CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 08418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente c14.1(‘ ORDINANZA sul ricorso n. 9954-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, alla via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via C. Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 13779/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il y17/10/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 27/01/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], qualificatosi erede di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13779 del 17/10/2020 che ha rigettato l'opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. p.fef,e.gt-a da lui proposta avverso l'ordinanza di assegnazione che aveva attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la somma di curo 26.904,82 invece di quella precettata ari ad euro 27.732,14. L'unico motivo di ricorso deduce: violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 553, 115, 116, 324 e 112 cod. proc. civ. e omessa valutazione di fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. L'[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso ed eccepisce la carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non vi sarebbe prova alcuna della qualità di erede del Vlado, ex-deduce, inoltre, la nullità della procura alle liti per ricorrere in cassazione in quanto apposta su foglio separato senza alcuna specifica menzione della sentenza del Tribunale da impugnare per cassazione. La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata. Il solo ricorrente ha depositato memoria in ambito telematico, insistendo nella propria prospettazione. Ric. 2021 n. 09954 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non avendo [OSCURATO:PERSONA] in alcun modo provato, e finanche chiesto di provare, la sua qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]. In materia di prova della detta qualità l'orientamento di questa Corte, al quale il Collegio aderisce e intende dare seguito afferma che (Sez. U n. 12065 del 29/05/2014 Rv. 630997 - 01): «Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudi.zio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interru.zione, o proponga impugna5z:ione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiara ione sostitutiva di alto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova founulaione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestaione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiara_zione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestaRZone o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di ,Tecificità di tale contestnione, strettamente correlato e proporzionato al livello di .0ecificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta», principio successivamente e costantemente ribadito (Cass. n. 11276 del 10/05/2018 Rv. 648916 - 01). Nella specie [OSCURATO:PERSONA] ha soltanto dichiarato, in atti, di essere erede di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la sentenza impugnata in questa sede era stata resa, senza null'altro chiedere di provare e dimostrare.ta • Ric. 2021 n. 09954 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -3- Il ricorso, pertanto, sulla base della ragione più liquida, costituita dalla mancata prova della qualità di erede da parte di [OSCURATO:PERSONA], deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e, sulla base del valore della controversia e dell'attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di rigetto del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%„ oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 27 gennaio 2022. Il presiden