CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), è privo di specificità non essendo scandito dalla necessaria critica specifica alla sentenza impugnata che, rilevato che non era censurata l'affermazione di responsabilità penale in relazione al capo A), ha confermato la responsabilità in relazione al capo B) con motivazione congrua e aderente al dato probatorio costituito dalle risultante delle conversazioni intercettate il cui contenuto, chiaro, inequivoco e neppure contestato dalla difesa, dimostrava la condotta contestata di avere offerto un quantitativo di sostanza stupefacente ad un ignoto acquirente (pag. 12). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 marz