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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26137/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt. 157 e 160 cod. pen., in quanto il reato di sarebbe prescritto prima della pronuncia della 'sentenza impugnata; Rilevato che il motivo proposto è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente non ha considerato le sospensioni del corso della prescrizione intervenute dal 13 giugno 2017 al 17 ottobre 2017, per adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze, e dal 22 gennaio 2020 al 29 gennaio 2020 su istanza del difensore; Considerato che, per effetto di tali periodi di sospensione, il reato per cui si procede è prescritto in data 4 aprile 2002 e, dunque, in data successiva alla sentenza impugnata (e, dunque, al 18 gennaio 2022); Rilevato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art.581, lett. c) cod. proc. pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice (Sez.

U, n. 22542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219351-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt. 157 e 160 cod. pen., in quanto il reato di sarebbe prescritto prima della pronuncia della 'sentenza impugnata; Rilevato che il motivo proposto è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente non ha considerato le sospensioni del corso della prescrizione intervenute dal 13 giugno 2017 al 17 ottobre 2017, per adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze, e dal 22 gennaio 2020 al 29 gennaio 2020 su istanza del difensore; Considerato che, per effetto di tali periodi di sospensione, il reato per cui si procede è prescritto in data 4 aprile 2002 e, dunque, in data successiva alla sentenza impugnata (e, dunque, al 18 gennaio 2022); Rilevato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art.581, lett. c) cod. proc. pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice (Sez. U, n. 22542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219351-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 26137/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris