CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 21369/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17311/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliatipresso lo studio di quest ’ ultimo in Roma, via di villa Grazioli n. 29; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso il suostudio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]. 29; –resistente – avverso la sentenza della Corte di appello di Milanon. 4220/2019, pubblicata il 21 Oggetto: Responsabilità civile – Responsabilità del professionista –Architetto– Difformità opere da quelle oggetto di permesso a costruire rilasciato dal Comune; CDC 21 aprile 2023 Ric. n.17311/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ottobre2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 202 3 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1. La Corte d’a ppello di Milano ha accolto parzialmente l ’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Leccoche, in accoglimento parziale dell’opposizione dalla predetta proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso tribunale per l’importo di Euro 10.648,53, a titolo di saldo dei compensi professionali in f avore dell’architetto [OSCURATO:PERSONA], progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali in cemento armato e coordinatore della sicurezza sul cantiere,in ragione della difformità delle opere realizzate rispetto a quelle assentite con il permesso a costruire rilasciato dal Comune,aveva revocato il decreto monitorio, determinando nella minor somma di Euro 5.479,31 i compensi dovuti ed aveva rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dei danni subìti. La Corte d ’ appello, per quanto ancora rileva , in parziale accoglimento dell’appello, ha accolto la domanda di risarcimento dei danni proposta dall ’ appellante nei confronti dell ’ architetto Invernizzi, quantificandoliin Euro 13.533,00, oltre rivalutazione e interessi , ed ha condannato l’appellato a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] la minor somma di Euro 2.235,50,quale differenza tra quanto da lui percepito quale acconto (Euro 5000,00) edil compenso a lui dovuto ( Euro 2 . 764,50 ), olt r e CPA E IVA , per l’attività di coordinatore della sicurezza, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché di quanto percepito in esecuzione della sentenza di prime cure, con condanna a rifondere in favore dell’appellante le spese del doppio grado. 2.Avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione articolato in un cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero CDC 21 aprile 2023 Ric. n.17311/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi non ha depositato conclusioni. Parte ricorrentee parte resistente ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la “ nullità della CTU, violazione art. 115 c.p.c. e art 2697 c.c.” e censural’impianto decisionale della Corte territoriale perch é fondato esclusivamente sui contenuti della ammessa ed esperita CTU, come risult erebbe dalla semplice lettura della motivazione della sentenza impugnata (nella specie, pagg. 8-11) che testualmente riporta in ricorso ; l amenta , in particolare, che al Consulente sia stato posto un quesito che, per ampiezza e contenuti, appare contrario al principio dispositivo, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, anche di recente, con la sentenza n. 31886/2019; difatti,il Consulente avrebbe risposto al quesito generico ed esplorativo con affermazioni ipotetiche e possibilistiche. Il ricorrente osserva sul punto che già il Tribunale in prime cure aveva ritenuto cheil CTU si fosse espresso in termini ipotetici e probabilistici sul fatto che mancasse una prova sufficiente in merito al ruolo che l’ arch. Invernizzi avrebbe svolto in fase esecutiva, escludendo che si fosse sostituito al progettista architettonico. “ Nessuna prova è data in tale direzione da parre opponente” (in tal senso, la sentenza n. 643/17 del Tribunale di Lecco, pag. 9). 1.1.Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, è inammissibile in quanto generico nell’individuazione degli asseriti errores iuris e non deducente, quanto all’art. 2697 c.c., l ’ erroneo riparto dell ’ onere probatorio, nonché volto, nella sostanza, ad una rivalutazione dei fatti nel senso dell’esclusione del danno, insistendo nel rilevare che il giudice di appello avrebbe fondato la decisione soltanto sui contenuti della Consulenza tecnica d’ufficio, risolvendosi la doglianza in un’inammissibile critica ai rilievi tecnici svolti dal Consulente del giudice. CDC 21 aprile 2023 Ric. n.17311/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] secondo luogo,è inammissibile anche in relazione alla dedotta illegittima acquisizione di documentazione ; da un lato , la censura è carente ai sensidell’art. 366 n. 6 c.p.c. stante che il ricorrente non indica se, in proposito , abbia tempestivamente reagito in giudizio secondo i principi consolidati affermati da questa Corte a Sezioni Unite che vanno in questa sede richiamati e ribaditi; è stato difatti chiarito che in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell ’ osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio e che le parti le abbiano rilevate nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso( Sez. U - , Sentenza n. 3086 del 01/02/2022); né, dall ’ altro lato , il ricorrente spiega in ricorso (non potendo le sue lacune essere colmate con atti successivi) se ed in quali atti processuali ed in quali termini l’incarico svolto dal consulentein esecuzione di mandato specifico del giudice di merito fosse stato anch’esso adeguatamente contestato. