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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 45143/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposta alla misura dell'obbligo di presenta- zione alla PG, per un giorno alla settimana, in forza dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Agrigento, che ha così rinnodulato l'obbligo di presentazione per tre giorni alla settimana, imposto all'imputata con titolo cautelare genetico del 18/3/2022 per il reato di furto aggravato di energia elettrica; fatto per cui l'impu- tata con sentenza del 19.4.2022, all'esito di giudizio abbreviato, è stata condan- nata alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.

Con istanza al giudice procedente solo parzialmente accolta la Difesa aveva chiesto la revoca della predetta misura, deducendo la cessazione delle esigenze di cautela, per effetto delle seguenti sopravvenienze: 1) la definizione del processo in primo grado; 2) la scrupolosa osservanza della misura applicata; 3) il tempo decorso in misura del reato di cui all'articolo.

Il tribunale agrigentino, tuttavia, ha ritenuto solo di diminuire il numero dei giorni, ma di confermare la misura.

Avverso tale provvedimento ha proposto appello ex art. 310 cod. proc. pen. la Cammilleri, ma il Tribunale del Riesame di Palermo, con ordinanza del 25/5/2022, ha dichiarato inammissibile l'appello.

2. Ricorre la Cammilleri, a mezzo del proprio difensore di fiducia, dedu- cendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., la violazione dell'art. 581, lettera d, cod. proc. pen., poiché a suo giudizio l'appello proposto contro l'ordinanza di accoglimento parziale della richiesta di sostituzione di misura cautelare non era generico, poiché censurava detto provvedimento per violazione dell'art. 292, co. 2, let.

C) del codice di rito, non avendo il giudice espresso una motivazione sulle ragioni a sostegno della persistenza della misura.

Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.

3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Con istanza del 26/4/2022 l'odierna ricorrente ha sollecitato al tribunale agrigentino, giudice del procedimento, la revoca dell'ordinanza impositiva dell'ob- bligo di presentazione alla P.G. tutti i giorni, in considerazione della conclusione del giudizio di primo grado, della diligente osservanza delle prescrizioni (nei 22 giorni di vigenza) e del tempo decorso, in considerazione dell'attenuazione delle esigenze cautelari.

Il Tribunale agrigentino ha ritenuto che la cautela (ossia il pericolo di reci- diva, già a base del titolo genetico) fosse stata meramente attenuata dalla soprav- venuta definizione del giudizio in primo grado, così da ridurre la frequenza dell'ob- bligo di presentazione, ostando alla sua totale elisione, la recidiva specifica.

Irrile- vante, invece, a giudizio del Tribunale, risulta il tempo trascorso in misura, sic- come assai breve (dal marzo 2022).

Le argomentazioni dell'istanza erano ribadite in appello, ma il Tribunale del Riesame di Palermo dichiarava l'inammissibilità del gravame per genericità.

3. Orbene, anche in questa sede vengono proposte doglianze assoluta- mente generiche ed aspecifiche.

Per contro, la sequenza ed illustrazione degli atti consente di escludere qualsiasi carenza motivazionale, avendo il Tribunale in composizione monocratica (giudice della misura) specificamente dato una risposta alle richieste difensive senza nulla omettere e dunque risultando la doglianza proposta in appello sempli- cemente reiterativa, oltre che manifestamente infondata L'unico motivo proposto ai giudici dell'appello -come si legge nel provvedi- mento impugnato- si risolve, infatti, nella mera e pedissequa reiterazione delle deduzioni dell'istanza, senza alcun confronto logico-critico con le considerazioni poste dal primo Giudice a fondamento della propria ordinanza di rigetto.

Ciò laddove il nucleo centrale della motivazionale dell'ordinanza del tribu- nale agrigentino faceva leva sul contemperamento tra considerazione della reci- diva e definizione del primo grado di giudizio con la condanna alla pena detentiva di mesi otto di reclusione.

Si tratta di considerazioni che il motivo di appello ex art. 310 cod. proc. pen. -come si rileva ex actis- di fatto, ignora, per sviluppare un'accusa di omessa motivazione tanto generica, quanto, a sua volta, omissiva persino dell'analisi del contenuto dell'ordinanza.

Con motivazione logica e congrua il tribunale palermitano, evidenziato che che l'appellante non spiegava per quali ragioni il giudice della misura, con l'ordi- nanza impugnata, avesse violato l'art. 299 cod. proc. pen., evidenzia come il gra- vame sfuggisse all'ineludibile onere di confrontarsi con la connessione logico ar- gomentativa a base della ordinanza di rigetto, limitandosi ad agganciare la propria richiesta di riforma dell'ordinanza impugnata ad un apodittico e tautologico ri- chiamo ai dati dedotti nell'istanza originaria, così contravvenendo il disposto dell'art. 581 cod. proc. pen. 4.

Immune da vizi di legittimità, pertanto, appare l'operata declaratoria di inammissibilità.

La ricorrente pare ignorare che, a differenza del riesame, la cognizione del giudice d'appello cautelare, a differenza di quanto previsto per il riesame, quale mezzo totalmente devolutivo, è limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gra- vame e a quelli ad essi strettamente connessi, pur non essendo condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugnata Sez. 3, n. 28253 del 9/6/2010 B. Rv. 248135; Sez. 2, n. 18057 del 1/4/2014, Campana, Rv. 259712; Sez. 5, n. 30828 del 29/5/2014, Rv. 260484 L'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strut- turale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'in- dicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/1/2017, Cimino, Rv. 269098 Costituisce ius receptum che i motivi di appello contro le ordinanze in ma- teria di misure cautelari personali devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice del gravame.

Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013, Delle Fazio, Rv. 258664; Sez. 6, Sentenza n. 46025 del 24/09/2013, Ciciliano, Rv. 257448).

E, come ricorda correttamente il provvedi- mento impugnato, richiamando giurisprudenza consolidata di questa Corte, il re- quisito della specificità dei motivi, richiesto tassativamente dall'art. 581 cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non sola- mente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti de- terminati della decisione gravata, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono a base delle censure medesime, in modo da con- sentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato.

Conferente appare il richiamo a Sez.

Un., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 laddove si è precisato che i motivi di appello avverso i capi della sentenza devono essere fondati su argomenti strettamente e critica- mente collegati agli accertamenti del giudice a quo.Logico e immune da censure appare pertanto, l'aver ritenuto che, anche in sede di appello cautelare, quindi, la tautologica reiterazione del contenuto dell'i- stanza viziasse di genericità il relativo motivo e non potesse che rendere l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre la verifica di cui all'art.310 cod. proc. pen., ossia a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposta alla misura dell'obbligo di presenta- zione alla PG, per un giorno alla settimana, in forza dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Agrigento, che ha così rinnodulato l'obbligo di presentazione per tre giorni alla settimana, imposto all'imputata con titolo cautelare genetico del 18/3/2022 per il reato di furto aggravato di energia elettrica; fatto per cui l'impu- tata con sentenza del 19.4.2022, all'esito di giudizio abbreviato, è stata condan- nata alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. Con istanza al giudice procedente solo parzialmente accolta la Difesa aveva chiesto la revoca della predetta misura, deducendo la cessazione delle esigenze di cautela, per effetto delle seguenti sopravvenienze: 1) la definizione del processo in primo grado; 2) la scrupolosa osservanza della misura applicata; 3) il tempo decorso in misura del reato di cui all'articolo. Il tribunale agrigentino, tuttavia, ha ritenuto solo di diminuire il numero dei giorni, ma di confermare la misura. Avverso tale provvedimento ha proposto appello ex art. 310 cod. proc. pen. la Cammilleri, ma il Tribunale del Riesame di Palermo, con ordinanza del 25/5/2022, ha dichiarato inammissibile l'appello. 2. Ricorre la Cammilleri, a mezzo del proprio difensore di fiducia, dedu- cendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., la violazione dell'art. 581, lettera d, cod. proc. pen., poiché a suo giudizio l'appello proposto contro l'ordinanza di accoglimento parziale della richiesta di sostituzione di misura cautelare non era generico, poiché censurava detto provvedimento per violazione dell'art. 292, co. 2, let. C) del codice di rito, non avendo il giudice espresso una motivazione sulle ragioni a sostegno della persistenza della misura. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Con istanza del 26/4/2022 l'odierna ricorrente ha sollecitato al tribunale agrigentino, giudice del procedimento, la revoca dell'ordinanza impositiva dell'ob- bligo di presentazione alla P.G. tutti i giorni, in considerazione della conclusione del giudizio di primo grado, della diligente osservanza delle prescrizioni (nei 22 giorni di vigenza) e del tempo decorso, in considerazione dell'attenuazione delle esigenze cautelari. Il Tribunale agrigentino ha ritenuto che la cautela (ossia il pericolo di reci- diva, già a base del titolo genetico) fosse stata meramente attenuata dalla soprav- venuta definizione del giudizio in primo grado, così da ridurre la frequenza dell'ob- bligo di presentazione, ostando alla sua totale elisione, la recidiva specifica. Irrile- vante, invece, a giudizio del Tribunale, risulta il tempo trascorso in misura, sic- come assai breve (dal marzo 2022). Le argomentazioni dell'istanza erano ribadite in appello, ma il Tribunale del Riesame di Palermo dichiarava l'inammissibilità del gravame per genericità. 3. Orbene, anche in questa sede vengono proposte doglianze assoluta- mente generiche ed aspecifiche. Per contro, la sequenza ed illustrazione degli atti consente di escludere qualsiasi carenza motivazionale, avendo il Tribunale in composizione monocratica (giudice della misura) specificamente dato una risposta alle richieste difensive senza nulla omettere e dunque risultando la doglianza proposta in appello sempli- cemente reiterativa, oltre che manifestamente infondata L'unico motivo proposto ai giudici dell'appello -come si legge nel provvedi- mento impugnato- si risolve, infatti, nella mera e pedissequa reiterazione delle deduzioni dell'istanza, senza alcun confronto logico-critico con le considerazioni poste dal primo Giudice a fondamento della propria ordinanza di rigetto. Ciò laddove il nucleo centrale della motivazionale dell'ordinanza del tribu- nale agrigentino faceva leva sul contemperamento tra considerazione della reci- diva e definizione del primo grado di giudizio con la condanna alla pena detentiva di mesi otto di reclusione. Si tratta di considerazioni che il motivo di appello ex art. 310 cod. proc. pen. -come si rileva ex actis- di fatto, ignora, per sviluppare un'accusa di omessa motivazione tanto generica, quanto, a sua volta, omissiva persino dell'analisi del contenuto dell'ordinanza. Con motivazione logica e congrua il tribunale palermitano, evidenziato che che l'appellante non spiegava per quali ragioni il giudice della misura, con l'ordi- nanza impugnata, avesse violato l'art. 299 cod. proc. pen., evidenzia come il gra- vame sfuggisse all'ineludibile onere di confrontarsi con la connessione logico ar- gomentativa a base della ordinanza di rigetto, limitandosi ad agganciare la propria richiesta di riforma dell'ordinanza impugnata ad un apodittico e tautologico ri- chiamo ai dati dedotti nell'istanza originaria, così contravvenendo il disposto dell'art. 581 cod. proc. pen. 4. Immune da vizi di legittimità, pertanto, appare l'operata declaratoria di inammissibilità. La ricorrente pare ignorare che, a differenza del riesame, la cognizione del giudice d'appello cautelare, a differenza di quanto previsto per il riesame, quale mezzo totalmente devolutivo, è limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gra- vame e a quelli ad essi strettamente connessi, pur non essendo condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugnata Sez. 3, n. 28253 del 9/6/2010 B. Rv. 248135; Sez. 2, n. 18057 del 1/4/2014, Campana, Rv. 259712; Sez. 5, n. 30828 del 29/5/2014, Rv. 260484 L'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strut- turale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'in- dicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, n. 9432 del 12/1/2017, Cimino, Rv. 269098 Costituisce ius receptum che i motivi di appello contro le ordinanze in ma- teria di misure cautelari personali devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Sez. 6, n. 47546 del 01/10/2013, Delle Fazio, Rv. 258664; Sez. 6, Sentenza n. 46025 del 24/09/2013, Ciciliano, Rv. 257448). E, come ricorda correttamente il provvedi- mento impugnato, richiamando giurisprudenza consolidata di questa Corte, il re- quisito della specificità dei motivi, richiesto tassativamente dall'art. 581 cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non sola- mente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti de- terminati della decisione gravata, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono a base delle censure medesime, in modo da con- sentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato. Conferente appare il richiamo a Sez. Un., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 laddove si è precisato che i motivi di appello avverso i capi della sentenza devono essere fondati su argomenti strettamente e critica- mente collegati agli accertamenti del giudice a quo.Logico e immune da censure appare pertanto, l'aver ritenuto che, anche in sede di appello cautelare, quindi, la tautologica reiterazione del contenuto dell'i- stanza viziasse di genericità il relativo motivo e non potesse che rendere l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre la verifica di cui all'art.310 cod. proc. pen., ossia a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
Sentenza Cassazione n. 45143/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris