CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00579/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30499/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale agli indirizzi pec Tributi –nullità della sentenza N.30499/22 R.G. Est. F. D’Aquino –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania, n. 6997/02/22, depositata in data 25 ottobre 2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 22 novembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente C . C . [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato alcuni avvisi di recupero di crediti di imposta relativi ai periodi di imposta 2014e 2015 per indebita compensazione. 2. La CTP di Avellino ha rigettato il ricorso. 3. La Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, con sentenza in data 25 ottobre 2022, ha accolto l’appello della società contribuente. 4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorsola società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., n ullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 111 Cost., artt. 1,co. 2, e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. cod. proc. civ., ritenendo che la sentenza sia priva di motivazione o, comunque, che ilpercorso motivazionale sia meramente apparente. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazionee falsa applicazione dell’art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Parte ricorrente osserva come nel caso di specie era stato contestato l’indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti, con applicazione dell’art. 27 d.l. 29 novembre 2008, n. 185, con scadenza per i termini di recupero al quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, per cui gli atti di recupero, notificati nel 2020, sarebbero tempestivi. N.30499/22 R.G. Est. F. D’Aquino 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché dell’art. 10, comma 1, lett. a) n. 7, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto indebitamente applicata la sanzione, in quanto l’utilizzo del credito è avvenuto oltre le soglie di legge per assenza del visto di conformità. 4. Il primo motivo è fondato con assorbimento degli ulteriori motivi. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nullità della sentenza per violazione del minimo costituzionale di motivazione imposto al giudice del merito è possibile, oltre che nel caso di mancanza grafica della motivazione, anche nel caso in cui il percorso logico seguito dal giudice di appello per giungere alla decisione sia meramente apparentee non ne consenta la comprensione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). 5. Nella specie, la sentenza di appello si è limitata ad accertare che al contribuente è stata contestata l’indebita utilizzazione del credito e non la sua inesistenza (peraltro , indicando un quadro normativo anodino), senza dedurre da tale premessa una specifica conclusione, avendo ai fini della decadenza il giudice di appello fatto generico riferimento alle norme in materia di accertamento e all’indebita applicazione della sanzione. Del resto, la stessa sentenza impugnata in narrativa pare non avere coltola stessa essenza dell’atto impugnato, non trattandosi di disconoscimento di credito di imposta, bensì di un avviso di recupero fondato su indebita compensazione. 6. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame dell’appello, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. N.30499/22 R.G. Est. F. D’Aquino LaCorte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle