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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 35961/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che concluso per l'inammissibilita del ricorso uditi i difensori dell'imputato.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, questa Corte di legittimità ha confermato l'ordinanza 24 febbraio 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame cautelare personale e in sede di rinvio da precedente annullamento di questa Corte, con cui, ritenuta l'utilizzabilità delle intercettazioni in atti riguardanti il ricorrente, era stata confermata l'ordinanza 26 novembre 2019 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui era stata applicata a carico dell'odierno ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Propone ricorso straordinario ai sensi dell'articolo 625 bis cod. proc. pen. l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Nicola lamentando violazione di legge, difetto di motivazione omessa valutazione delle circostanze di fatto da cui desumere la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza.

La difesa lamenta che la Corte avrebbe, da una parte, "individuato nel decreto del 30 dicembre 2016 del GIP di [OSCURATO:PERSONA] il primo decreto che si è autonomamente interessato (...) dei fatti di [OSCURATO:PERSONA]", ma, dall'altra, avrebbe omesso "di valutare, in termini anche grafici, i contenuti delle conversazioni" In sostanza, secondo il ricorrente, i presupposti di fatto errati sarebbero due:

1. aver ritenuto, in maniera errata, che l'utilizzabilità dei decreti emessi nel procedimento de quo a far data dal 30 dicembre 2016 determinasse l'utilizzabilità de plano di tutti i decreti esistenti nel procedimento;

2. aver ritenuto, comunque, sufficienti ai fini della indivkluazione dei gravi indizi i risultati delle captazioni a far data dal 30 dicembre 2016, senza rilevare le ragioni per le quali, pur in presenza di una così massiccia restrizione del materiale probatorio, rimanesse inalterato il quadro indiziario.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Infatti, è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dalla persona sottoposta alle indagini preliminari, poiché l'art. 625-bis cod. proc. pen. riserva tale strumento di impugnazione unicamente al procuratore generale e al condannato.

Per altro verso, il rimedio straordinario non è esperibile avverso un'ordinanza "de libertate", poiché si tratta di un provvedimento suscettibile di modificazioni per la sopravvenienza di nuovi elementi e, pertanto, privo del carattere dell'irrevocabilità che connota i provvedimenti con i quali viene resa definitiva una condanna (Sez. 2, Sentenza n. 42518 del 15/10/2021 Rv. 282077 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016 Rv. 269790 - 01).

2. Tali considerazioni impongono, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deci o [OSCURATO:PERSONA], il 17 giugno 2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che concluso per l'inammissibilita del ricorso uditi i difensori dell'imputato. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, questa Corte di legittimità ha confermato l'ordinanza 24 febbraio 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame cautelare personale e in sede di rinvio da precedente annullamento di questa Corte, con cui, ritenuta l'utilizzabilità delle intercettazioni in atti riguardanti il ricorrente, era stata confermata l'ordinanza 26 novembre 2019 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui era stata applicata a carico dell'odierno ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Propone ricorso straordinario ai sensi dell'articolo 625 bis cod. proc. pen. l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Nicola lamentando violazione di legge, difetto di motivazione omessa valutazione delle circostanze di fatto da cui desumere la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza. La difesa lamenta che la Corte avrebbe, da una parte, "individuato nel decreto del 30 dicembre 2016 del GIP di [OSCURATO:PERSONA] il primo decreto che si è autonomamente interessato (...) dei fatti di [OSCURATO:PERSONA]", ma, dall'altra, avrebbe omesso "di valutare, in termini anche grafici, i contenuti delle conversazioni" In sostanza, secondo il ricorrente, i presupposti di fatto errati sarebbero due: 1. aver ritenuto, in maniera errata, che l'utilizzabilità dei decreti emessi nel procedimento de quo a far data dal 30 dicembre 2016 determinasse l'utilizzabilità de plano di tutti i decreti esistenti nel procedimento; 2. aver ritenuto, comunque, sufficienti ai fini della indivkluazione dei gravi indizi i risultati delle captazioni a far data dal 30 dicembre 2016, senza rilevare le ragioni per le quali, pur in presenza di una così massiccia restrizione del materiale probatorio, rimanesse inalterato il quadro indiziario. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Infatti, è inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dalla persona sottoposta alle indagini preliminari, poiché l'art. 625-bis cod. proc. pen. riserva tale strumento di impugnazione unicamente al procuratore generale e al condannato. Per altro verso, il rimedio straordinario non è esperibile avverso un'ordinanza "de libertate", poiché si tratta di un provvedimento suscettibile di modificazioni per la sopravvenienza di nuovi elementi e, pertanto, privo del carattere dell'irrevocabilità che connota i provvedimenti con i quali viene resa definitiva una condanna (Sez. 2, Sentenza n. 42518 del 15/10/2021 Rv. 282077 - 01; Sez. U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016 Rv. 269790 - 01). 2. Tali considerazioni impongono, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deci o [OSCURATO:PERSONA], il 17 giugno 2022 Il C
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