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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 luglio 2025

Cassazione n. 18552/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24598/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' EUGENIA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Numero registro generale 24598/2021 Numero sezionale 2101/2025 Numero di raccolta generale 18552/2025 Data pubblicazione 08/07/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

SICILIA n.2537/2021 depositata il 17/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, in considerazione delle ragioni poste a fondamento della proposta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 30/06/2025 Il cons. del. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 24598/2021 Numero sezionale 2101/2025 Numero di raccolta generale 18552/2025 Data pubblicazione 08/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24598/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' EUGENIA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Numero registro generale 24598/2021 Numero sezionale 2101/2025 Numero di raccolta generale 18552/2025 Data pubblicazione 08/07/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.2537/2021 depositata il 17/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, in considerazione delle ragioni poste a fondamento della proposta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 30/06/2025 Il cons. del. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 24598/2021 Numero sezionale 2101/2025 Numero di raccolta generale 18552/2025 Data pubblicazione 08/07/2025
Decreto Cassazione n. 18552/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris