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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19942/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato furto aggravato di cavi elettrici di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed all'altra aggravante contestata, con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 40,00 di multa oltre alla confisca e distruzione di quanto in sequestro (fatto commesso in Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo deduce la mancanza, l'apparenza e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. rilevabile dallo stesso testo del provvedimento impugnato nonché dagli atti processuali indicati.

Rileva che la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado senza pronunciarsi in alcun modo sull'istanza di assoluzione dell'imputato ex art. 131 bis cod. proc.pen. proposta all'udienza di appello ad integrazione dei motivi regolarmente depositati.

Con il secondo motivo deduce l'inosservanza della legge penale e la mancanza, carenza ed apparenza della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla quantificazione della pena finale irrogata.

Censura la sentenza impugnata laddove non rende evidenti le ragioni per cui ha ritenuto corretta la pena irrogata in primo grado in quanto si discosta dal minimo edittale.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

Va in primis ritenuta la legittimità dell'istanza ex art. 131 bis cod.proc.pen. proposta dall'imputato in sede di udienza d'appello atteso che detta causa di non punibilità ben può essere rilevata anche d' ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello).( Sez. 6 , n. 2175 del 25/11/2020 dep. 2021, Rv. 280707).

Va del pari ritenuto che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'assenza di motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ravvisando nel passaggio della motivazione della sentenza della corte di appello relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., che l' appellante chiedeva di escludere, un'implicita esclusione della particolare tenuità del fatto)( Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Rv. 270033).

Ebbene, nella specie, dalla lettura complessiva della motivazione della sentenza impugnata, si evince un implicito rigetto della istanza difensiva da parte della Corte di appello che nel corpo della motivazione ha precisato che la sottrazione di cavi elettrici da una infrastruttura quale quella ferroviaria non può essere qualificato come fatto commesso su cose di valore tenue, ed ha poi rimarcato l'inammissibilità di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla ritenuta sussistente recidiva ex articolo 99 comma 4 cod. pen.

L'esclusione del valore tenue dell'oggetto del reato e la ritenuta recidiva ex art. 99 comma 4 c. p., sia pure bilanciata con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, valgono a esprimere un giudizio che non si concilia con l'operatività della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen. 2.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto la questione non ha formato oggetto di motivo di appello.

Ed invero non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura 'a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello" ( ex multis, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316).

3. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della soma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. ((cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato furto aggravato di cavi elettrici di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed all'altra aggravante contestata, con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 40,00 di multa oltre alla confisca e distruzione di quanto in sequestro (fatto commesso in Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la mancanza, l'apparenza e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. rilevabile dallo stesso testo del provvedimento impugnato nonché dagli atti processuali indicati. Rileva che la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado senza pronunciarsi in alcun modo sull'istanza di assoluzione dell'imputato ex art. 131 bis cod. proc.pen. proposta all'udienza di appello ad integrazione dei motivi regolarmente depositati. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza della legge penale e la mancanza, carenza ed apparenza della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla quantificazione della pena finale irrogata. Censura la sentenza impugnata laddove non rende evidenti le ragioni per cui ha ritenuto corretta la pena irrogata in primo grado in quanto si discosta dal minimo edittale. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Va in primis ritenuta la legittimità dell'istanza ex art. 131 bis cod.proc.pen. proposta dall'imputato in sede di udienza d'appello atteso che detta causa di non punibilità ben può essere rilevata anche d' ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello).( Sez. 6 , n. 2175 del 25/11/2020 dep. 2021, Rv. 280707). Va del pari ritenuto che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'assenza di motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ravvisando nel passaggio della motivazione della sentenza della corte di appello relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., che l' appellante chiedeva di escludere, un'implicita esclusione della particolare tenuità del fatto)( Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Rv. 270033). Ebbene, nella specie, dalla lettura complessiva della motivazione della sentenza impugnata, si evince un implicito rigetto della istanza difensiva da parte della Corte di appello che nel corpo della motivazione ha precisato che la sottrazione di cavi elettrici da una infrastruttura quale quella ferroviaria non può essere qualificato come fatto commesso su cose di valore tenue, ed ha poi rimarcato l'inammissibilità di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla ritenuta sussistente recidiva ex articolo 99 comma 4 cod. pen. L'esclusione del valore tenue dell'oggetto del reato e la ritenuta recidiva ex art. 99 comma 4 c. p., sia pure bilanciata con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, valgono a esprimere un giudizio che non si concilia con l'operatività della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen. 2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto la questione non ha formato oggetto di motivo di appello. Ed invero non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura 'a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello" ( ex multis, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). 3. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della soma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. ((cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in f