Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:441
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite C-304/04 e C-305/04
[OSCURATO:PERSONA] BV e [OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA] van de Belastingdienst - [OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam)
«Tariffa doganale comune — Classificazione doganale di schede sonore per computer — Validità dei regolamenti (CE) nn. 2086/97 e 2261/98»
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 7 luglio 2005
Massime della sentenza
Tariffa doganale comune — Voci doganali — «Schede sonore» per computer — Schede che non esercitano una funzione specifica
ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata — Inclusione da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella voce 8543
della nomenclatura combinata — Invalidità dei regolamenti nn. 2086/97 e 2261/98
[Regolamenti (CE) della [OSCURATO:PERSONA] nn. 2086/97 e 2261/98]
Inserendo, con i suoi regolamenti nn. 2086/97 e 2261/98, che modificano l’allegato I del regolamento n. 2658/87 relativo alla
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sottovoce 8543 89 79 della nomenclatura combinata
schede sonore per computer, le quali non esercitano una funzione specifica ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura
combinata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato il contenuto della voce 8543, che verte unicamente su macchine e apparecchi elettrici
con una funzione specifica. Di conseguenza, i detti regolamenti sono invalidi nella parte in cui classificano nella sottovoce
8543 89 79 della nomenclatura combinata dette schede sonore per computer.
(v. punti 23, 25-26 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
7 luglio 2005 (
*
)
«Tariffa doganale comune – Classificazione doganale di schede sonore per computer – Validità dei regolamenti (CE) nn. 2086/97 e 2261/98»
Nei procedimenti riuniti C‑304/04 e C‑305/04,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Gerechtshof te
Amsterdam ([OSCURATO:PERSONA]) con decisioni del 13 luglio 2004, pervenute in cancelleria il 19 luglio 2004, nelle cause
[OSCURATO:PERSONA] BV
(procedimento C‑304/04),
[OSCURATO:PERSONA] BV
(procedimento C‑305/04)
contro
[OSCURATO:PERSONA] van de Belastingdienst - [OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalle sig.re N. Colneric e dal sig. M. Ilešič (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra H. G. Sevenster e dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dalla sig.ra J. Hottiaux e dal sig. M. van Beek, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare le cause senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sulla validità dei regolamenti (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 4 novembre 1997, n. 2086,
e della [OSCURATO:PERSONA] 26 ottobre 1998, n. 2261, che modificano l’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo
alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (rispettivamente GU L 312, pag. 1, e GU L 292, pag. 1).
2 Queste domande sono state proposte nell’ambito di controversie che vedono le società [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») contrapposte all’[OSCURATO:PERSONA] van de Belastingdienst
- [OSCURATO:PERSONA] (ispettore delle dogane del distretto di [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«ispettore») in ordine alla classificazione
doganale di schede sonore per computer.
Sfondo normativo
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa
doganale comune (GU L 256, pag. 1), ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata «nomenclatura combinata», che è
basata sul sistema armonizzato mondiale di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «sistema armonizzato»),
di cui essa riprende le voci e sottovoci a sei cifre, mentre solo la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni che le
sono proprie.
4 La voce 8471 della nomenclatura combinata, prevista al capitolo 84 dell’allegato I del regolamento n. 2658/87, riguarda le
«macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento
di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese
altrove».
5 La voce 8471 è oggetto della nota 5 del detto capitolo 84, la quale, nella sua versione applicabile alla data dei fatti nella
causa principale, precisa:
«A. (...)
B. Le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero
variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E. appresso, deve essere considerata come facente
parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
a) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione;
b) essere collegabile all’unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
e
c) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma – codici o segnali – utilizzabili dal sistema.
C. Le unità di una macchina automatica di elaborazione dell’informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.
D. (...)
E. Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione, che incorporano una macchina
automatica di elaborazione dell’informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce
corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».
6 Il capitolo 85 dell’allegato I del regolamento n. 2658/87 contiene la voce 8543 della nomenclatura combinata, concernente
«macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo».
7 Il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 24 giugno 1997, n. 1153, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 168,
pag. 35), ha aggiunto la sottovoce 8543 89 79:
«Kit di aggiornamento, per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità, condizionati per la vendita
al minuto, comprendenti almeno altoparlanti e/o un microfono e un assiemaggio elettronico che permette alle macchine automatiche
per l’elaborazione dell’informazione e alle loro unità di elaborare i segnali audio (scheda sonora)».
8 Tale sottovoce è stata modificata dal regolamento n. 2086/97, che ha ampliato la gamma dei prodotti che vi rientrano. Nella
versione risultante da quest’ultimo regolamento, in vigore dal 1° gennaio 1998, detta sottovoce è formulata come segue:
«Apparecchiature che permettono alle macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e alle loro unità di elaborare
i segnali audio (scheda sonora); kit di aggiornamento, per macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro
unità, condizionati per la vendita al minuto, comprendenti almeno altoparlanti e/o un microfono e un assiemaggio elettronico
che permette alle macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e alle loro unità di elaborare i segnali audio
(scheda sonora)».
9 La stessa definizione della sottovoce 8543 89 79 è stata mantenuta per l’anno 1999 dal regolamento n. 2261/98.
Cause principali e questioni pregiudiziali
10 Nel corso dell’anno 1998 la [OSCURATO:PERSONA] presentava all’ufficio doganale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarazioni dirette alla messa in libera
pratica di schede sonore per computer.
11 Nel corso dello stesso anno e nel corso del 1999 anche la [OSCURATO:PERSONA] presentava all’ufficio doganale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarazioni
dirette alla messa in libera pratica di schede sonore per computer.
12 In entrambi i casi l’ispettore decideva di classificare le schede sonore nella sottovoce 8543 89 79 e le sue decisioni venivano
impugnate dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam.
13 Dinanzi a tale giudice le parti nelle cause principali confermavano che le merci importate corrispondono alla descrizione
delle schede sonore data dalla Corte al punto 3 della sentenza 7 giugno 2001, causa C‑479/99, CBA Computer ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4391),
cioè «circuiti stampati muniti di elementi attivi e passivi, che vengono allacciati alla scheda madre dei personal computer
inserendo la loro spina di collegamento nell’apposita presa. La loro funzione principale è quella di convertire in segnali
analogici i suoni elaborati in forma digitale da determinati software e renderli in tal modo udibili. Esse servono parimenti
a convertire i segnali analogici in dati digitali, al fine di permetterne l’elaborazione e l’immagazzinamento».
14 In tale sentenza, che riguardava dichiarazioni di importazione rese nel 1997, la Corte ha dichiarato, per i motivi esposti
ai punti 21-28 della detta sentenza, che le schede sonore «rientrano nella voce 8471 della nomenclatura combinata, nella versione
di cui al regolamento (CE) 24 giugno 1997, n. 1153 (…)».
15 Sempre nella detta causa alla Corte era posta la questione della validità del regolamento n. 2086/97 nei limiti in cui esso
prevede che le schede sonore per computer rientrano nella voce 8543 della nomenclatura combinata. La Corte non si è pronunciata
su tale questione, in quanto il regolamento n. 2086/97 è entrato in vigore il 1° gennaio 1998 e non era quindi applicabile
ai fatti del caso di specie (citata sentenza CBA Computer, punto 31).
16 Dinanzi al giudice del rinvio la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fanno valere la citata sentenza CBA Computer a favore
della classificazione delle schede sonore nella voce 8471, mentre l’ispettore sottolinea, a sostegno della classificazione
nella voce 8543, il fatto che negli anni 1998 e 1999 la nuova definizione della sottovoce 8543 89 79, introdotta dal regolamento
n. 2086/97 e mantenuta dal regolamento n. 2261/98, era in vigore e che la detta sentenza non ha alcun valore indicativo sulla
validità di tali regolamenti.
17 Alla luce di quanto sopra, il Gerechtshof te Amsterdam ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte, nella
causa C‑304/04, la seguente questione pregiudiziale:
«Se il regolamento (…) n. 2086/97 (…) sia valido in quanto ai sensi di tale regolamento la sottovoce doganale 8543 89 79 della
nomenclatura combinata comprende le schede sonore [controverse nella causa principale]».
18 Anche nella causa C‑305/04, lo stesso giudice ha deciso di sospendere il giudizio e di proporre, in termini sostanzialmente
analoghi, la seguente questione pregiudiziale:
«Se il regolamento (…) n. 2086/97 (…) nonché il regolamento (…) n. 2261/98 (…) siano validi in quanto ai sensi di tali regolamenti
la sottovoce doganale 8543 89 79 della nomenclatura combinata comprende le schede sonore [controverse nella causa principale]».
19 Con ordinanza del presidente della Corte 22 novembre 2004, le cause C‑304/04 e C‑305/04 sono state riunite ai fini del procedimento
e della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
20 Il giudice del rinvio chiede se i regolamenti nn. 2086/97 e 2261/98 siano validi in quanto classificano le schede sonore controverse
nella causa principale nella sottovoce 8543 89 79 della nomenclatura combinata.
21 Il governo olandese e la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee fanno valere che i regolamenti sono invalidi. Secondo la [OSCURATO:PERSONA],
risulta dalla citata sentenza CBA Computer che la modifica della sottovoce 8543 89 79 da essa introdotta con il regolamento
n. 2086/97 e confermata con il regolamento n. 2261/98 è erronea. Secondo il governo olandese, i regolamenti nn. 2086/97 e
2261/98 sono invalidi in quanto modificano la portata della voce doganale 8543.
22 Occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha un ampio potere discrezionale quanto alla precisazione del contenuto delle voci doganali,
ma che essa non è autorizzata a modificare il contenuto delle voci doganali stabilite in base al sistema armonizzato (sentenze
14 dicembre 1995, causa C‑267/94, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4845, punti 19 e 20, e 28 marzo 2000, causa C‑309/98,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1975, punto 13).
23 Al punto 27 della citata sentenza CBA Computer, la Corte ha dichiarato che le schede sonore controverse rientravano, per quanto
riguarda l’anno 1997, nella voce 8471 della nomenclatura combinata, poiché non esercitano una specifica funzione ai sensi
della nota 5 E del capitolo 84 dell’allegato I del regolamento n. 2658/87.
24 Anche se la Corte non si è pronunciata, nella detta sentenza, sulla questione se le schede sonore rientrassero, per quanto
riguarda gli anni 1998 e 1999, nella voce 8471 o nella voce 8543 della nomenclatura combinata, nella sua versione risultante
dai regolamenti nn. 2086/97 e 2261/98, com’è precisato al punto 15 della presente sentenza, la sua affermazione secondo cui
le dette carte non hanno una specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione è trasponibile alle presenti cause,
dato che queste ultime riguardano lo stesso tipo di schede sonore controverse nella citata causa CBA Computer, com’è stato
rilevato al punto 13 della presente sentenza.
25 Pertanto occorre constatare che, inserendo, con i suoi regolamenti nn. 2086/97 e 2261/98, le schede sonore controverse nella
sottovoce 8543 89 79, la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato il contenuto della voce 8543, che verte unicamente su macchine e apparecchi
elettrici con una funzione specifica.
26 Si debbono pertanto risolvere le questioni proposte nel senso che i regolamenti nn. 2086/97 e 2261/98 sono invalidi nella
parte in cui classificano nella sottovoce 8543 89 79 della nomenclatura combinata le schede sonore per computer del tipo di
quelle controverse nelle cause principali.
Sulle spese
27 Nei confronti delle parti nelle cause principali i presenti procedimenti costituiscono incidenti sollevati dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1)
I regolamenti (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 4 novembre 1997, n. 2086, e della [OSCURATO:PERSONA] 26 ottobre 1998, n. 2261, che modificano
l’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa
doganale comune, sono invalidi nella parte in cui classificano nella sottovoce 8543 89 79 della nomenclatura combinata le
schede sonore per computer del tipo di quelle controverse nelle cause principali.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.