CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2021
Cassazione n. 18246/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 29.1.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso; udito il PG, in persona del sost. proc. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP di Catanzaro, procedendo con rito abbreviato, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] cl. 77 dai reati a lui ascritti ai capi C) (art. 416bis cod. pen.) e J) (629 cpv. e 416bis.1 cod. pen.) per insussistenza del fatto ma la Corte di Assise di Appello di Catanzaro, in data 19.7.2018, in riforma della sentenza del GUP, lo aveva riconosciuto responsabile dei fatti delittuosi ivi descritti e lo aveva di conseguenza condannato alla pena complessiva di anni 6 e mesi 8 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio e di quelle di costituzione e difesa in favore della costituita parte civile; 2. la Corte di Cassazione, con sentenza del 4.6.2019 annullava la sentenza della Corte catanzarese limitatamente al capo C) rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione del medesimo ufficio giudiziario che, con sentenza del 17.6.2021, ha provveduto in sede di rinvio confermando la sentenza del GUP di Catanzaro in ordine alla assoluzione dal capo C) e, prendendo atto della definitività della condanna per il capo J), ha rideterminato la pena inflitta al predetto per questa sola ipotesi di reato, in anni 6 di reclusione ed Euro 2.000 di multa; 3. ricorrono nuovamente per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] con due distinti ricorsi lamentando: 3.1 con il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 nullità della sentenza per violazione dell'art. 23 della legge n. 176 del 9.11.2020 in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.: rileva che il giudizio di appello era stato fissato in data antecedente l'entrata in vigore del DL 137 del 2020 e che l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era di "prosecuzione" sicché avrebbe dovuto essere trattata nelle forme ordinarie; segnala che, tuttavia, la Corte territoriale ha sostenuto che si trattava, invece, della prima udienza per essere le precedenti di mero rinvio ragion per cui ha giudicato non rilevante il legittimo impedimento addotto dal difensore; 3.1.2 violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche: rileva che la Corte di Appello ha negato le attenuanti generiche "non sussistendo ragioni per concederle" con conseguente violazione di legge nella individuazione dell'elemento negativo del giudizio e pretermissione di quello rappresentato dalla incensuratezza del ricorrente e degli altri elementi pure segnalati dalla difesa; rileva inoltre la illogicità consistente nella valorizzazione negativa ed "ingiusta" di una posizione lavorativa invece tutelabile in sede civile; 3.2 con il ricorso a firnma degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 nullità per difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena: rileva che la Corte di Appello ha quantificato la pena senza dar conto dei criteri di cui all'art. 132 cod. pen. con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione fondato sull'art. 111 Cost. ed impossibilità di verificare il corretto esercizio del potere discrezionale del giudice; 3.2.2 nullità per difetto di motivazione sulla dosimetria della pena: rileva che la sentenza impugnata non ha tenuto conto di alcun principio legale avendo fatto ricorso ad una clausola di stile ed in spregio alla funzione della pena in quanto funzionale a consentire al condannato di avvertirla come il più possibile equa e funzionale al suo reinserimento sociale; segnala che nessuno degli indici rilevanti a tal fine è stato considerato nella sentenza impugnata che non ne ha tenuto conto in alcun modo nella giustificazione della scelta; 3.2.3 nullità per violazione della disciplina relativa alle circostanze attenuanti generiche e violazione dell'art. 62bis cod. pen. e difetto di motivazione sul loro diniego: rileva che la Corte di Appello ha negato le circostanze attenuanti generiche facendo riferimento alla gravità della condotta ed alla inidoneità dello stato di incensuratezza e segnala come invece siano stati trascurati diversi elementi quali, in particolare: la mala gestio della [OSCURATO:PERSONA] nella conduzione del villaggio turistico di [OSCURATO:PERSONA] e le connesse malversazioni; la documentazione prodotta dal ricorrente a comprova della fondatezza delle pretese lavorative; il ruolo assolutamente minoritario attribuito al ricorrente nell'impianto accusatorio complessivo; sottolinea come a fianco della doverosa valutazione della dimensione oggettiva della vicenda fosse necessario considerare la funzione che l'ordinamento riconosce allo strumento delle attenuanti generiche ai fini della individualizzazione del trattamento sanzionatorio in relazione alla personalità dell'imputato; 4. il PG aveva trasmesso una requisitoria scritta in cui aveva concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi: quanto al ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rilevando la manifesta infondatezza del primo motivo poiché l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata la prima udienza di trattazione e le precedenti di mero rinvio e, in ogni caso, che nessun elemento testuale consente di operare tale distinzione; evidenziando, inoltre, la congruità ed esaustività della motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e, in generale, la esaustività e congruità della motivazione con cui la Corte territoriale ha dato conto dell'esercizio del proprio potere discrezionale anche nella determinazione della pena; 5. l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso motivi nuovi con cui deduce: 5.1 nullità della sentenza per violazione dell'art. 420ter cod. proc. pen.: richiama il disposto di cui all'art. 23 comma 5 cod. proc. pen. ed il riferimento al criterio della fissazione dell'appello quale discrimine dell'ambito di operatività della normativa emergenziale; rileva quindi la illogicità della motivazione resa dalla Corte di Appello sul "merito" del dedotto impedimento difensivo; 5.2 violazione di legge sostanziale: segnala la omessa valutazione della documentazione difensiva concernente il credito vantato dal Riillo nei confronti della società che gestiva il [OSCURATO:PERSONA] e riconosciuto dal Giudice del Lavoro risultando perciò inadeguata la motivazione resa dalla Corte di Appello "in negativo", ovvero valorizzando la assenza di elementi positivamente valutabili ai fini delle generiche. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure manifestamente infondate. 1. Con il primo motivo del suo ricorso, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce nullità del giudizio di appello e della sentenza che lo ha definito per essere stato disatteso ovvero non considerato l'impedimento addotto in occasione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per un contestuale impegno professionale poiché, secondo la Corte, il processo si celebrava in forma scritta ai sensi del DL 137 del 2020 risultando perciò irrilevante l'impossibilità del difensore di essere presente in aula; secondo la difesa, invece, poiché il giudizio era stato fissato con decreto di citazione antecedente l'entrata in vigore del DL 137, il processo avrebbe dovuto seguire il rito "ordinario" che non poteva mutare "in corso d'opera" per effetto di una normativa intervenuta quando il processo era già stato incardinato di fronte alla Corte di Appello. Si tratta di una impostazione che non può essere condivisa. Come è noto, con il DL 137 del 2020, entrato in vigore il 28.10.2020 con la sua pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA], il legislatore, prendendo atto del protrarsi della emergenza pandemica da COVID-19, aveva introdotto delle ulteriori misure per il contenimento della pandemia tra cui, per quel che interessa, alcune disposizioni direttamente incidenti sulle modalità di celebrazione del processi penali con la previsione, in particolare, del ricorso a strumenti diversi per evitare la (com)presenza in aula ed il ricorso al forme di partecipazione "a distanza" sia degli imputati che dei difensori. In sede di conversione con la legge n. 176 del 18.12.2020 era stato quindi inserito l'art. 23bis specificamente dettato per i giudizi di appello che, come è noto, stabilisce, al comma 1, che "... fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di Appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire"; al comma 2, che "... entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ..." e "... la cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica .. ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto". Il comma 4 stabilisce che "... la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2" e che "... entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza".Al comma 3 si stabilisce che "alla deliberazione la Corte di Appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9" ed "... il dispositivo della decisione è comunicato alle parti". Rileva il collegio come la disciplina "emergenziale" sia improntata e debba essere interpretata con riferimento alle ritenute esigenze di contenimento della pandemia che, come è avvenuto a partire dal marzo del 2020, ha visto il succedersi di misure di volta in volta "adattate" ai dati sulla diffusione del contagio ed alle evenienze che hanno visto alternarsi periodi di regressione a periodi di recrudescenza dei contagi e caratterizzati anche dall'avvento di nuove ed impreviste varianti che hanno portato spesso e volentieri a modificare le misure sanitarie di contenimento e prevenzione del COVID-19 in termini inizialmente imprevisti. E' dunque in quest'ottica e secondo questa prospettiva che va letta ed interpretata la normativa processuale "di emergenza" che, proprio per questa sua natura, è stata adottata per essere immediatamente applicabile anche alle vicende processuali già instaurate ovvero con riguardo a processi iniziati in periodi antecedenti alla loro entrata in vigore. Al di là della "ratio" generale appena ribadita, è comunque la lettera delle disposizioni sopra richiamate che non consente soluzioni diverse: è sufficiente, in particolare, segnalare come l'intero testo del DL 137 del 2020 e della legge 176 di conversione faccia sempre riferimento non già al "processo" ma, di volta in volta, alla "decisione" (cfr., commi 1), alla "deliberazione" (cfr., comma 3) all'"udienza" (cfr., commi 2, 4, 7) e, dunque, ai singoli e specifici momenti ricadenti nell'ambito temporale di operatività della disciplina emergenziale ivi dettata. D'altra parte, lo stesso art. 23bis della legge 176 del 2020 aveva previsto delle disposizioni "transitorie" dettate, per l'appunto, proprio per i processi fissati in data antecedente la sua entrata in vigore: così, ad esempio, al comma 5 ove si stabilisce che "le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 2020": si tratta di una disposizione che tiene evidentemente conto della impossibilità per le parti di richiedere la trattazione orale nel termine stabilito dal comma 4 ma che, in tal modo, e "a contrario", suppone necessariamente la applicazione della disciplina emergenziale nel caso di fissazione del processo intervenuta in data antecedente la adozione del provvedimento emergenziale e, dunque, ad un processo "nato" nelle forme ordinarie e, successivamente, per effetto della normativa di emergenza, da trattare nelle forme e con le modalità ivi previste.Ancor più il comma 7, in cui si stabilisce che "in deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020": si tratta di una disposizione che tiene conto della difficoltà di osservare il termine di quindici giorni di cui al comma 4 per la richiesta di discussione orale per i processi con udienza (evidentemente già) fissata in quell'arco di tempo. L'esame della giurisprudenza che si è in questi mesi confrontata con la disciplina emergenziale consente di trarre argomenti univocamente coerenti con le conclusioni sopra anticipate. Così, ad esempio, Sez. 2 - , Sentenza n. 45188 del 14/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282438 ha affermato che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen.; la Corte ha esaminato una fattispecie in cui il processo era stato fissato nel vigore della disciplina "ordinaria" e, dunque, con decreto redatto nelle forme e con i requisiti di cui all'art. 601 cod. proc. pen., per poi essere trattato in periodo "emergenziale" ed ha spiegato che "... la normativa, stante la sua transitorietà connessa alla situazione pandemica, non contiene alcun riferimento alle modalità della vocatio in iudicium che continua ad essere regolata dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., alla cui stregua il decreto di citazione per il giudizio d'appello deve contenere i requisiti di cui all'art. 429, comma 1 lett. a) ... " e "... il comma sesto limita la nullità dell'atto alle ipotesi in cui l'imputato non sia identificato in modo certo ovvero manchi o sia insufficiente uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1 lett. f), cod. proc. pen. ovvero giorno, luogo ed ora della comparizione, negando la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante che l'avvertenza in ordine alle conseguenze della mancata comparizione costituisca un requisito dell'atto (in tal senso, Sez. 4, n. 27494 del 14/02/2017, Rv. 270706; n. 5017 del 19/12/2018, dep.2019, Rv. 275116; Sez. 2, n. 36097 del 14/5/2014, Rv, 260354)". Dal canto suo Sez. F - , Sentenza n. 31200 del 03/08/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281708 ha affermato che in tema di disciplina processuale da emergenza Covid-19,Ia previsione dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 105 del 2021, che, derogando alle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del dl. n. 137 del 2020, comporta, per i giudizi di legittimità la cui udienza di trattazione sia fissata tra il 10 agosto e il 30 settembre 2021, l'applicazione delle forme ordinarie codicistiche, riguarda sia i procedimenti in cui l'udienza sia stata già disposta al momento di entrata in vigore del decreto-legge, sia quelli per i quali l'udienza sia individuata successivamente, purché collocata nei due mesi indicati. Anche in tal caso, infatti, il principio applicato è quello secondo cui la disciplina applicabile è quella vigente al momento della celebrazione dell'udienza e non quella vigente nel momento in cui il processo era stato fissato o dal quale il processo proveniva. Nel caso di specie la discussione dell'appello, pur provenendo da udienze precedenti rinviate per impedimento del difensore, era stata fissata per il 29.1.2021 e, pertanto, con piena ed incondizionata applicabilità del regime stabilito dall'art. 23bis di 176 del 2020 con la necessaria richiesta di discussione orale che, invero, era stata trasmessa dalla difesa tuttavia tardivamente ovvero in data 19.1.2021 e la conseguente irrilevanza del dedotto impedimento del difensore a presenziare all'udienza (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3 - , Sentenza n. 30330 del 25/06/2021, P., Rv. 281724). In ogni caso, vale anche la pena di precisare che la Corte di Appello ha motivato oltre che sulla irrilevanza anche sull'impossibilità di accogliere l'istanza di differimento del difensore recapitata all'ufficio soltanto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ovvero il giorno appena precedente l'udienza) e con la quale veniva addotto un contestuale impegno di fronte alla Corte di Appello di Torino "... senza peraltro specificare i motivi per cui intendeva privilegiare la propria presenza a Torino anziché avanti ai giudici di assise di Catanzaro ..." (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata). Il motivo di ricorso, nella misura in cui non ha in alcun modo considerato questa seconda ed alternativa "ratio decidendi", era perciò anche aspecifico (cfr., in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448 e Sez. 3, Ordinanza n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972 in cui la Corte ha giudicato inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti a sostenere la decisione. 2. Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorso a firma congiunta dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile, in via definitiva, del delitto di estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. di cui al capo 3) in quanto "... con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, consistenti in minacce, implicite ed esplicite, e violenze, dirette, rispettivamente, nei confronti dei condomini, nei confronti dell'amministratore pro-tempore [OSCURATO:PERSONA], nonché nei confronti dei componenti del cda del villaggio Capopiccolo, nei confronti dei dipendenti del villaggio ... [OSCURATO:PERSONA] cl. 77, dopo che alle scadenze delle assunzioni, avvenute in data 20.12.2011, veniva licenziato, si rivolgeva alla [OSCURATO:PERSONA] - che lo invitava a parlare con [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] - con l'espressione PUTTANA, [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' QUA A LAVORARE" nonché, rispettivamente, mediante le condotte inidcate nei capi da 32) a 34) - costringevano [OSCURATO:PERSONA] e comunque l'amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] ... ad assegnare la gestione o comunque il controllo delle attività economiche e dei servizi del predetto villaggio turistico (...) a società loro riconducibili, ed alla loro illecita assunzione, e ciò al fine di procurare un ingiusto profitto mediante l'acquisizione il controllo delle predette attività e delle assunzione, conseguite in forza dell'illecita modalità con il corrispondente altrui danno consistente nell'impedire ai destinatari delle intimidazioni di non svolgere i lavori ritenuti di propria spettanza, nonché a danno dell'esercizio dell'autonomia organizzativa e di iniziativa economica dell'amministrazione del Villaggio impedita nella libera e razionale determinazione nella gestione". In sede di rinvio da annullamento della condanna per il capo C), la Corte di Appello ha dovuto rideterminare la pena per il (solo) capo 3) aggravato dal metodo mafioso: i giudici catanzaresi hanno argomentato nel senso che la pervicacia della condotta, reiterata nel tempo tanto da giustificare la contestazione del delitto continuato, ha giustificato la individuazione di una pena superiore al minimo edittale ovvero nella misura di anni 6 di reclusione ed Euro 2000 di multa aumentata di un terzo per la aggravante ex art. 7 DL 152 del 1991 e la finale riduzione per la scelta del rito. Quanto al diniego delle generiche, la Corte ha fatto riferimento, in maniera tutt'altro che apparente ovvero "di stile", alla gravità della condotta posta in essere in termini strumentali rispetto all'ingiusto mantenimento di una posizione lavorativa attraverso il ricorso a violenza e minaccia compiuta personalmente dall'imputato con assoluta mancanza di resipiscenza e di elementi favorevoli susseguenti alla condotta delittuosa.Si tratta di valutazione argomentata in termini non censurabili in questa sede laddove le considerazioni difensive contemplate nei motivi si risolvono nel sollecitare un diverso apprezzamento ed una diversa valutazione. D'altra parte, il trattamento sanzionatorio era stato oggetto del ricorso per cassazione accolto, come accennato, con riguardo ai rilievi concernenti il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e giudicato invece infondato quanto al delitto di estorsione ed alla aggravante speciale ritenuta dai giudici di merito. La VI Sezione aveva affrontato ed esaminato le censure relative alla estorsione sostenendo che dalle indagini era emerso che il villaggio era stato "affidato" a [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva assunto il controllo attraverso l'esecuzione, in forma monopolistica, di tutti i servizi ed i lavori di manutenzione; aveva ricordato che, secondo la ricostruzione del fatto restituita dalle sentenze di merito, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la "titolarità" della guardiola come "simbolo" del controllo esercitato sulla struttura (cfr., pagg. 78-79); aveva inoltre richiamato le denunce proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] (che aveva riferito di essere stata vittima delle richieste estorsive di [OSCURATO:PERSONA] e dei componenti della famiglia di costui poste in essere con l'avallo del capo mafia [OSCURATO:PERSONA]) sostenendo che la attendibilità della persona offesa non era stata intaccata dalla discutibilità di alcuni atti di gestione della "cassa" da parte di costei le cui dichiarazioni erano state invece riscontrate non soltanto dalle lesioni patite e dal contenuto delle intercettazioni (in una di queste la donna aveva riferito ad una amica di non voler abbandonare tutte le sue proprietà ai mafiosi e, ad un amico, di avere difficoltà per eseguire lavori nel villaggio a causa delle minacce della famiglia Riillo "...in specie da [OSCURATO:PERSONA], che un giorno era arrivato a minacciare un dipendente con una pistola"). La Corte si era dunque soffermata sul ruolo specificamente assunto da [OSCURATO:PERSONA] per allontanare dal villaggio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dipendenti della struttura e che fino a quel momento erano state le persone di fiducia della [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, secondo la sentenza della VI Sezione, "... in tale ben definito e chiaro quadro motivazionale, non è obiettivamente riconoscibile alcun vizio di motivazione nella decisione della Corte di assise di appello di Catanzaro di condannare l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], classe '77, figlio di Domenico, per la estorsione continuata ed aggravata dall'impiego del metodo mafioso, consumata ai danni della [OSCURATO:PERSONA], la quale, dopo aver ricordato di essersi determinata, nel 2012, a non affidare alcun lavoro all'interno del villaggio a tutti coloro che facevano in qualche modo riferimento al predetto [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito di avere subito la minacciosa reazione dei predetti e, in specie, di [OSCURATO:PERSONA], che il 6 febbraio 2012, con atteggiamento ingiurioso e minatorio, l'aveva affrontata pretendendo di essere 'riassunto' all'interno della struttura; situazione di sistematica intimidazione che si era conclusa nel gennaio del 2013 con la violenta aggressione fisica attuata da [OSCURATO:PERSONA] ed altri due giovani col volto travisato ai danni della [OSCURATO:PERSONA] e del di lei coniuge". Più in particolare, si era chiarito che "... espressione del tentativo di proporre una inammissibile lettura alternativa della vicenda è quello operato dalla difesa di voler sostenere che il ricorrente si sarebbe esclusivamente attivato per fare valere i suoi diritti di lavoratore subordinato, che asseritamente erano stati violati dalla amministratrice del villaggio de quo ... sia la documentazione prodotta dalla difesa con le memorie a sostegno del ricorso". In altri termini, la motivazione della Corte di Appello in punto di trattamento sanzionatorio - oltre che affatto apparente - risulta in linea con il quadro generale della vicenda quale delineato nella sentenza rescindente in cui non si era nemmeno mancato di prendere in considerazione, ritenendoli non rilevanti, gli elementi qui riproposti come in grado di incidere sulla valutazione del trattamento sanzionatorio ovvero sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della s