CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2023
Cassazione n. 29304/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso emessa in data 21/09/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Campobasso, recependo l'accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riduceva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena a lui inflitta dal Tribunale di Larino in composizione monocratica in anni due uno mesi due di reclusione, esclusa la recidiva, ritenuta la continuazione e le già concesse circostanze attenuanti generiche, in relazione ai reati di evasione e di possesso di falso documento di identità.I 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla mancanza di adeguata motivazione quanto alla responsabilità dell'imputato ed alla sussistenza di cause di proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è palesemente inammissibile, suscettibile di trattazione de plano. La sentenza impugnata ha recepito l'accordo tra le parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., subordinato alla rinuncia a tutti i motivi di gravame diversi da quelli afferenti al trattamento sanzionatorio; peraltro, la Corte di merito ha sinteticamente dato atto del compendio probatorio, circostanza del tutto sfuggita alla difesa che, in ricorso, non ha neanche individuato quale causa di proscioglimento, nel caso in esame, si sarebbe verificata. Ne discende, quindi, l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 05//04/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]