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il “ travisamento della prova e l’omesso esame di fatti decisivi per la controversia ex art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.” e sostiene che le medesime affermazioni della Corte d’appello contestate già con il primo motivo di ricorso sarebbero viziate in quanto il giudice d’appello ritenendo di rinvenire nella CTU idoneo sostegno, anche sotto il profilo documentale, alla tesi secondo cui l’architetto odierno ricorrente si sarebbe “sostituito” al progettista architettonico incarico (geom. [OSCURATO:PERSONA]) dovendosi così ritenere a lui riferibili le omissioni inerenti alla mancata regolarizzazione CDC 21 aprile 2023 Ric. n.17311/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi della pratica edilizia, asserendo inoltre che come già valutato dal Tribunale e non censurato dal professionista che non ha svolto appello incidentale a riguardo(…), l ’ arch. [OSCURATO:PERSONA] ha posto in esse essere svariate negligenze con specifico riguardo alle sue competenze di strutturista” (cfr. sentenza impugnata pag. 8). Secondo il ricorrente le affermazioni della Corte sarebbero contraddette da specifici atti processuali, nonché frutto di un evidente travisamento del contenuto della CTU e dei dati probatori. Il ricorrente, in particolare, lamenta che: - non si ravvisano riscontri sulle “svariate negligenze ” , né che lo stesso avrebbe realizzato nello svolgimento delle attività e modifiche “ritenute dall’esperto non semplicemente formali ma sostanziali” (pag. 9 sentenza impugnata); - l ’ affermazione della Corte d ’ appello sec ondo cui l ’ architetto si sarebbe sostituito al progettista architettonico non può essere basata da quanto riferito in proposito dal CTU, il quale viceversa annotava nell’elaborato peritale “il sottoscritto non ha potuto raccogliere elementi sufficienti a chiarire da chi siano svolte determinateattività, e pertanto , a chi possono essere attribuite le relative responsabilità”, notazione questa che, come osservato dal Tribunale, non poteva che condurrealla mancanza di una prova sufficiente dell’apporto svoltodall’arch. Invernizzi in fase esecutiva; -non è stata proposta impugnazione incidentale sull ’ affermazione del Tribunale con cui dava conto di una “unica carenza” ravvisata nelsuo operato di proge ttista e direttore dei lavori delle opere strutturali in cemento armato, e consistita nel non aver denunciato correttamente la variante ex art. 65 comma 5 TU edilizia, condotta che non aveva comportato un grave inadempimento, ritenendo che fossero affermazioni di scarsa rilevanza, tanto è che nella CTU il consulenteriteneva che non avessero comportato alcuna conseguenza o danno alla committenza in quanto l’opera fu regolarmente collaudata; CDC 21 aprile 2023 Ric. n.17311/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi -non è stata presa in considerazione la circostanza, attestata dalla stessa Corte territoriale, secon do cui la geom. [OSCURATO:PERSONA] , progettista architettonico incaricato dalla committente [OSCURATO:PERSONA], abbia sempre conservato e continuato ad esercitare il proprio ruolo e non sia prospettabile al riguardo alcuna sostituzione. 2.1.Il motivo non è fondato. Il ricorrente insiste nel contestare le valutazion i compiut e complessivamente dalla Corte d ’ appello sulle res ponsabilità del professionista nella vicenda in esame. In sostanza, parte ricorrente censura la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove compiute dalla Corte di appello e omette di considerare che esso apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). In merito all’asserito travisamento della prova, va precisato che l’orientamento di questa Corte che il ricorrente sembra evocare [secondo cui l ’ errore di valutazione in cui sia incorso il giudi ce di merito nell’apprezzamento dell’idoneità dimostrativa della fonte di prova è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 115 dello stesso codice, ove l’errore di percezione sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti (cfr. sent. n.37382/22 che richiama l’ord. n. 26209/2022, sent. n. 13918/2022; nonché ord. n. 12971/2022, che richiama ord. 12/04/2017 n. 9356)]non mette in discussione il corrispondente e costante principio secondo cui la valutazione del materiale probatorio è espressione dell’essenza della discrezionalità valutativa del giudice di merito, estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità e, conseguentemente, non denunciabile, dinanzi a quest’ultima, come vizio della decisione di merito, CDC 21 aprile 2023 Ric. n.17311/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi a seguito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali di carattere probatorio(cfr., di recente, Cass. Sez. 3n. 3955/2023). La Corte d’appello ha coerentemente ricostruito la vicenda fattuale in esame ed ha idoneamente argomentato in ordine allaascrivibilità della responsabilità in capo all’odierno ricorrente. 3. Con ilterzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta “la violazione degli artt. 29, 64 e 65 D.P.R n. 380/2011 (T.U. Edilizia)”ed in particolare denuncia quanto affermato dalla Corte d’appello con riferimento alla responsabilità del professionista, che non poteva essere limitata solo all’omessa variante mai depositata ( come ritenuto dal Tribunale ) , ma riferibile ( come pro spettato dall ’ appellante ) anche alla attività di progettazione di modifiche in corso d’opera attuate in assenza di un progetto architettonico e di varianti che il geometra avrebbe dovuto richiedere ed ottenere, se del caso , e che l ’ arch itetto n on ha mai sollecitato, provvedendovi direttamente di fatto, come ribadito dal consulente, sostituendosi all’altro tecnico (sentenza impugnata pag. 11); sostiene in proposito che la responsabile sarebbe la committente che avrebbe potuto e dovuto interpellare il progettista architettonico da lei stessa incaricato cioè la geom. [OSCURATO:PERSONA], la quale risulta documentalmente che avesse conservato e continuato ad esercitare il proprio ruolo. 3.1.Il motivo è manifestamente infondato. In primoluogo, le violazioni di legge denunciate evocano riferimenti normativi che non scalfiscono la compiuta descrizione delle carenze ascritte al professionistae, con essi, il ricorrente introduce temi di merito (quale quello attinente alla non sussistenza di alcuna responsabilità in capo al Direttore lavori strutturista rispetto al Direttore lavori architettonico) anche nuovi (quale quello relativo alla presunta CDC 21 aprile 2023 Ric. n.17311/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi corresponsabilità del committente in ipotesi di abuso)in quanto mai svolti in precedenza, come correttamente evidenziato dalla controparte nel controricorso e ribadito nella memoria difensiva. In secondo luogo, parte ricorrente non si confronta con quanto argomenta in modo piano ed esauriente la Corte d’appello e cioè che l’odierno ricorrente al di là dell’incarico formale attribuitogliha svolto nei fatti, sostanzialmente sostituendosi alla geometra preposta, le attività di progettazione architettonica, ivi compresa la variante di progettazione in corso di opera (pag. 10 e 11 della sentenza impugnata). 4.Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la “violazione degli artt. 2055 c.c. e/o art. 1227 c.c.”, anche sotto il profilo di una ulteriore violazione dell’art. 29 T.U. Edilizianella parte in cui la Corte d ’ appello lo ha condannato al risarcimento dell’importo di Euro 13.553,00 corrispondente all’intera sanzione amministrativa irrogata alla committente [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’abuso, mentre avrebbe dovuto qualificare l’azione come di regresso ex art. 2055 c.c. e limitare il risarcimento dovuto dal ricorrente a norma dell’art. 1227 comma 1 c.c. 4.1. Il motivo è inammissibile , tenuto conto che la censura è carente ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., poichéil ricorrente non indica se, quando e con quali atti processuali, in proposito, abbia tempestivamente dedotto la tesi volta a conseguire il contenimento della pretesa rivalsa e di prospettazione dei fatti rilevanti ai sensi dell’art.1227 c.c.. 5.Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’ art.1455 c.c. e denuncia la motivazione della Corte d’appello nella parte in cui ha fatto discendere dal giudizio di gravità dell’inadempimento posto a carico dell’odierno ricorrente, la restituzione in favore dell ’ appellante di tutti gli acconti già corrisposti. Il ricorrente osserva che la Corte ha osservato che “nessuna censura”era stata svolta con specifico riguardo all’incarico, separato e distinto, conferito all’appellato quale coordinatore della sicurezza. CDC 21 aprile 2023 Ric. n.17311/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 5.1.Anche il quinto motivo è inammissibile, posto che nella vicenda in esame non è stato risolto alcun contratto, ma solo valutato l’inadempimento per escludere il compenso, mentre la censura è volt a , anch’essa, nella sostanza, ad una rivalutazione dei fatti nel senso di escludere la condanna alla restituzione degli acconti percepiti. 6.Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo. Il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto(Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere il pagamento delle spese processuali in favore di dellaparte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della suss