Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:594
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 15 settembre 2011 (
1
)
Causa C‑409/10
[OSCURATO:PERSONA]Hafen
contro
[OSCURATO:PERSONA]H
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania)]
«Politica commerciale comune – [OSCURATO:PERSONA] di partenariato ACP/UE di Cotonou – Regime preferenziale per prodotti originari dei paesi ACP – Esportazione di prodotti tessili originari della Cina dalla Giamaica verso l’Unione europea – Origine non preferenziale delle merci – Controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 – Cooperazione – Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e autorità giamaicane – Recupero di dazi all’importazione – Art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Onere della prova – Legittimo affidamento»
I –
Introduzione
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 32 del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’Allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA]
di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in prosieguo: gli «Stati ACP»),
da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») (
2
), relativo alla verifica delle prove dell’origine di prodotti originari di uno Stato ACP, e sulle norme in materia di legittimo
affidamento contenute nell’art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce
un codice doganale comunitario (in prosieguo: il «codice doganale») (
3
).
II –
Contesto normativo
2.
L’[OSCURATO:PERSONA] prevede che durante un periodo preparatorio alcuni prodotti, fra cui i prodotti tessili, originari degli Stati ACP
sono ammessi all’importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d’effetto equivalente (
4
).
3.
[OSCURATO:PERSONA] n. 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA] è relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi
di cooperazione amministrativa. L’art. 2 del [OSCURATO:PERSONA] (
5
) così recita:
«1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’allegato V, relative alla cooperazione commerciale, si considerano originari
degli Stati ACP i seguenti prodotti:
a) i prodotti interamente ottenuti negli Stati ACP ai sensi dell’articolo 3 del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti negli Stati ACP in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sui loro territori, a condizione
che detti materiali siano stati oggetto negli Stati ACP di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo
4 del presente protocollo. (…)».
4.
L’art. 14 del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA] (
6
) dispone quanto segue:
«1. Perché i prodotti originari degli Stati ACP importati nella Comunità possano beneficiare delle disposizioni dell’allegato
V, si devono presentare i seguenti documenti:
a) un certificato di circolazione EUR.1, (…)».
5.
L’art. 15 del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA], intitolato «Procedura di rilascio dei certificati di circolazione
EUR.1» così recita:
«1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta
compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
(…)
3. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi
momento, su richiesta delle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione
EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri requisiti
di cui al presente protocollo.
(…)».
6.
L’art. 28 del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA], intitolato «Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti
giustificativi», dispone quanto segue:
«L’esportatore che chiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di
cui all’articolo 15, paragrafo 3».
7.
L’art. 32 del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA] (
7
), intitolato «Verifica delle prove dell’origine», così recita:
«1. Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del
paese di importazione abbiano fondati motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti
in questione o dell’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d’importazione rispediscono
alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata,
nonché la dichiarazione su fattura, o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un’inchiesta.
A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare
la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere
qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano
opportune.
(…)
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando
chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati ACP
o di uno dei paesi di cui all’articolo 6 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
(…)
7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle
disposizioni del presente protocollo, lo Stato ACP effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le inchieste
necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire
siffatte violazioni. A tal fine, lo Stato ACP può invitare la Comunità a partecipare a dette inchieste».
8.
L’art. 220 del codice doganale prevede quanto segue:
«1. Quando l’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli articoli
218 e 219 o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi
da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale si è resa
conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione
a posteriori). Questo termine può essere prorogato conformemente all’articolo 219.
2. Eccetto i casi di cui all’articolo 217, paragrafo 1, secondo e terzo comma, non si procede alla contabilizzazione a posteriori
quando:
(a) (…)
(b) l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente
essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa
in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.
Quando la posizione preferenziale di una merce è stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge
le autorità di un paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato, ove esso si riveli inesatto, costituisce,
ai sensi del primo comma, un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto.
Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore in tal senso se il certificato si basa su una situazione
fattuale inesatta riferita dall’esportatore, salvo se, in particolare, è evidente che le autorità che hanno rilasciato il
certificato erano informate o avrebbero ragionevolmente dovuto essere informate che le merci non avevano diritto al regime
preferenziale.
La buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali
in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.
Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la [OSCURATO:PERSONA] europea abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’[Unione europea] un avviso in cui sono segnalati fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale
da parte del paese beneficiario;
(c) le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato dispensano l’autorità doganale dal contabilizzare a posteriori
importi di dazi inferiori ad una determinata somma».
III –
Causa principale e questioni pregiudiziali
9.
L’[OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») appartiene ad un gruppo avente sede sociale ad [OSCURATO:PERSONA] che ha
fondato aziende in Giamaica in cui, da materiali originari della Repubblica popolare cinese (in prosieguo: la «Cina»), vengono
fabbricati prodotti tessili, poi esportati nell’Unione. Nel 2002 l’[OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto da una di tali imprese giamaicane, la
ARH [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: l’«ARH»), diverse spedizioni di prodotti tessili che ha fatto immettere in libera pratica
nell’Unione, indicando la Giamaica come paese di origine e presentando i corrispondenti certificati di circolazione EUR.1
con un dazio «nullo» ai sensi dell’[OSCURATO:PERSONA].
10.
In base all’ordinanza di rinvio, nel contesto di una missione della [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio europeo per la lotta antifrode –
OLAF) in Giamaica nel marzo 2005, organizzata a seguito di sospette irregolarità, venivano controllati tutti i certificati
di circolazione emessi fra il 2002 e il 2004. In occasione del controllo veniva accertato che gli esportatori giamaicani (fra
cui l’ARH) avevano violato le disposizioni dell’[OSCURATO:PERSONA], atteso che i prodotti esportati non erano fabbricati esclusivamente
– come richiesto dai requisiti di origine – con filati di origine cinese, bensì la maggior parte o tutte le merci esportate
nell’Unione erano prodotte con articoli di maglieria finiti provenienti dalla Cina o erano riesportazioni di prodotti tessili
finiti provenienti dalla Cina. In considerazione di modiche forniture di filati provenienti dalla Cina, alcune delle merci
esportate nell’Unione avrebbero potuto essere state prodotte con questi filati; non si era potuto tuttavia dimostrare l’esatta
entità dei prodotti così realizzati dagli esportatori. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli esportatori giamaicani avrebbero effettuato
dichiarazioni false circa l’origine delle merci esportate nell’Unione nelle loro domande di rilascio dei certificati di circolazione
EUR.1, cosa che, a causa delle modalità professionali con cui è stata celata l’origine delle merci, sarebbe stata difficilmente
identificabile dalle autorità giamaicane. L’amministrazione doganale giamaicana ne avrebbe concluso che i certificati di circolazione
delle merci emessi, sebbene autentici, non fossero corretti relativamente all’origine certificata delle merci, e dunque non
fossero validi. La squadra di ispettori, tuttavia, le avrebbe riconosciuto di avere agito in buona fede e con la dovuta diligenza.
11.
Il 23 marzo 2005 era stato redatto un verbale sugli accertamenti degli ispettori e sulle conclusioni che ne erano state tratte,
sottoscritto dai componenti della missione nonché, per il governo giamaicano, dal Segretario permanente del Ministero degli
Affari esteri e del Commercio estero.
12.
L’[OSCURATO:PERSONA]Hafen procedeva al recupero dei dazi relativi alle importazioni.
13.
A seguito di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] diretto contro il suddetto recupero, dopo un procedimento di opposizione nei riguardi delle
autorità doganali dall’esito negativo, il [OSCURATO:PERSONA] annullava l’avviso di accertamento e statuiva che l’invalidità
dei certificati di circolazione presentati per le importazioni non era stata dichiarata in modo efficace. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], i certificati di circolazione non dovrebbero essere considerati invalidi, atteso che il risultato del controllo a
posteriori degli stessi non sarebbe fondato – come prescritto dall’art. 32 del protocollo n. 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA]
– su una richiesta di controllo indirizzata all’autorità doganale giamaicana e sulle indagini della stessa, bensì sulle indagini
degli ispettori dell’Unione (OLAF). Il verbale del 23 marzo 2005 era stato redatto su carta intestata della [OSCURATO:PERSONA] europea
e recava il titolo «Conclusioni della missione di controllo»; non si sarebbe, pertanto, trattato di conclusioni del governo
giamaicano, quantunque il verbale sia stato controfirmato da un segretario del Ministero degli Affari esteri e del Commercio
estero.
14.
Il giudice del rinvio propende invece per considerare conformi all’art. 32 del protocollo n. 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA]
il controllo a posteriori dei certificati di circolazione emessi in Giamaica e il risultato ottenuto. Le indagini per verificare
se le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] n. 1 siano state rispettate possono essere effettuate dal paese di esportazione di propria
iniziativa o su richiesta dell’Unione (art. 32, n. 7, del [OSCURATO:PERSONA] n. 1). Tale richiesta può essere effettuata anche dalla
[OSCURATO:PERSONA] (OLAF). La missione dell’Unione in Giamaica è stata effettuata dall’OLAF al fine di coordinare le indagini sulle
irregolarità iniziate in nove Stati membri, su invito del Ministero degli Affari esteri e del Commercio estero giamaicano
nel contesto della cooperazione amministrativa e tecnica. Nemmeno il fatto che le indagini siano state condotte essenzialmente
dalla [OSCURATO:PERSONA] (OLAF) e che l’amministrazione doganale giamaicana, a tale riguardo, abbia fornito semplicemente un aiuto
potrebbe opporsi ad un’efficace dichiarazione di invalidità dei certificati di circolazione EUR.1 da parte delle autorità
giamaicane.
15.
Nel caso in cui i certificati di circolazione EUR.1 vengano dichiarati invalidi sulla base di un controllo a posteriori conforme
al [OSCURATO:PERSONA] n. 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio ritiene che siano soddisfatti i requisiti di cui all’art. 220,
n. 1, del codice doganale e che, contrariamente alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], esistano dubbi circa la possibilità
per la ricorrente di invocare il legittimo affidamento ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale. Secondo
il [OSCURATO:PERSONA] il risultato del controllo a posteriori non riguarderebbe certificati di circolazione concreti, e
dunque nemmeno quelli emessi per le importazioni dell’[OSCURATO:PERSONA], dal momento che una determinata, seppur modesta, quantità di
filato di origine cinese sarebbe stata lavorata in Giamaica, per cui sarebbe quanto meno possibile che le merci importate
dall’[OSCURATO:PERSONA] nella specie fossero conformi ai requisiti relativi all’origine.
16.
Il giudice del rinvio ritiene inoltre che l’opinione del giudice di merito, secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] potrebbe comunque invocare
il legittimo affidamento ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale, giacché dai risultati delle inchieste
degli ispettori non si evincerebbe che i certificati di circolazione inesatti fossero basati su informazioni false fornite
dall’esportatore, sia fondata su un’interpretazione del diritto dell’Unione che dà adito a dubbi.
17.
In tale contesto, il 29 giugno 2010 il [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1. Se sia conforme all’art. 32 del [OSCURATO:PERSONA] n. 1 relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi
di cooperazione amministrativa [accluso all’allegato V] dell’[OSCURATO:PERSONA] di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa,
dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
europea effettui sostanzialmente in prima persona, nel paese di esportazione, seppure con l’aiuto delle autorità locali, il
controllo a posteriori delle prove dell’origine fornite e se, qualora i risultati del controllo della [OSCURATO:PERSONA] così ottenuti
risultino da un verbale controfirmato da un rappresentante del governo del paese di esportazione, questi possano essere considerati
come risultati del controllo ai sensi della suddetta disposizione.
2. Qualora la prima questione debba essere risolta affermativamente: se, in un caso come quello di cui alla causa principale,
in cui i certificati preferenziali rilasciati per un determinato periodo siano stati dichiarati non validi dal paese di esportazione
poiché, a seguito di un controllo a posteriori, non sia stato possibile confermare l’origine delle merci pur non potendosi
escludere che talune merci da esportare fossero conformi ai requisiti relativi all’origine, il debitore dei dazi possa fare
valere il legittimo affidamento richiamandosi all’art. 220, n. 2, lett. b), secondo e terzo comma, del regolamento (CEE) del
Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, adducendo la possibilità che i certificati
preferenziali presentati nel suo caso fossero corretti e che, pertanto, fossero basati su una situazione fattuale esatta riferita
dall’esportatore».
IV –
Procedimento dinanzi alla Corte
18.
Hanno presentato osservazioni scritte l’[OSCURATO:PERSONA], i governi italiano e ceco, nonché la [OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]
hanno presentato osservazioni scritte all’udienza che si è svolta il 7 luglio 2011.
V –
Valutazione
A –
La prima questione
19.
La prima questione del giudice del rinvio verte sul grado di coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA]/Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF) nei controlli a posteriori della prova dell’origine dei prodotti tessili oggetto della causa principale e
sulla questione se il rapporto o verbale relativo alla missione della [OSCURATO:PERSONA] (
8
) svolta in Giamaica del 23 marzo 2005, riportato su carta intestata della [OSCURATO:PERSONA] europea/Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF) e controfirmato, in primo luogo, dal segretario permanente del Ministero degli Affari esteri e del Commercio
estero per conto del governo giamaicano e, in secondo luogo, da numerose altre parti per conto della [OSCURATO:PERSONA] europea/Ufficio
europeo per la lotta antifrode (OLAF) (in prosieguo: il «verbale»), sia conforme all’art. 32 del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato
V dell’[OSCURATO:PERSONA]. Come emerge chiaramente dall’ordinanza di rinvio e dal fascicolo dinanzi alla Corte, questi dubbi sono insorti
con riguardo alla legittimità del controllo a posteriori della prova dell’origine delle spedizioni di prodotti tessili oggetto
della causa principale e alla legittimità della dichiarazione di invalidità dei certificati di circolazione EUR.1 relativi
ai suddetti prodotti tessili.
20.
In base all’[OSCURATO:PERSONA], i prodotti tessili originari della Giamaica beneficiano del trattamento preferenziale e sono di conseguenza
esenti da dazi doganali all’importazione nell’Unione dietro presentazione, tra l’altro, di un certificato di circolazione
EUR.1 (
9
). [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA] definisce la nozione di «prodotti originari» e crea un sistema di cooperazione
amministrativa, fra gli altri, tra l’Unione e i suoi Stati membri e gli Stati ACP. Tale sistema poggia, al contempo, sulla
ripartizione dei compiti e sulla fiducia reciproca tra le autorità dello Stato membro interessato e quelle dello Stato ACP
in questione (
10
).
21.
Ai sensi dell’art. 15 del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA], la responsabilità per il rilascio di un certificato di
circolazione EUR.1 e per la verifica dell’origine dei prodotti tessili oggetto della causa principale incombe alle autorità
giamaicane. Le autorità dello Stato membro di importazione devono accettare la validità dei certificati di circolazione EUR.1
che attestano l’origine giamaicana dei prodotti tessili (
11
). Inoltre, è sulle autorità giamaicane che, ai sensi dell’art. 32 del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA], grava la
responsabilità del controllo a posteriori del rispetto delle regole in materia di origine. Anche le conclusioni tratte dalle
autorità giamaicane in sede di controllo a posteriori s’impongono alle autorità dello Stato membro d’importazione (
12
). È pertanto evidente che, conformemente al [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA], sono le autorità dello Stato ACP di
esportazione, e non la [OSCURATO:PERSONA] o gli Stati membri di importazione, ad essere considerate nella posizione migliore per
verificare direttamente le circostanze che condizionano l’origine delle merci in questione (
13
).
22.
Ai sensi dell’art. 32, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA], il controllo a posteriori delle prove dell’origine
è effettuato a campione o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano fondati motivi di dubitare
dell’autenticità, tra l’altro, del carattere originario delle merci. Inoltre, ai sensi dell’art. 32, n. 5, del [OSCURATO:PERSONA]
1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA], i risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che
lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione possono essere considerati
originari degli Stati ACP.
23.
L’art. 32, n. 7, del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA] prevede una procedura ulteriore sia per individuare sia per
prevenire le violazioni del [OSCURATO:PERSONA] stesso. Le indagini debbono essere svolte ai sensi dell’art. 32, n. 7, sulla base di
qualunque informazione disponibile da cui emergano indizi di violazione delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato
V dell’[OSCURATO:PERSONA] (
14
). Inoltre, come emerge chiaramente dall’art. 32, n. 7, lo Stato ACP ha il diritto di effettuare di propria iniziativa le inchieste
o di disporre affinché siano effettuate per suo conto allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. Oltre a ciò,
in base alla medesima disposizione, lo Stato ACP può invitare l’Unione a partecipare a dette inchieste.
24.
L’art. 32, n. 7, del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA] non contiene alcuna disposizione relativa alla forma in cui
i risultati delle indagini così effettuate debbono essere presentati al fine di vincolare le autorità dello Stato membro di
importazione. Ritengo pertanto che, ai fini della possibilità, per le autorità dello Stato membro di importazione, di agire
in giudizio per il recupero di dazi doganali, non si possa esigere alcuna forma particolare in circostanze di questo tipo (
15
). Il fatto che non esistano specifici requisiti formali non significa, tuttavia, che i risultati non debbano rispettare un
certo livello minimo per vincolare le autorità dello Stato membro di importazione. Pertanto, anche se neppure l’art. 32, n. 5,
del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA] stabilisce la forma specifica con cui le autorità che chiedono il controllo
ai sensi di tale disposizione debbono essere informate dei risultati del controllo in parola, è necessario che tali risultati
indichino chiaramente, tra l’altro, se i prodotti di cui trattasi possano essere considerati come prodotti originari di uno
Stato ACP. A mio avviso, l’art. 32, n. 7, dev’essere interpretato nel senso che impone un analogo obbligo di chiarezza nell’interesse
della certezza del diritto e della reciproca cooperazione (
16
).
25.
Sono del parere che le autorità di uno Stato membro di importazione possano esigere il pagamento di dazi sulla base di indagini
effettuate da soggetti terzi diversi dalle autorità di uno Stato ACP, conformemente all’art. 32, n. 7, del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato
V dell’[OSCURATO:PERSONA], soltanto nel caso in cui dai risultati delle indagini emergano chiari indizi del fatto che i prodotti di cui
trattasi non si possono considerare come originari dello Stato ACP e detto Stato ammetta inequivocabilmente per iscritto di
aver fatto propri tali risultati. Il riconoscimento o l’approvazione per iscritto dovrebbero, a mio parere, essere datati
e firmati per conto dello Stato ACP.
26.
Per quanto riguarda le circostanze della causa principale, ritengo che, ai sensi del disposto dell’art. 32, n. 7, del [OSCURATO:PERSONA] 1
dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA], sia irrilevante il fatto che la [OSCURATO:PERSONA]/OLAF abbia effettuato di propria iniziativa il controllo
a posteriori della prova dell’origine giamaicana, seppur con l’assistenza delle autorità di detto Stato, purché la Giamaica
abbia disposto affinché la [OSCURATO:PERSONA]/OLAF effettuasse tali indagini e tale Stato abbia fatto propri i risultati delle stesse.
27.
Stando al verbale, l’OLAF ha effettuato una missione comunitaria di cooperazione amministrativa e tecnica in Giamaica «su
invito del Ministero giamaicano degli Affari esteri e del Commercio estero», «al fine di verificare le rilevanti esportazioni
dalla Giamaica verso la Comunità». Come affermato nel verbale, il «Ministero degli Affari esteri e del Commercio estero, il
[OSCURATO:PERSONA] [Ufficio dogane giamaicano], il [OSCURATO:PERSONA] [Ente di intervento giamaicano] e la [OSCURATO:PERSONA]
(JAMPRO) hanno prestato piena collaborazione al processo di controllo, conformemente al [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’[OSCURATO:PERSONA] di Cotonou».
Inoltre, «[i] rappresentanti del Ministero degli Affari esteri e del Commercio estero e le autorità della zona franca interessata
hanno accompagnato il gruppo comunitario nelle visite ai locali delle imprese». Nel verbale si afferma poi che le conclusioni
derivanti dai suddetti controlli sono state tratte dai rappresentanti del governo giamaicano e dell’OLAF. Faccio poi notare
che, oltre ad un resoconto dei «controlli congiunti» (
17
) e delle conclusioni congiunte che ne sono scaturite, nel verbale si afferma che «[i]l [OSCURATO:PERSONA] giamaicano conclude
pertanto che i certificati di circolazione EUR.1 emessi dal 1° gennaio 2002 sino ad oggi relativamente alle spedizioni oggetto
delle presenti indagini sono autentici, ma non corretti relativamente all’origine delle merci interessate e, dunque, non validi».
28.
Pertanto, dal suddetto verbale, fatta salva la verifica del giudice del rinvio, risulterebbe che la Giamaica aveva disposto
affinché l’OLAF effettuasse le indagini in parola e le autorità giamaicane partecipassero in qualche misura a tali indagini,
facendo pienamente propri alla fine i risultati di queste ultime. Inoltre, fatta salva la verifica del giudice del rinvio,
sembra che le autorità doganali giamaicane abbiano inequivocabilmente affermato che i certificati di circolazione EUR.1 emessi
dal 1° gennaio 2002 al 23 marzo 2005 relativamente alle spedizioni di prodotti tessili oggetto della causa principale erano
invalidi.
29.
Il verbale era stato firmato per conto del governo giamaicano dal Segretario permanente del Ministero degli Affari esteri
e del Commercio estero. Il fatto che sia stato firmato anche da numerosi altri soggetti per la [OSCURATO:PERSONA] europea/Ufficio
europeo per la lotta antifrode (OLAF) e per gli Stati membri, e che fosse redatto su carta intestata della [OSCURATO:PERSONA] europea/Ufficio
europeo per la lotta antifrode (OLAF), a mio avviso non sminuisce né inficia in alcun modo l’autorità della firma del verbale
da parte del Segretario permanente del Ministero degli Affari esteri e del Commercio estero per conto del governo giamaicano.
30.
Faccio inoltre notare che l’[OSCURATO:PERSONA] ha anche sostenuto che il Segretario permanente del Ministero degli Affari esteri e del
Commercio estero ha utilizzato i suoi poteri ultra vires, secondo il diritto giamaicano (
18
). Nell’ordinanza di rinvio non esistono indizi del fatto che il Segretario permanente abbia agito oltre i limiti della propria
competenza e che non avesse l’autorità per vincolare la Giamaica riguardo al contenuto del verbale. Inoltre, considerato che
l’art. 32, n. 7, del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA] non fa alcun riferimento ad un organo o entità particolari
e si limita a parlare di Stato ACP, il problema di quale organo o entità statale possa vincolare lo Stato ACP ai sensi di
tale disposizione costituisce quindi un problema che dev’essere risolto in base al diritto di tale Stato e non un problema
di diritto dell’Unione (
19
). Nel caso in cui le autorità di uno Stato membro abbiano riscosso dazi sulla base di un documento, firmato da un soggetto
che con evidenza era legittimato a vincolare lo Stato ACP, senza sapere, all’epoca della riscossione, che il firmatario aveva
agito ultra vires, tale riscossione a mio avviso è valida in base al diritto dell’Unione. È mio parere che ogni eventuale
risarcimento per tali presunti atti ultra vires dovrebbe essere richiesto in base alle leggi dello Stato ACP di cui trattasi.
31.
A mio avviso, e fatta salva la verifica del giudice nazionale, il verbale è sufficientemente esplicito nel suo contenuto e
nel modo in cui è presentato, tanto che non può esservi alcun legittimo dubbio riguardo alla posizione legale della Giamaica
e quindi delle autorità doganali giamaicane quanto all’invalidità dei certificati di circolazione EUR.1 di cui trattasi, nonché
riguardo ai fatti e alle circostanze che le hanno portate ad adottare tale posizione. Pertanto, ritengo che il principio della
certezza del diritto sia stato rispettato. A mio parere, sarebbe dar prova di un formalismo eccessivo e si violerebbe il principio
della cooperazione reciproca se si richiedesse ad uno Stato ACP o alle sue autorità doganali di notificare direttamente alle
autorità doganali degli Stati membri tramite una particolare forma di documento gli esiti delle indagini effettuate ai sensi
dell’art. 32, n. 7, del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA]. Un simile approccio inutilmente rigido, non previsto dall’art. 32,
n. 7, del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA], metterebbe a repentaglio il sistema di cooperazione amministrativa, in
particolare, fra l’Unione e i suoi Stati membri e gli Stati ACP, istituito dal [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA].
32.
Ritengo pertanto che, conformemente all’art. 32, n. 7, del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] possa
effettuare un controllo a posteriori delle prove dell’origine in uno Stato ACP di esportazione, a patto che lo Stato ACP abbia
disposto affinché la [OSCURATO:PERSONA] effettuasse tale controllo a posteriori per suo conto o l’abbia invitata a farlo e sia specificato
chiaramente da tale Stato ACP, in un documento scritto, datato e firmato da un soggetto che con evidenza abbia il potere di
vincolare il detto Stato, che lo Stato ACP ha approvato e conseguentemente fatto propri i risultati di tali controlli. Questi
risultati possono essere comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA] alle autorità doganali dello Stato membro di importazione.
B –
La seconda questione
33.
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto alla Corte anche una seconda questione riguardo all’interpretazione dell’art. 220, n. 2, lett. b),
del codice doganale, nel caso di soluzione affermativa alla prima questione. Il problema sorge dal fatto che, considerato
che venivano fornite limitate quantità di filati dalla Cina, era possibile che parte delle merci esportate nell’Unione fossero
state prodotte a partire da tali filati e quindi fossero di origine giamaicana e avessero diritto al trattamento preferenziale.
Gli esportatori, però, non avevano la possibilità di dimostrare l’esatta quantità di merci prodotte in tal modo nel corso
dei controlli a posteriori. La seconda questione riguarda la portata del legittimo affidamento di cui beneficia un importatore
ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale, in mancanza di prove relative all’origine dei prodotti di cui
trattasi.
34.
Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], in mancanza di prova contraria, i certificati di circolazione EUR.1 dovrebbero essere considerati corretti
e basati su un resoconto esatto dei fatti da parte dell’esportatore. L’importatore può non essere debitore del dazio, ai sensi
dell’art. 220, n. 2, lett. b), secondo e terzo comma, del codice doganale, qualora l’origine dei prodotti non possa essere
confermata durante i controlli a posteriori e non si possa escludere che alcune delle merci esportate rispondevano alle regole
in materia di origine. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA]Hafen deve dimostrare che l’ARH ha effettuato dichiarazioni
erronee riguardo a ciascuna spedizione esportata. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’ARH non è stata negligente, in questo modo garantendo
che le autorità doganali non avrebbero potuto produrre le prove di cui trattasi. Le fabbriche dell’ARH erano state distrutte
da un uragano nel 2004. In un simile caso di forza maggiore, l’onere della prova continua a gravare sulle autorità doganali.
35.
[OSCURATO:PERSONA] ceco sostiene che in un caso come quello di cui alla causa principale, nel quale i certificati preferenziali rilasciati
da uno Stato di esportazione sono stati annullati perché l’origine dei prodotti non ha potuto essere confermata nel corso
dei controlli a posteriori, ma non si può escludere che alcune merci rispondano alle regole in materia di origine, il soggetto
tenuto a pagare il dazio può invocare il principio del legittimo affidamento, conformemente all’art. 220, n. 2, lett. b),
secondo e terzo comma, del codice doganale, soltanto se il giudice nazionale accerta che l’omessa identificazione dell’origine
dei prodotti non è dovuta ad una violazione, da parte dell’esportatore, dei propri obblighi e le autorità doganali non hanno
prodotto altre prove da cui risulti una presentazione errata dei fatti da parte dell’esportatore. L’obbligo dell’esportatore
di conservare documenti relativi all’origine dei prodotti non è violato nel caso in cui tali documenti siano stati distrutti
in una calamità naturale.
36.
[OSCURATO:PERSONA] italiano sostiene che nel caso in cui le indagini dell’OLAF non abbiano consentito di confermare l’origine preferenziale
delle merci, e pur non potendosi escludere che alcune di esse fossero conformi alle regole in materia di origine, l’importatore
non può invocare il legittimo affidamento, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), secondo e terzo comma, del codice doganale,
dichiarando che nel suo caso i certificati preferenziali sono corretti.
37.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la seconda questione andrebbe riformulata. Con quest’ultima si vuole chiarire a chi incomba l’onere
della prova in un caso come quello di cui alla causa principale, nel quale dei certificati di circolazione rilasciati per
un certo periodo sono stati annullati in quanto l’origine dei prodotti non ha potuto essere confermata nel corso dei controlli
a posteriori, ma non si può escludere che alcuni dei prodotti esportati fossero conformi alle regole in materia di origine
e l’importatore sostiene che i certificati preferenziali di origine presentati nel suo caso erano probabilmente corretti,
essendo basati su un’esatta presentazione dei fatti da parte dell’esportatore.
38.
Per la [OSCURATO:PERSONA], in un caso di questo tipo è l’importatore, o l’esportatore, che deve provare la correttezza dei certificati
e non le autorità doganali. L’onere della prova dovrebbe essere applicato alla luce dell’art. 28 del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato
V dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale impone all’esportatore di conservare per almeno tre anni i documenti che provano il carattere originario
dei prodotti interessati. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che in un caso come quello in parola, nel quale l’importatore appartiene
allo stesso gruppo di società dell’esportatore, il mancato adempimento dell’obbligo di conservare i documenti e il rischio
di perdere tali documenti riguarda l’intero gruppo. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’affermazione dell’[OSCURATO:PERSONA] riguardo all’impossibilità
di produrre i documenti a causa dell’uragano del 2004 in Giamaica non è credibile. Pertanto, se l’importatore sostiene che
i certificati di origine prodotti nel suo caso erano probabilmente corretti e basati su un’esatta presentazione dei fatti
da parte dell’esportatore, spetterà all’importatore addurre prove che confermino le dichiarazioni contenute nei certificati.
39.
Secondo una giurisprudenza consolidata, la finalità del controllo a posteriori è di verificare l’esattezza dell’origine indicata
nel certificato EUR.1 (
20
). Qualora un controllo a posteriori non consenta di confermare l’origine della merce indicata nel certificato di circolazione
EUR.1, si deve ritenere che la merce sia di origine ignota e che, di conseguenza, il certificato e la tariffa preferenziale
siano stati concessi indebitamente (
21
). Per tali merci sono pertanto dovuti i dazi all’importazione che le autorità doganali debbono riscuotere ai sensi dell’art. 220,
n. 1, del codice doganale (
22
).
40.
Stando all’ordinanza di rinvio, una limitata quantità dei prodotti tessili di cui alla causa principale potrebbe forse essere
conforme alle regole in materia di origine. Tuttavia, poiché risulta che tali prodotti tessili, creati in Giamaica, sono stati
mischiati con altri tessili di origine non giamaicana, e pertanto non è possibile distinguerli, occorre a mio avviso concludere
che sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 errati con riguardo a tutti i prodotti tessili in questione (
23
). A mio parere, l’argomento dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA]Hafen deve dimostrare che l’ARH ha rilasciato dichiarazioni
erronee riguardo a ciascuna spedizione dev’essere respinto. È sull’esportatore che grava l’onere di dimostrare, tramite tutti
i documenti giustificativi necessari, quali spedizioni di prodotti tessili sono di origine giamaicana (
24
). Ove l’esportatore non possa assolvere tale onere, per tutte le spedizioni dei prodotti tessili in questione sono dovuti,
in linea di principio, i dazi all’importazione che le autorità doganali debbono riscuotere ai sensi dell’art. 220, n. 1, del
codice doganale.
41.
L’art. 220, n. 2, del codice doganale prevede una serie di eccezioni al principio della riscossione sancito al n. 1 del medesimo
articolo. La Corte ha dichiarato che il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione, i quali
possono essere concessi soltanto a determinate condizioni ed in casi specificamente previsti, costituiscono un’eccezione rispetto
al normale regime delle importazioni ed esportazioni e, di conseguenza, le disposizioni che prevedono siffatto rimborso o
sgravio devono essere interpretate restrittivamente. Essendo la «buona fede» un presupposto essenziale per poter chiedere
un rimborso o uno sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione, tale nozione deve conseguentemente essere
interpretata in modo che il numero dei casi di rimborso o di sgravio resti limitato (
25
).
42.
Ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale, le autorità competenti non procedono alla contabilizzazione a
posteriori dei dazi all’importazione qualora ricorrano tre condizioni cumulative. Occorre, in primo luogo, che i dazi non
siano stati riscossi a seguito di un errore delle autorità competenti stesse, in secondo luogo, che l’errore commesso da queste
ultime sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest’ultimo
abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana (
26
). Il legittimo affidamento degli operatori interessati viene pertanto tutelato a certe condizioni in caso di errore da parte
delle autorità doganali riguardo allo status preferenziale delle merci.
43.
Ciò di cui si discute nella causa principale è la prima di queste condizioni e, quindi, se si debba considerare che le autorità
doganali hanno commesso un errore. Nel caso in cui l’origine delle merci risultante da un certificato di circolazione EUR.1
non possa essere confermata in seguito ad un controllo a posteriori, tale certificato dev’essere considerato come un «certificato
inesatto» ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale (
27
) e si deve ritenere che le autorità abbiano commesso un errore.
44.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), terzo comma, del codice doganale, si considera che le autorità doganali
non abbiano commesso un errore nel caso in cui abbiano rilasciato certificati di circolazione EUR.1 sulla base di informazioni
inesatte fornite dall’esportatore. In tal caso, i dazi doganali di cui trattasi possono essere riscossi. Incombe alle autorità
doganali che intendano procedere al recupero di dazi doganali l’onere di dimostrare che il rilascio di certificati di circolazione
EUR.1 inesatti era imputabile all’inesatta presentazione dei fatti da parte dell’esportatore (
28
).
45.
L’art. 28, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA] impone all’esportatore un obbligo di conservare per tre anni
i documenti che dimostrano l’origine dei beni.
46.
Nel caso in cui l’esportatore non abbia provveduto a conservare in modo appropriato i documenti che provano il carattere originario
dei beni di cui trattasi, malgrado l’esistenza di un obbligo di legge in tal senso, e pertanto le autorità doganali si trovino
nell’impossibilità di fornire la prova necessaria del fatto che i certificati di circolazione EUR.1 sono stati rilasciati
sulla base della presentazione esatta o inesatta dei fatti da parte dell’esportatore stesso, incombe al debitore dei dazi
dimostrare che tali certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle autorità dello Stato ACP per i beni di cui trattasi
si basavano su un’esatta presentazione dei fatti (
29
).
47.
Da ciò consegue, a mio avviso, che nel caso in cui un esportatore non abbia conservato i documenti che dimostrano l’origine
dei prodotti, il debitore dei dazi, in questo caso l’[OSCURATO:PERSONA], non può invocare il principio del legittimo affidamento, come
disposto dall’art. 220, n. 2, lett. b), secondo e terzo comma, del codice doganale, limitandosi ad affermare che una parte
dei beni potrebbe forse rispondere alle regole in materia di origine e quindi beneficiare del trattamento preferenziale. L’[OSCURATO:PERSONA]
è tenuta a fornire una prova di questo fatto.
48.
Nella sentenza Huygen e a. la Corte ha affermato che l’obbligo di essere in possesso dei documenti giustificativi relativi
all’origine della merce incombe unicamente all’esportatore (
30
). Nel caso in cui il certificato di circolazione EUR.1 non possa essere controllato a posteriori per motivi di forza maggiore
e quindi di circostanze estranee all’esportatore interessato, anormali ed imprevedibili, nonostante tutta la diligenza impiegata,
i dazi all’importazione non possono essere riscossi (
31
).
49.
Come emerge dall’ordinanza di rinvio, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che i documenti rilevanti in Giamaica sono andati perduti a causa
di un uragano e tale affermazione non è stata smentita. Spetta al giudice nazionale accertare la veridicità di tale affermazione,
se le circostanze in cui sono andati persi i documenti costituiscano casi di forza maggiore secondo i summenzionati criteri
e la mancanza di qualsiasi ragionevole possibilità da parte dell’esportatore di ricostituire, tramite copie o qualunque altro
mezzo di prova, il contenuto dei documenti di cui trattasi.
50.
Al riguardo sottolineo che, secondo il verbale e fatta salva la verifica da parte del giudice nazionale, l’ARH si è procurata
le proprie forniture (
32
) in Cina, salvo che in casi eccezionali. Le merci fornite dalla Cina sono state spedite da società aventi sede in [OSCURATO:PERSONA]
appartenenti al gruppo di società [OSCURATO:PERSONA]. Considerati i legami commerciali e altri legami di carattere giuridico, apparentemente
molto stretti (
33
), tra le società nell’ambito del gruppo [OSCURATO:PERSONA], spetta al giudice nazionale verificare se tanto l’ARH quanto, dunque, l’[OSCURATO:PERSONA]
potrebbero produrre prove e documenti provenienti da altre società appartenenti allo stesso gruppo, ad esempio documenti sottoposti
a revisione contabile, che possano essere di aiuto nell’accertare l’origine dei prodotti tessili oggetto della causa principale.
51.
Ritengo pertanto che nel caso in cui un esportatore ometta di conservare presso di sé i documenti necessari che dimostrano
il carattere originario dei beni, malgrado l’esistenza di un obbligo di legge in tal senso, e pertanto le autorità doganali
si trovino nell’impossibilità di fornire la prova necessaria del fatto che i certificati di circolazione EUR.1 relativi ai
suddetti beni sono stati rilasciati sulla base della presentazione esatta o inesatta dei fatti da parte dell’esportatore,
ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), terzo comma, del codice doganale, il debitore dei dazi non può invocare il principio
del legittimo affidamento, come disposto dall’art. 220, n. 2, lett. b), secondo e terzo comma, del codice doganale, limitandosi
ad affermare che una parte dei beni potrebbe forse rispondere alle regole in materia di origine. Spetta a tale soggetto, salvo
in caso di forza maggiore, l’onere di provare che i beni di cui trattasi sono conformi alle regole in materia di origine.
VI –
Conclusione
52.
Di conseguenza, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni poste dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania) nel seguente modo:
1) Ai sensi dell’art. 32, n. 7, del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA] di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati
dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (gli «Stati ACP»), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro,
firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, la [OSCURATO:PERSONA] europea può effettuare il controllo a posteriori della prova dell’origine
in uno Stato ACP di esportazione, a patto che lo Stato ACP abbia disposto affinché la [OSCURATO:PERSONA] effettuasse tale controllo
a posteriori per suo conto o l’abbia invitata a farlo e sia specificato chiaramente da tale Stato ACP, in un documento scritto,
datato e firmato da un soggetto che con evidenza abbia il potere di vincolare il detto Stato, che lo Stato ACP ha approvato
e conseguentemente fatto propri i risultati di tali controlli. Questi risultati possono essere comunicati dalla [OSCURATO:PERSONA]
alle autorità doganali dello Stato membro di importazione.
2) Nel caso in cui un esportatore ometta di conservare presso di sé i documenti necessari che dimostrano il carattere originario
dei beni, malgrado l’esistenza di un obbligo di legge in tal senso, e pertanto le autorità doganali si trovino nell’impossibilità
di fornire la prova necessaria, conformemente all’art. 220, n. 2, lett. b), terzo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio
12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario («il codice doganale»), del fatto che i certificati
di circolazione EUR.1 relativi ai suddetti beni sono stati rilasciati sulla base della presentazione esatta o inesatta dei
fatti da parte dell’esportatore, il debitore dei dazi non può invocare il principio del legittimo affidamento, come disposto
dall’art. 220, n. 2, lett. b), secondo e terzo comma, del codice doganale, limitandosi ad affermare che una parte dei beni
potrebbe forse rispondere alle regole in materia di origine. Spetta a tale soggetto, salvo in caso di forza maggiore, l’onere
di provare che i beni di cui trattasi sono conformi alle regole in materia di origine.
1
– Lingua originale: l’inglese.
2
– GU L 317, pag. 3. L’[OSCURATO:PERSONA] è stato approvato per conto dell’Unione con decisione del Consiglio 19 dicembre 2002, 2003/159/CE
ed è entrato in vigore il 1° aprile 2003.
3
– GU L 302, pag. 1, come modificato da ultimo, all’epoca dei fatti, dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio
16 novembre 2000, n. 2700, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario
(GU L 311, pag. 17).
4
– V., in tal senso, art. 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA].
5
– Che si trova nel Titolo II, [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA], intitolato: «Definizione della nozione di “prodotti
originari”».
6
– Che si trova nel Titolo IV, [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA], intitolato: «Prova dell’origine».
7
– Che si trova nel Titolo V, [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA].
8
– Faccio notare che missioni di questo tipo non sono insolite. V., per esempio, sentenze 14 maggio 1996, cause riunite C‑153/94
e C‑204/94, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑2465, punto 16); 17 luglio 1997, causa C‑97/95, Pascoal & Filhos (Racc. pag. I‑4209,
punti 15 e segg.), e 1° luglio 2010, causa C‑442/08, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑6457, punto 30).
9
– V. art. 14 del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA].
