Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33383/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]-II; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli - Sezione riesame, decidendo sull'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Napoli, il 17 dicembre 2021, aveva rigettato l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Secondo il Tribunale, il termine di durata massima della custodia cautelare per il delitto di partecipazione ad associazione camorristica aggravata, ai sensi dell'art. 303, comma 4, lett. c) cod. proc. pen., era di sei anni, dovendosi avere riguardo alla contestazione del delitto per cui si procede e, dunque, all'imputazione, che ha per oggetto condotte «accertate fino a febbraio 2016», essendo ancora sub iudice esclusivamente l'eventuale accertamento di una diversa epoca di contestazione.

In ogni caso, sia considerando la cornice edittale successiva al 2015 che quella precedente più favorevole, ci si trovava comunque in presenza di un reato punito con pena superiore nel massimo a venti anni di reclusione, dovendosi applicare entrambi gli aumenti previsti per le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416- bis cod. pen., non applicandosi nel caso di specie la regola di cui all'articolo 63 comma 4 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico articolato motivo con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle norme del codice di rito inerenti ai termini di custodia cautelare.

Il ricorrente - dopo aver ricordato che la Corte di cassazione, con sentenza del 29 aprile 2021, ha annullato quella della Corte di appello di Napoli del 9 giugno 2020 con riferimento alla contestazione associativa, non avendo il giudice di merito adeguatamente motivato gli elementi di prova di una condotta partecipativa al sodalizio successiva all'anno 2015, con conseguente riverbero sull'applicazione della più severa cornice di tale apportata con la legge n. 69 del 2015 - ribadisce che, nel caso di specie, non si verte in un'ipotesi di doppia conforme, sicché il termine massimo di custodia è quello di quattro anni.

Inoltre, la difesa osserva che la sussunzione o meno dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. nel novero delle circostanze ad effetto speciale, rilevanti ai sensi dell'articolo 278 cod. proc. pen. per il computo della pena ai fini cautelari, postula una verifica sulla concreta morfologia assunta dall'aggravante.

Nel caso di specie, i giudici del merito non potevano invocare il computo del termine modulandolo sulla scorta del reato per il quale si procede, ma, piuttosto, avrebbero dovuto applicare il termine di fase per la porzione di condotta oggetto di annullamento con rinvio, mentre per la porzione del fatto commesso fino all'anno 2015, avrebbero dovuto tener conto dell'aumento in concreto operato dal giudice del merito per l'aggravante in parola. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Rispetto alle prospettazioni del ricorrente, appare assorbente la esatta considerazione dell'ordinanza impugnata secondo cui, anche ritenendo applicabile a Lucente la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 416 bis, commi 4 e 6, cod. pen. anteriormente alla riforma introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, il delitto sarebbe pur sempre punito con la reclusione superiore nel massimo a venti anni, con la conseguente applicabilità del termine massimo di custodia cautelare di sei anni stabilito dall'art. 303, comma 4, lett. c) cod. proc. pen.

In effetti, la normativa precedente a tale riforma puniva la partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso armata (art. 416 bis, comma 4 cod. pen.) con la pena della reclusione da nove a quindici anni.

Il sesto comma, a sua volta, già all'epoca prevedeva un aumento da un terzo alla metà "delle pene stabilite dai commi precedenti": si trattava, quindi, di un'aggravante ad effetto speciale.

Il Tribunale richiama esattamente l'insegnamento delle Sezioni Unite, Ventrici, secondo cui, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione di una misura cautelare personale, il criterio di calcolo di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. non opera nella ipotesi di concorso di più aggravanti ad effetto speciale per le quali l'incremento sanzionatorio è autonomamente indicato ex lege, trovando in tal caso applicazione il criterio cumulativo di calcolo a fini cautelari, previsto dall'art. 278, comma primo, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 38518 del 27/11/2014, dep. 2015, Ventrici, Rv. 264674).

Di conseguenza, la pena massima di cui si doveva tenere conto ai fini dell'art.278 cod. proc. pen. prima della riforma del 2015, era di anni 22 e mesi sei.

Alla luce di questa considerazione, l'argomentazione del ricorrente secondo cui, in conseguenza dell'annullamento con rinvio deciso dalla Corte di Cassazione, la situazione non sarebbe assimilabile ad una "doppia conforme", perde chiaramente di rilevanza: poiché la sentenza di appello è stata annullata "relativamente al tempo di commissione del reato di cui al capo A)", non essendo adeguatamente motivata la pronuncia impugnata in punto di prosecuzione della partecipazione al 2016 - mentre nessun dubbio sussisteva in ordine alla partecipazione in epoca anteriore all'epoca della riforma - è evidente che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, sulla partecipazione di Lucente all'associazione di stampo mafioso in epoca antecedente al 2016, non solo si è in presenza di doppia conforme ma, addirittura, si è formato il giudicato.

Anche la seconda considerazione del ricorrente non è fondata.

Si sostiene che, per determinare il termine massimo di custodia cautelare, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto dell'aumento effettivamente operato dal giudice del merito per l'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6, cod. pen. e non di quello massimo stabilito dalla norma.

Si tratta di tesi che contrasta con la lettera della legge, che prevede che, anche in caso di "doppia conforme" - con la conseguente fissazione della pena da parte del giudice di appello - il termine massimo di custodia cautelare debba essere calcolato sulla base della pena edittale massima stabilita dalla legge, e non sulla base della pena effettivamente inflitta dal giudice di appello.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancellerie per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]-II; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli - Sezione riesame, decidendo sull'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Napoli, il 17 dicembre 2021, aveva rigettato l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Secondo il Tribunale, il termine di durata massima della custodia cautelare per il delitto di partecipazione ad associazione camorristica aggravata, ai sensi dell'art. 303, comma 4, lett. c) cod. proc. pen., era di sei anni, dovendosi avere riguardo alla contestazione del delitto per cui si procede e, dunque, all'imputazione, che ha per oggetto condotte «accertate fino a febbraio 2016», essendo ancora sub iudice esclusivamente l'eventuale accertamento di una diversa epoca di contestazione. In ogni caso, sia considerando la cornice edittale successiva al 2015 che quella precedente più favorevole, ci si trovava comunque in presenza di un reato punito con pena superiore nel massimo a venti anni di reclusione, dovendosi applicare entrambi gli aumenti previsti per le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416- bis cod. pen., non applicandosi nel caso di specie la regola di cui all'articolo 63 comma 4 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico articolato motivo con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle norme del codice di rito inerenti ai termini di custodia cautelare. Il ricorrente - dopo aver ricordato che la Corte di cassazione, con sentenza del 29 aprile 2021, ha annullato quella della Corte di appello di Napoli del 9 giugno 2020 con riferimento alla contestazione associativa, non avendo il giudice di merito adeguatamente motivato gli elementi di prova di una condotta partecipativa al sodalizio successiva all'anno 2015, con conseguente riverbero sull'applicazione della più severa cornice di tale apportata con la legge n. 69 del 2015 - ribadisce che, nel caso di specie, non si verte in un'ipotesi di doppia conforme, sicché il termine massimo di custodia è quello di quattro anni. Inoltre, la difesa osserva che la sussunzione o meno dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. nel novero delle circostanze ad effetto speciale, rilevanti ai sensi dell'articolo 278 cod. proc. pen. per il computo della pena ai fini cautelari, postula una verifica sulla concreta morfologia assunta dall'aggravante. Nel caso di specie, i giudici del merito non potevano invocare il computo del termine modulandolo sulla scorta del reato per il quale si procede, ma, piuttosto, avrebbero dovuto applicare il termine di fase per la porzione di condotta oggetto di annullamento con rinvio, mentre per la porzione del fatto commesso fino all'anno 2015, avrebbero dovuto tener conto dell'aumento in concreto operato dal giudice del merito per l'aggravante in parola. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Rispetto alle prospettazioni del ricorrente, appare assorbente la esatta considerazione dell'ordinanza impugnata secondo cui, anche ritenendo applicabile a Lucente la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 416 bis, commi 4 e 6, cod. pen. anteriormente alla riforma introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, il delitto sarebbe pur sempre punito con la reclusione superiore nel massimo a venti anni, con la conseguente applicabilità del termine massimo di custodia cautelare di sei anni stabilito dall'art. 303, comma 4, lett. c) cod. proc. pen. In effetti, la normativa precedente a tale riforma puniva la partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso armata (art. 416 bis, comma 4 cod. pen.) con la pena della reclusione da nove a quindici anni. Il sesto comma, a sua volta, già all'epoca prevedeva un aumento da un terzo alla metà "delle pene stabilite dai commi precedenti": si trattava, quindi, di un'aggravante ad effetto speciale. Il Tribunale richiama esattamente l'insegnamento delle Sezioni Unite, Ventrici, secondo cui, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione di una misura cautelare personale, il criterio di calcolo di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. non opera nella ipotesi di concorso di più aggravanti ad effetto speciale per le quali l'incremento sanzionatorio è autonomamente indicato ex lege, trovando in tal caso applicazione il criterio cumulativo di calcolo a fini cautelari, previsto dall'art. 278, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 38518 del 27/11/2014, dep. 2015, Ventrici, Rv. 264674). Di conseguenza, la pena massima di cui si doveva tenere conto ai fini dell'art.278 cod. proc. pen. prima della riforma del 2015, era di anni 22 e mesi sei. Alla luce di questa considerazione, l'argomentazione del ricorrente secondo cui, in conseguenza dell'annullamento con rinvio deciso dalla Corte di Cassazione, la situazione non sarebbe assimilabile ad una "doppia conforme", perde chiaramente di rilevanza: poiché la sentenza di appello è stata annullata "relativamente al tempo di commissione del reato di cui al capo A)", non essendo adeguatamente motivata la pronuncia impugnata in punto di prosecuzione della partecipazione al 2016 - mentre nessun dubbio sussisteva in ordine alla partecipazione in epoca anteriore all'epoca della riforma - è evidente che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, sulla partecipazione di Lucente all'associazione di stampo mafioso in epoca antecedente al 2016, non solo si è in presenza di doppia conforme ma, addirittura, si è formato il giudicato. Anche la seconda considerazione del ricorrente non è fondata. Si sostiene che, per determinare il termine massimo di custodia cautelare, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto dell'aumento effettivamente operato dal giudice del merito per l'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6, cod. pen. e non di quello massimo stabilito dalla norma. Si tratta di tesi che contrasta con la lettera della legge, che prevede che, anche in caso di "doppia conforme" - con la conseguente fissazione della pena da parte del giudice di appello - il termine massimo di custodia cautelare debba essere calcolato sulla base della pena edittale massima stabilita dalla legge, e non sulla base della pena effettivamente inflitta dal giudice di appello. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancellerie per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter
Sentenza Cassazione n. 33383/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris