CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18254/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ritto al numero 139 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto Da [OSCURATO:PERSONA] A Di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di posta /1elettronica (PEC) dei difensori [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:EMAIL] e riccardomichi©pec.ordineavvocatitorino.it ; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8; -controricorrente- per la revocazione della ordinanza della Corte di cassazione, sezione tributaria, n.13827/2021, depositata in data 20 maggio 2021, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'il. maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 659/16/17 del 13 febbraio 2017, pubblicata il 15 marzo 2017, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, a favore del giudice ordinario, in relazione all'appello proposto dalla Regione Toscana, nei confronti della società contribuente Capo A di [OSCURATO:PERSONA] C., s.a.s., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, n. 1449/2015, di accoglimento del ricorso proposto dalla ridetta contribuente contro l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni, recante l'importo complessivo di euro 221.612,56 a titolo di imposta regionale sulle concessioni dello Stato dovuta per l'anno 2009 (euro 15.542,85), sanzioni, interessi e accessori pertinenti. 2. Avverso la suddetta sentenza l'Ente impositore, mediante atto del 14 atto del 14 ottobre 2017, ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito con controricorso la contribuente. 3. Con ordinanza n. 13827/21 depositata in data 20 maggio 2021, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Regione Toscana ritenendo che l'oggetto del giudizio dinanzi alla CTR fosse costituito dalla impugnazione dell'atto impositivo con giurisdizione del giudice tributario anche in ordine all'accertamento, in via incidentale, della misura del canone di concessione al fine di stabilire la corretta determinazione dell'imponibile. 4. Avverso la suddetta ordinanza della Corte di cassazione, la società contribuente propone ricorso per revocazione affidato a un motivo. 5. Resiste, con controricorso la Regione Toscana. 6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 7. La società contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso, la società denuncia l'errore revocatorio, ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., da parte di questa Corte nella ordinanza n. 13827 del 2021 per avere quest'ultima erroneamente disatteso l'eccezione di giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Lucca n. 415/2016 che aveva statuito il necessario calcolo dell'imposta regionale sul minore importo del canone concessorio (di euro 31.085,70) corrisposto all'amministrazione concedente ([OSCURATO:PERSONA] dei Marmi) in via transattiva ai sensi dell'art. 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013 n. 146 in luogo che sul maggiore importo del canone annuale di concessione (euro 103.619,01) originariamente determinato. In particolare, la società lamenta che la Corte - nell'affermare che la statuizione del Tribunale di Lucca in ordine al necessario calcolo della imposta regionale sull'importo del canone concessorio corrisposto in base all'accordo costituisse un obiter dictum, inidoneo a fare stato inter partes, ai sensi dell'art. 2909 c.c., e che, sul piano soggettivo, la decisione de qua non potesse essere opposta alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in quanto l'ente impositore non aveva rivestito a qualità di parte del giudizio dinanzi al giudice ordinario - sarebbe incorsa in un errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, comma 4 c.p.c., in quanto, come si evinceva dall'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Lucca e dall'epigrafe della sentenza n. 415/2016, la Regione Toscana era stata ritualmente citata in giudizio, risultando "parte contumace" e la società contribuente aveva formulato, in sede di precisazione delle conclusioni, apposita domanda nei confronti della Regione circa il necessario calcolo dell'imposta sulla misura del canone demaniale versato per la definizione transattiva del detto giudizio. 2.11 motivo è inammissibile. 3.0ccorre premettere che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse 4rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (cfr, ex plurimis, Cass. civ. sentt. nn. 13915 del 2005 e 2425 del 2006, v. anche Cass. civ. SS.UU. sent. n. 9882 del 2001). La Cassazione ha osservato che l'errore di fatto revocatorio deve risultare dagli atti o documenti della causa: "vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti" (per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 2016). La Corte ha, quindi, evidenziato che "in generale l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa" (tra le ultime v. Cass. n. 14656 del 2017). Ne consegue che "non è idoneo ad integrare errore revocatorio 5l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale -quand'anche risulti errata - di revocazione" (Cass. n. 14108 del 2016; Cass. n. 13181 del 2013; da ultimo, nello stesso senso, Cass., sez. L , n. 8828 del 2017; Cass. n. 27570 del 2018; n. 26892 del 2019). In particolare, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 22569 del 2013; n. 4605 del 2013, n. 16003 del 2011) fuoriesce dal travisamento rilevante ogni errore che attinga la interpretazione del quadro processuale che esso denunziava, in coerenza con una scelta che deve lasciar fermo il valore costituzionale della insindacabilità delle valutazioni di fatto e di diritto della Corte di legittimità ( Cass. 14088/2018). Questa Corte ha, peraltro, precisato (Cass. 17 febbraio 2017, n. 4237), che non ricorre errore revocatorio nel preteso errore nell'individuazione delle questioni oggetto di motivi del ricorso (Cass., ord. 26 febbraio 2008, n. 5076), nel preteso errore nell'interpretazione dei motivi (Cass. 24 aprile 2006, n. 9533) o nella lettura del ricorso (Cass. n. 5076/08). 4. Nella impugnata ordinanza la Corte di cassazione ha disatteso l'eccezione di giudicato esterno rappresentato, ad avviso della società, dalla sentenza n. 415/16 pronunciata nella causa intentata contro l'Amministrazione concedente (Comune dei Forte dei Marmi e Agenzia del demanio) dal Tribunale di Lucca che, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere in seguito alla intervenuta definizione del contenzioso ai sensi dell'art. 1,comma 732, della legge n. 146 del 2013, aveva affermato che l'imposta regionale dovesse "ovviamente essere calcolata sull'importo corrisposto in base all'accordo". A sostegno di tale decisione la Corte ha osservato che: 1) sul piano oggettivo, trattavasi di un obiter dictum, inidoneo a fare stato inter partes ex art. 62909 c.c., espresso - peraltro in materia estranea all'ambito della giurisdizione ordinaria - dal Tribunale di Lucca nella citata sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere; 2) sul piano soggettivo, la decisione de qua non poteva essere opposta alla Regione in quanto l'ente impositore non aveva rivestito la qualità di parte del giudizio dinanzi al giudice ordinario. Il che presuppone una valutazione da parte della Corte degli atti di giudizio ed esclude in radice l'astratta configurabilità della "svista percettiva" dedotta a fondamento dell'errore revocatorio (in tal senso, Cass. n. 10110 del 2017; Cass. n. 24116 del 2017). Ci si duole di pretesi errori su atti, per di più processuali, e non su fatti, e cioè - per dirla con le SS.UU. n. 23306 del 2016 - su "verità o non verità di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un accadimento esterno al processo" ( Cass. n. 14088/2018). L' errore di fatto, quale motivo di revocazione, deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali; non può, dunque, ritenersi sussistente l''errore revocatorio, allorché la parte abbia denunciato l'erronea presupposizione dell'inesistenza di un giudicato, poiché questo, essendo destinato a fissare la "regola" del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma attiene all'interpretazione delle norme giuridiche (Sez. 1, Sentenza n. 17443 del 25/06/2008; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26061 del 2011; Cass. n. 10930 del 2017). Si aggiunga che cliAl' errore revocatorio, imputabile al giudice di legittimità come al giudice di merito, nel supporre come sussistente un fatto incontrastabilmente insussistente, non deve cadere su un punto controverso sul quale la 7Corte si sia pronunciata, non potendo pertanto essere ravvisato nella ipotesi in cui sia sostanzialmente denunciato un erroneo apprezzamento delle risultanze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 10807 del 10/05/2006). Invero, la Corte ha fondato il rigetto dell'eccezione di giudicato esterno in primo luogo, alla luce degli atti processuali, sul giudizio di estraneità al thema decidendum del giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca - incentrato sulla determinazione del canone di concessione demaniale - della statuizione nella sentenza n. 415/2016 attinente al calcolo dell'imposta regionale sull'importo del canone corrisposto in base all'accordo. Quanto all'ulteriore ratio decidendi posta a sostengo del rigetto dell'eccezione di giudicato esterno, qualora la denunciata "svista" sulla effettiva partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza n. 415/2016 della Regione Toscana fosse stata realmente esistente, sarebbe ininfluente per mancanza di decisività, avendo la Corte fondato il giudizio di infondatezza dell'exceptio rei iudicatae su due autonome rationes decidendi; ciò in ossequio all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui "in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto, nel caso in cui la declaratoria di inammissibilità, contenuta nella sentenza revocanda, si regga su due autonome rationes decidendi, una sola delle quali revocabile perché viziata da errore percettivo, la permanenza della seconda comporta il venir meno del requisito indispensabile della decisività dell'errore revocatorio, ossia dell'idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata, che, ex art. 395 n. 4 c.p.c., è richiamato dall'art. 391-bis c.p.c. per la revocazione delle sentenze della Cassazione" (da ultimo v. Cass. n. 25871 del 2017; in precedenza: Cass. n. 7413 del 2013). In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. 8Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P. P.Q.M