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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01435/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è generico in quanto privo di effettiva censura . ei confron i della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità di motivi s manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnat e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affe 'mazioni dE I provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, i. 34270 dE I 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c:: ,ndanna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ravore dell ì Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 02/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è generico in quanto privo di effettiva censura . ei confron i della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità di motivi s manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnat e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affe 'mazioni dE I provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, i. 34270 dE I 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c:: ,ndanna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ravore dell ì Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/1
Sentenza Cassazione n. 01435/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris