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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32089/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30-05-2022 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reiazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 maggio 2022, la Corte di appello di Ancona confermava la decisione del 18 novembre 2019, con cui il Tribunale di Pesaro aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], con i doppi benefici di legge, alla pena di 2 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato per avere indicato, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella dichiarazione Iva relativa all'anno 2012, elementi passivi fittizi per l'importo di 2.225.210,90 euro, oltre iva per 467.294,29 euro, avvalendosi di fatture relative a operazioni inesistenti; fatto commesso in Fano il 28 marzo 2011.

Con la sentenza di primo grado, era stata disposta altresì la confisca dei beni nella disponibilità dell'imputato pari al valore dell'imposta evasa.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello marchigiana, Sacchi, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, sono state dedotte l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione della pronuncia impugnata, evidenziandosi che la responsabilità dell'imputato è stata basata solo sul processo verbale di contestazione e sulle dichiarazioni del teste Formicola, funzionario dell'Agenzia per le Entrate di Pesaro, mentre non è stato considerato il contenuto delle deposizioni dei testi della difesa ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), i quali hanno pienamente confermato, avendone avuto percezione diretta, le transazioni della [OSCURATO:PERSONA] con le ditte individuali.

La Corte territoriale avrebbe richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, incorrendo nel travisamento nelle risultanze istruttorie acquisite, risultando altresì illogica la motivazione nella parte in cui ha considerato non attendibili le prove dedotte dalla difesa, solo perché provenienti da un dipendente della ditta o da un parente, non essendo il grado di parentela o il rapporto lavorativo elementi sufficienti al fine di escludere la credibilità dei testi, soprattutto di coloro che hanno avuto percezione diretta dei fatti su cui deporre.

Con il secondo motivo, infine, la difesa contesta il giudizio sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000, rilevando che lo stesso è stato fondato su semplici presunzioni dell'Ufficio finanziario, senza considerare che, come emerso dalle dichiarazioni dei testi escussi, la merce di cui alle fatture contestate è stata consegnata dalle singole ditte individuali alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., essendo stato altresì dimostrato che la predetta società non solo ha usato la normale diligenza quando è entrata in contatto con i nuovi fornitori, ma è andata oltre, facendo fare ricerche al suo commercialista per verificare l'esistenza della società con cui entrava in contatto, l'idoneità del codice attività rispetto alle transazioni che doveva effettuare e finanche l'indagine sull'esistenza della partita Iva, a ciò aggiungendosi che, nel corso del giudizio è stato accertato che alcuni di questi fornitori, sebbene non forniti di sede, erano commercianti che avevano una regolare attività, oppure avevano a disposizione celle frigorifere per la conservazione del tartufo, essendo a tal fine sufficiente anche un semplice frigorifero, di cui ogni abitazione è fornita.

Né sarebbe dirimente la circostanza che alcune di queste ditte individuali fossero evasori totali, posto che gli illeciti tributari dei venditori non possono ripercuotersi in danno dell'acquirente, con una sorta di responsabilità oggettiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

1. Premesso che i due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato non presenta vizi di legittimità.

Occorre innanzitutto evidenziare che la Corte di appello non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma, rispetto a essa, ha operato autonome considerazioni, non mancando di confrontarsi con le deduzioni difensive.

In tal senso è stato ricordato nella sentenza impugnata che la disciplina della compravendita del tartufo di cui alla legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria del 2005, art. 1 comma 109), prevede l'obbligo di autofatturazione per coloro che, nell'esercizio dell'impresa, acquistano tartufi da raccoglitori occasionali o da dilettanti privi di partita Iva, essendo l'acquirente tenuto poi sia a versare all'Erario, senza diritto di detrazione, l'iva sugli importi autofatturati, sia a certificare, al momento della vendita, la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

Ciò posto, è stato evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], si è avvalsa di fatture emesse e intestate a soggetti estranei all'operazione, a giustificazione dell'acquisto di tartufi da soggetti privati, evitando di emettere le relative autofatture per l'acquisto di tartufi da privati e di versare Viva corrispondente non detraibile; in definitiva, le fatture erano emesse da soggetti interposti e non da quelli (cavatori di tartufi senza partita iva, non identificati) che avevano davvero effettuato la prestazione.

Era inoltre emerso dalla istruttoria dibattimentale che i presunti fornitori non avevano istituito alcuna documentazione contabile, non avevano mai presentato le dichiarazioni dei redditi, non avevano locali per la vendita, non erano in grado di dimostrare l'acquisto dei tartufi, mentre il totale degli accrediti e degli addebiti di impresa si equivalevano e le somme accreditate erano contestualmente restituite, .Ora, con l'atto di appello, Sacchi aveva lamentato la mancata valorizzazione dei cinque testi della difesa che avrebbero smentito l'assunto secondo cui le fatture di cui si è avvalsa la sua impresa sarebbero soggettivamente inesistenti.

La Corte territoriale, tuttavia, ha superato tale obiezione, osservando che tali deposizioni (di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non erano risultate idonee a scalfire la valenza delle acquisizioni probatorie delineatesi a carico dell'imputato, non solo perché provenienti da persone quasi tutte vicine a vario titolo al ricorrente ([OSCURATO:PERSONA] è il fratello-socio, [OSCURATO:PERSONA] il cugino-dipendente, [OSCURATO:PERSONA] un'impiegata della società, [OSCURATO:PERSONA] il commercialista della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), ma soprattutto perché le loro affermazioni sono risultate o generiche, o comunque in contrasto con le verifiche della Guardia di Finanza, da cui è emersa la natura di cartiera o di soggetto fittiziamente interposto di tutte le ditte individuali cedenti, non avendo le stesse istituito alcuna documentazione contabile, essendo quasi tutte le ditte in esame risultate evasori totali.

Del resto, nessuna di queste ditte, al di là della mancanza di adeguate strutture organizzative, è stata in grado di dimostrare l'acquisto del tartufo, avendo asserito di averlo acquistato da generici cavatori non meglio specificati, senza provvedere a emettere le autofatture e a versare la corrispondente imposta.

Quanto poi alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di andare a consegnare i tartufi almeno tre volte alla settimana alla società di Sacchi per conto di [OSCURATO:PERSONA], che aveva un magazzino con le celle frigorifere, è stato replicato che proprio la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stata una delle più eclatanti nell'ambito dell'indagine, essendo colui che ha fatturato di più, sebbene, all'atto della verifica, non sia stata rinvenuta alcuna documentazione contabile e sebbene sia emerso che egli non aveva presentato dichiarazioni dei redditi, non era riuscito a dimostrare l'acquisto della materia prima, a ciò aggiungendosi che [OSCURATO:PERSONA] usava la partita iva della moglie, del tutto estranea all'attività e aveva denunciato un furto presso un'abitazione in cui non era residente, senza fare alcun cenno all'eventuale sottrazione della documentazione contabile.

In ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che secondo l'imputato avrebbe svolto una regolare attività commerciale, è stata parimenti rimarcata dalla Corte territoriale l'assenza di documentazione contabile, rilevandosi inoltre che tale carenza non appariva riconducibile all'alluvione evocata dall'interessato, posto che nei verbali redatti dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco rispetto all'allagamento avvenuto il 29 maggio 2012 presso il negozio di alimentari del predetto, non si faceva alcun cenno alla documentazione contabile, dandosi atto che si trattava di un avvenimento occorso durante l'anno, per cui lo stesso non poteva riguardare in ogni caso le fatture emesse nei periodi successivi.Analogamente, quanto alla posizione del presunto fornitore [OSCURATO:PERSONA], si è evidenziato che lo stesso, rispetto agli anni 2011 e 2012, ha definito le pendenze tributarie con cui gli si contestava l'inesistenza soggettiva degli acquisti di tartufo, venendo così operato il recupero totale dell'iva portata in detrazione.

Era del resto poco verosimile che la società dell'imputato, con sede a Fano, in una zona vocata alla raccolta del tartufo, avesse acquistato un prodotto che notoriamente si deteriora in poco tempo da società operanti in altri contesti territoriali, come ad esempio la ditta di [OSCURATO:PERSONA] operativa a Sora.

Alla stregua di tali risultanze, i giudici di merito sono dunque pervenuti alla coerente conclusione secondo cui le ditte individuali di cui si è servita la società amministrata da Sacchi per i propri acquisti si sono interposte fittiziamente tra la stessa e i cd. cavatori, al fine di eludere la normativa dell'autofatturazione, a nulla rilevando che la [OSCURATO:PERSONA] abbia sostenuto dei costi nei confronti dei soggetti fittiziamente interposti, dovendosi in tal senso richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 29977 del 12/02/2019, Rv. 276289), secondo cui, in tema di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, i costi relativi alle stesse non sono mai deducibili, con la conseguenza che la loro indicazione in dichiarazione configura una finalità di evasione e realizza un corrispondente profitto, senza che rilevi in senso contrario la circostanza che, pur avendo sostenuto tali costi nei confronti del soggetto fittiziamente interposto, il destinatario della fattura sia tenuto a corrispondere nuovamente l'iva al soggetto che ha realmente fornito la prestazione, quale normale conseguenza di ogni interposizione fittizia.

Effettuando il pagamento ai propri fornitori di ingenti importi riguardanti l'iva esposte nelle fatture di acquisto, la società di Sacchi aveva maturato un importante credito iva mai utilizzato, ma riportato e accumulato anche negli esercizi successivi (2013 e 2014), nella prospettiva di chiedere il rimborso iva una volta maturata la decadenza dell'Ufficio impositore dal potere di accertamento sui relativi anni di imposta, circostanza questa sintomatica della connotazione dolosa della condotta, posto che, ove fatta prima, la richiesta di rimborso avrebbe implicato controlli che avrebbero svelato il meccanismo illecito.

2. In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni pertinenti e coerenti con le acquisizioni probatorie, non travisate nel loro contenuto, ma correlate in maniera non illogica tra loro, il giudizio di colpevolezza dell'imputato non presta il fianco alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente una differente lettura delle fonti dimostrative raccolte, operazione non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema ci giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argonnentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

3. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Sacchi deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 30-05-2022 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reiazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 maggio 2022, la Corte di appello di Ancona confermava la decisione del 18 novembre 2019, con cui il Tribunale di Pesaro aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], con i doppi benefici di legge, alla pena di 2 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato per avere indicato, nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella dichiarazione Iva relativa all'anno 2012, elementi passivi fittizi per l'importo di 2.225.210,90 euro, oltre iva per 467.294,29 euro, avvalendosi di fatture relative a operazioni inesistenti; fatto commesso in Fano il 28 marzo 2011. Con la sentenza di primo grado, era stata disposta altresì la confisca dei beni nella disponibilità dell'imputato pari al valore dell'imposta evasa. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello marchigiana, Sacchi, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, sono state dedotte l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione della pronuncia impugnata, evidenziandosi che la responsabilità dell'imputato è stata basata solo sul processo verbale di contestazione e sulle dichiarazioni del teste Formicola, funzionario dell'Agenzia per le Entrate di Pesaro, mentre non è stato considerato il contenuto delle deposizioni dei testi della difesa ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), i quali hanno pienamente confermato, avendone avuto percezione diretta, le transazioni della [OSCURATO:PERSONA] con le ditte individuali. La Corte territoriale avrebbe richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, incorrendo nel travisamento nelle risultanze istruttorie acquisite, risultando altresì illogica la motivazione nella parte in cui ha considerato non attendibili le prove dedotte dalla difesa, solo perché provenienti da un dipendente della ditta o da un parente, non essendo il grado di parentela o il rapporto lavorativo elementi sufficienti al fine di escludere la credibilità dei testi, soprattutto di coloro che hanno avuto percezione diretta dei fatti su cui deporre. Con il secondo motivo, infine, la difesa contesta il giudizio sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, rilevando che lo stesso è stato fondato su semplici presunzioni dell'Ufficio finanziario, senza considerare che, come emerso dalle dichiarazioni dei testi escussi, la merce di cui alle fatture contestate è stata consegnata dalle singole ditte individuali alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., essendo stato altresì dimostrato che la predetta società non solo ha usato la normale diligenza quando è entrata in contatto con i nuovi fornitori, ma è andata oltre, facendo fare ricerche al suo commercialista per verificare l'esistenza della società con cui entrava in contatto, l'idoneità del codice attività rispetto alle transazioni che doveva effettuare e finanche l'indagine sull'esistenza della partita Iva, a ciò aggiungendosi che, nel corso del giudizio è stato accertato che alcuni di questi fornitori, sebbene non forniti di sede, erano commercianti che avevano una regolare attività, oppure avevano a disposizione celle frigorifere per la conservazione del tartufo, essendo a tal fine sufficiente anche un semplice frigorifero, di cui ogni abitazione è fornita. Né sarebbe dirimente la circostanza che alcune di queste ditte individuali fossero evasori totali, posto che gli illeciti tributari dei venditori non possono ripercuotersi in danno dell'acquirente, con una sorta di responsabilità oggettiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 1. Premesso che i due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato non presenta vizi di legittimità. Occorre innanzitutto evidenziare che la Corte di appello non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma, rispetto a essa, ha operato autonome considerazioni, non mancando di confrontarsi con le deduzioni difensive. In tal senso è stato ricordato nella sentenza impugnata che la disciplina della compravendita del tartufo di cui alla legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria del 2005, art. 1 comma 109), prevede l'obbligo di autofatturazione per coloro che, nell'esercizio dell'impresa, acquistano tartufi da raccoglitori occasionali o da dilettanti privi di partita Iva, essendo l'acquirente tenuto poi sia a versare all'Erario, senza diritto di detrazione, l'iva sugli importi autofatturati, sia a certificare, al momento della vendita, la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione. Ciò posto, è stato evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], si è avvalsa di fatture emesse e intestate a soggetti estranei all'operazione, a giustificazione dell'acquisto di tartufi da soggetti privati, evitando di emettere le relative autofatture per l'acquisto di tartufi da privati e di versare Viva corrispondente non detraibile; in definitiva, le fatture erano emesse da soggetti interposti e non da quelli (cavatori di tartufi senza partita iva, non identificati) che avevano davvero effettuato la prestazione. Era inoltre emerso dalla istruttoria dibattimentale che i presunti fornitori non avevano istituito alcuna documentazione contabile, non avevano mai presentato le dichiarazioni dei redditi, non avevano locali per la vendita, non erano in grado di dimostrare l'acquisto dei tartufi, mentre il totale degli accrediti e degli addebiti di impresa si equivalevano e le somme accreditate erano contestualmente restituite, .Ora, con l'atto di appello, Sacchi aveva lamentato la mancata valorizzazione dei cinque testi della difesa che avrebbero smentito l'assunto secondo cui le fatture di cui si è avvalsa la sua impresa sarebbero soggettivamente inesistenti. La Corte territoriale, tuttavia, ha superato tale obiezione, osservando che tali deposizioni (di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non erano risultate idonee a scalfire la valenza delle acquisizioni probatorie delineatesi a carico dell'imputato, non solo perché provenienti da persone quasi tutte vicine a vario titolo al ricorrente ([OSCURATO:PERSONA] è il fratello-socio, [OSCURATO:PERSONA] il cugino-dipendente, [OSCURATO:PERSONA] un'impiegata della società, [OSCURATO:PERSONA] il commercialista della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), ma soprattutto perché le loro affermazioni sono risultate o generiche, o comunque in contrasto con le verifiche della Guardia di Finanza, da cui è emersa la natura di cartiera o di soggetto fittiziamente interposto di tutte le ditte individuali cedenti, non avendo le stesse istituito alcuna documentazione contabile, essendo quasi tutte le ditte in esame risultate evasori totali. Del resto, nessuna di queste ditte, al di là della mancanza di adeguate strutture organizzative, è stata in grado di dimostrare l'acquisto del tartufo, avendo asserito di averlo acquistato da generici cavatori non meglio specificati, senza provvedere a emettere le autofatture e a versare la corrispondente imposta. Quanto poi alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato di andare a consegnare i tartufi almeno tre volte alla settimana alla società di Sacchi per conto di [OSCURATO:PERSONA], che aveva un magazzino con le celle frigorifere, è stato replicato che proprio la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stata una delle più eclatanti nell'ambito dell'indagine, essendo colui che ha fatturato di più, sebbene, all'atto della verifica, non sia stata rinvenuta alcuna documentazione contabile e sebbene sia emerso che egli non aveva presentato dichiarazioni dei redditi, non era riuscito a dimostrare l'acquisto della materia prima, a ciò aggiungendosi che [OSCURATO:PERSONA] usava la partita iva della moglie, del tutto estranea all'attività e aveva denunciato un furto presso un'abitazione in cui non era residente, senza fare alcun cenno all'eventuale sottrazione della documentazione contabile. In ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che secondo l'imputato avrebbe svolto una regolare attività commerciale, è stata parimenti rimarcata dalla Corte territoriale l'assenza di documentazione contabile, rilevandosi inoltre che tale carenza non appariva riconducibile all'alluvione evocata dall'interessato, posto che nei verbali redatti dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco rispetto all'allagamento avvenuto il 29 maggio 2012 presso il negozio di alimentari del predetto, non si faceva alcun cenno alla documentazione contabile, dandosi atto che si trattava di un avvenimento occorso durante l'anno, per cui lo stesso non poteva riguardare in ogni caso le fatture emesse nei periodi successivi.Analogamente, quanto alla posizione del presunto fornitore [OSCURATO:PERSONA], si è evidenziato che lo stesso, rispetto agli anni 2011 e 2012, ha definito le pendenze tributarie con cui gli si contestava l'inesistenza soggettiva degli acquisti di tartufo, venendo così operato il recupero totale dell'iva portata in detrazione. Era del resto poco verosimile che la società dell'imputato, con sede a Fano, in una zona vocata alla raccolta del tartufo, avesse acquistato un prodotto che notoriamente si deteriora in poco tempo da società operanti in altri contesti territoriali, come ad esempio la ditta di [OSCURATO:PERSONA] operativa a Sora. Alla stregua di tali risultanze, i giudici di merito sono dunque pervenuti alla coerente conclusione secondo cui le ditte individuali di cui si è servita la società amministrata da Sacchi per i propri acquisti si sono interposte fittiziamente tra la stessa e i cd. cavatori, al fine di eludere la normativa dell'autofatturazione, a nulla rilevando che la [OSCURATO:PERSONA] abbia sostenuto dei costi nei confronti dei soggetti fittiziamente interposti, dovendosi in tal senso richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 29977 del 12/02/2019, Rv. 276289), secondo cui, in tema di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, i costi relativi alle stesse non sono mai deducibili, con la conseguenza che la loro indicazione in dichiarazione configura una finalità di evasione e realizza un corrispondente profitto, senza che rilevi in senso contrario la circostanza che, pur avendo sostenuto tali costi nei confronti del soggetto fittiziamente interposto, il destinatario della fattura sia tenuto a corrispondere nuovamente l'iva al soggetto che ha realmente fornito la prestazione, quale normale conseguenza di ogni interposizione fittizia. Effettuando il pagamento ai propri fornitori di ingenti importi riguardanti l'iva esposte nelle fatture di acquisto, la società di Sacchi aveva maturato un importante credito iva mai utilizzato, ma riportato e accumulato anche negli esercizi successivi (2013 e 2014), nella prospettiva di chiedere il rimborso iva una volta maturata la decadenza dell'Ufficio impositore dal potere di accertamento sui relativi anni di imposta, circostanza questa sintomatica della connotazione dolosa della condotta, posto che, ove fatta prima, la richiesta di rimborso avrebbe implicato controlli che avrebbero svelato il meccanismo illecito. 2. In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni pertinenti e coerenti con le acquisizioni probatorie, non travisate nel loro contenuto, ma correlate in maniera non illogica tra loro, il giudizio di colpevolezza dell'imputato non presta il fianco alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente una differente lettura delle fonti dimostrative raccolte, operazione non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema ci giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argonnentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. 3. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Sacchi deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e