10
– V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania, cit. supra alla nota 8 (punto 70) e sentenza 9 febbraio 2006, cause riunite
da C‑23/04 a C‑25/04, Sfakianakis (Racc. pag. I‑1265, punto 21).
11
– V., per analogia, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Germania, cit. supra alla nota 8 (punto 73) e Sfakianakis, cit. supra alla nota
10 (punto 37).
12
– V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania, cit. supra alla nota 8 (punto 73).
13
– V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania, cit. supra alla nota 8 (punto 71).
14
– Le indagini pertanto non sono necessariamente basate su controlli a posteriori effettuati a campione o su richiesta delle
autorità doganali di un paese di importazione.
15
– V., per analogia, sentenza Pascoal & Filhos, cit. supra alla nota 8. In tale causa la Corte ha dichiarato che una comunicazione
inviata alle autorità dello Stato di importazione dalle autorità dello Stato di esportazione dopo aver effettuato il controllo
a posteriori di un certificato EUR.1, nella quale queste ultime autorità si limitavano a confermare che il certificato stesso
non era stato correttamente rilasciato e doveva pertanto essere annullato, senza indicare in dettaglio i motivi alla base
di tale annullamento, doveva anzitutto essere considerata come il risultato di controlli effettuati ai sensi della normativa
rilevante nel caso stesso e che le autorità dello Stato di importazione avevano diritto di agire in giudizio per il recupero
dei dazi doganali non riscossi semplicemente sulla base della suddetta comunicazione, senza cercare di stabilire la vera origine
dei beni importati.
16
– V. anche sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania, cit. supra alla nota 8 (punto 78). In tale causa la Corte ha sottolineato che,
dopo aver completato il controllo a posteriori richiesto da alcuni Stati membri e dalla [OSCURATO:PERSONA], le autorità ungheresi,
nella lettera del 26 maggio 1998, avevano
chiaramente indicato
che i veicoli importati in Germania che figuravano nei documenti e nei relativi file non avevano rispettato le norme d’origine,
fornendo quindi alle autorità dello Stato d’importazione sufficienti informazioni per considerare che i certificati in questione
fossero stati revocati
(il corsivo è mio).
17
– Terminologia utilizzata nei verbali.
18
– Secondo l’[OSCURATO:PERSONA] soltanto il Ministero dell’Industria, degli Investimenti e del Commercio e il [OSCURATO:PERSONA] avrebbero
potuto adottare una simile decisione.
19
– Faccio notare che l’art. 32, n. 3, del [OSCURATO:PERSONA] 1 dell’allegato V dell’[OSCURATO:PERSONA] per esempio si riferisce esplicitamente
alle «autorità doganali dello Stato di esportazione». Simile riferimento è chiaramente assente nell’art. 32, n. 7, che parla
di «Stato ACP» e, a mio parere, si deve ritenere che sia stato redatto in questa maniera per riflettere l’intenzione delle
parti contraenti dell’[OSCURATO:PERSONA].
20
– Sentenza 9 marzo 2006, causa C‑293/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2263, punto 32).
21
– V. sentenze 7 dicembre 1993, causa C‑12/92, Huygen e a. (Racc. pag. I‑6381, punti 17 e 18), e [OSCURATO:PERSONA],
cit. alla nota 20 (punto 34).
22
– Nella sentenza Huygen e a. (cit. supra alla nota 21) la Corte ha affermato che, in linea di principio, la richiesta da
parte dello Stato di importazione del pagamento dei dazi doganali non corrisposti all’atto dell’importazione costituisce la
normale conseguenza del risultato negativo del controllo a posteriori; v. punto 19.
23
– V., per analogia, le conclusioni dell’avvocato generale Kokott relative alla sentenza [OSCURATO:PERSONA],
cit. supra alla nota 20, paragrafi 36‑44. Secondo tali conclusioni, laddove non sia possibile stabilire con certezza se i
certificati di circolazione siano esatti o meno, la merce in questione va considerata di origine ignota e ci si trova in presenza
di un certificato inesatto, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), secondo e terzo comma, del codice doganale. In effetti,
mischiando e rendendo quindi non distinguibili prodotti tessili di origine giamaicana con altri originari della Cina, gli
esportatori hanno «contaminato» i prodotti tessili in questione garantendo che, in via di principio e in mancanza di prova
dell’origine giamaicana di una specifica spedizione di tessili, tutti i prodotti tessili non sono oggetto di trattamento preferenziale.
24
– V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., cit. supra alla nota 8, in cui la Corte, ai punti 63 e 64, ha dichiarato
che, quando gamberetti originari delle Faeroeer sono stati lavorati in uno stabilimento di queste isole che lavora anche gamberetti
provenienti da paesi terzi, tocca all’esportatore comprovare, presentando qualsiasi documento giustificativo utile, che i
gamberetti originari delle Faeroeer sono stati fisicamente separati da quelli originari di altri paesi. Se ciò non viene comprovato,
i gamberetti non possono più essere considerati originari delle Faeroeer, per cui si deve ritenere che il certificato EUR.1
e la tariffa preferenziale siano stati concessi indebitamente.
25
– V. ordinanza della Corte 1° ottobre 2009, causa C‑552/08 P, Agrar-Invest-Tatschl/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑9265, punto
53 e la giurisprudenza ivi citata).
26
– Sentenza 3 marzo 2005, causa C‑499/03 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1751, punto 46).
27
– [OSCURATO:PERSONA], cit. supra alla nota 20 (punto 35).
28
– [OSCURATO:PERSONA], cit. supra alla nota 20 (punto 39).
29
– V., al riguardo, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. supra alla nota 20 (punti 40‑46).
30
– Sentenza cit. supra alla nota 21 (punto 34).
31
– Idem (punto 31).
32
– «Cioè prodotti tessili, etichette e/o accessori simili per la realizzazione/finitura di indumenti, comprese le parti di
ricambio (…)».
33
Dal verbale risulterebbe che tutte le società nel gruppo [OSCURATO:PERSONA] siano detenute dalle medesime due persone fisiche.