplausibile - inammissibili o quantomeno inconducenti, dai giudici dimerito, per essere tutti privi di data certa.Questa Corte ha, reiteratamente affermato, e intende in questa sedeconfermare, che la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. è configurabile esclusivamente nei casi in cui il giudice abbia postoa fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ovveroabbia attribuito efficacia legale a prove prive di tale valore, ovveroancora abbia disatteso il principio del libero convincimento nei limitinormativi. Nel caso di specie, i ricorrenti non deducono alcuna dellepredette ipotesi, ma si limita a contestare la valutazione del materialeistruttorio operata dalla Corte territoriale, lamentando una diversar.g. 10347/2023ad. 13/05/2026, estensore: C. Vallepag. 5 di 7Numero registro generale 10347/2023Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 21857/2026Data pubblicazione 26/06/2026lettura delle risultanze documentali e di quelle testimoniali. Talecensura si risolve, dunque, in una richiesta di riesame del meritoprobatorio, inammissibile in sede di legittimità (si veda, per tutte:Cass. 10/06/2016 n. 11892). Peraltro, anche la critica relativa allamancanza di un corretto ragionamento presuntivo non coglie nelsegno atteso che (Cass. 13/02/2020 n. 3541) in sede di legittimità èpossibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. soloallorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice dimerito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gliindizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntivaoppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e nonconcordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fattocontroverso.4. In conclusione, tutte le censure, di cui ai tre motivi del ricorso, sonoinammissibili.5. Il ricorso è dichiarato inammissibile ad eccezione che nei confronti didella relativa accettazione, deve dichiararsi, ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ., l’estinzione del giudizio.6. Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti in solido etenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valoredella controversia, sono liquidate come in dispositivo ad eccezione chenei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il quale nulla deve disporsi,controparte.7. Non sussistono i presupposti, stante la già avvenuta espunzione ingrado d’appello della relativa statuizione, per la condanna ai sensidell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. atteso che la condottaprocessuale dei ricorrenti, sebbene ritenuta infondata, non appareconnotata da evidente mala fede nella proposizione e coltivazionedelle azioni giudiziarie come ritenuto da questa Corte (Cass. n. 19948r.g. 10347/2023ad. 13/05/2026, estensore: C. Vallepag. 6 di 7Numero registro generale 10347/2023Numero sezionale 1739/2026Numero di raccolta generale 21857/2026Data pubblicazione 26/06/2026del 12/07/2023) secondo la quale la responsabilità ex art. 96, commaterzo, cod. proc. civ., presuppone, sotto il profilo soggettivo, unaconcreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente,perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sécondotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata,dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale o residuale, alpari del correlato istituto dell’abuso del processo, giacché una suainterpretazione lata o quale automatica conseguenza dellasoccombenza contrasterebbe con i principi dell’art.24 Costituzione.8. La decisione di inammissibilità dell’impugnazione comporta che deve2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, eccettuato [OSCURATO:PERSONA], dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, anorma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] edichiara inammissibile il ricorso proposto dagli altri originari ricorrenti.Condanna i ricorrenti, eccettuato [OSCURATO:PERSONA], in solido alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquidain Euro 24.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, in data 13/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. 10347/2023ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA], estensore: C. Vallepag. 7 di 7
Sentenza Cassazione n. 21857/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris