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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50559/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Grosseto ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro settemilacinquecento di multa, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.

Igs. n. 286 del 1998.

Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, avv.

E. Pellegrini, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, per omessa valutazione dell'esistenza di rapporti familiari dell'imputato sul territorio dello Stato, tenuto conto che l'imputato è padre di cittadina europea, a far data dal giorno 8 luglio 2015, momento antecedente a quello del reato contestato.

Considerato che il vizio dedotto è inammissibile in quanto devolve censure non consentite in sede di legittimità, perché afferenti a circostanze di fatto già valutate dal provvedimento censurato, ove è stato ritenuto non provato non soltanto, l'avvenuto riconoscimento della figlia naturale da parte dell'imputato, ma soprattutto la cittadinanza della madre.

Reputato, quindi, che non risulta dalla sentenza impugnata, la cittadinanza italiana o di un paese membro dell'Unione europea, circostanza peraltro non confutata se non con argomenti rivalutativi e, comunque, non specifici, perché relativi soltanto all'autenticità della sentenza di riconoscimento prodotta in sede di merito.

Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, sicché è precluso, nella presente sede, il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (tra le altre, Sez.

U, n. 32 del 11/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Considerato che con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Grosseto ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro settemilacinquecento di multa, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998. Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, avv. E. Pellegrini, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, per omessa valutazione dell'esistenza di rapporti familiari dell'imputato sul territorio dello Stato, tenuto conto che l'imputato è padre di cittadina europea, a far data dal giorno 8 luglio 2015, momento antecedente a quello del reato contestato. Considerato che il vizio dedotto è inammissibile in quanto devolve censure non consentite in sede di legittimità, perché afferenti a circostanze di fatto già valutate dal provvedimento censurato, ove è stato ritenuto non provato non soltanto, l'avvenuto riconoscimento della figlia naturale da parte dell'imputato, ma soprattutto la cittadinanza della madre. Reputato, quindi, che non risulta dalla sentenza impugnata, la cittadinanza italiana o di un paese membro dell'Unione europea, circostanza peraltro non confutata se non con argomenti rivalutativi e, comunque, non specifici, perché relativi soltanto all'autenticità della sentenza di riconoscimento prodotta in sede di merito. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, sicché è precluso, nella presente sede, il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (tra le altre, Sez. U, n. 32 del 11/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Considerato che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 202
Sentenza Cassazione n. 50559/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris