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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 26000/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 5 marzo 2013 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, oltre statuizioni accessorie, per una condotta di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Con sentenza del 18 gennaio 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma, ha rideterminato la pena in 1 anno di reclusione, confermando per il resto.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito descritto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce, sotto il profilo della erronea applicazione della legge penale, della inosservanza di norma processuale, e della motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, che l'imputato non ritiene di aver violato la misura di prevenzione, e comunque non intendeva farlo, e che, al più, può essergli contestato un comportamento colposo nel non aver avvertito le forze di polizia della necessità di allontanarsi dal negozio di Piedimonte prima dell'orario previsto nel decreto.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

La misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata all'imputato con decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 3 giugno 2010 prevedeva, oltre statuizioni accessorie, l'obbligo di soggiorno nel Comune di Cellole e l'autorizzazione a recarsi al lavoro dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 presso un esercizio commerciale della località limitrofa di Piedimonte di [OSCURATO:PERSONA].

L'autorizzazione era stata aggiunta, su richiesta dell'interessato, con decreto del 27 agosto 2010.

L'accertamento di polizia giudiziaria dell'Il ottobre 2010 è consistito soltanto nel recarsi alle ore 19.40, quindi in una delle fasce orarie oggetto del decreto aggiuntivo, presso l'esercizio commerciale dove l'imputato era autorizzato a svolgere attività lavorativa e dove, invece, non è stato trovato.

La tesi della difesa è che quel giorno l'imputato fosse rientrato a casa in anticipo.

Va osservato che si tratta di argomento manifestato già nell'immediatezza del fatto dalla commessa presente nell'esercizio commerciale, che riferì ai Carabinieri che, per l'appunto, l'imputato era tornato a casa.

L'accertamento di polizia giudiziaria si è arrestato alla materiale constatazione dell'assenza dell'imputato dall'esercizio commerciale, e non è proseguito approfondendo l'argomento introdotto dalla commessa, e verificando, quindi, se l'imputato si era effettivamente allontanato per tornare a casa oppure se aveva approfittato dell'autorizzazione ad allontanarsi dal Comune di Cellole per recarsi in altri luoghi.

Se al momento del controllo l'imputato, pur non presente in negozio, si trovava nel territorio del Comune di Cellole, non vi è stata violazione del decreto applicativo della misura, perché l'autorizzazione ad uscire dai Comune nelle fasce orarie indicate non comportava l'obbligo di farne uso.

La mancanza di ultériori • accertamenti in fatto, che chiariscano in modo più compiuto cosa è successo quel giorno, non può andare in pregiudizio dell'imputato.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, e versandosi in un caso previsto dall'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., in cui la corte ritiene di poter decidere, senza che siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5 marzo 2013 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, oltre statuizioni accessorie, per una condotta di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Con sentenza del 18 gennaio 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma, ha rideterminato la pena in 1 anno di reclusione, confermando per il resto. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito descritto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce, sotto il profilo della erronea applicazione della legge penale, della inosservanza di norma processuale, e della motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, che l'imputato non ritiene di aver violato la misura di prevenzione, e comunque non intendeva farlo, e che, al più, può essergli contestato un comportamento colposo nel non aver avvertito le forze di polizia della necessità di allontanarsi dal negozio di Piedimonte prima dell'orario previsto nel decreto. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata all'imputato con decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 3 giugno 2010 prevedeva, oltre statuizioni accessorie, l'obbligo di soggiorno nel Comune di Cellole e l'autorizzazione a recarsi al lavoro dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 presso un esercizio commerciale della località limitrofa di Piedimonte di [OSCURATO:PERSONA]. L'autorizzazione era stata aggiunta, su richiesta dell'interessato, con decreto del 27 agosto 2010. L'accertamento di polizia giudiziaria dell'Il ottobre 2010 è consistito soltanto nel recarsi alle ore 19.40, quindi in una delle fasce orarie oggetto del decreto aggiuntivo, presso l'esercizio commerciale dove l'imputato era autorizzato a svolgere attività lavorativa e dove, invece, non è stato trovato. La tesi della difesa è che quel giorno l'imputato fosse rientrato a casa in anticipo. Va osservato che si tratta di argomento manifestato già nell'immediatezza del fatto dalla commessa presente nell'esercizio commerciale, che riferì ai Carabinieri che, per l'appunto, l'imputato era tornato a casa. L'accertamento di polizia giudiziaria si è arrestato alla materiale constatazione dell'assenza dell'imputato dall'esercizio commerciale, e non è proseguito approfondendo l'argomento introdotto dalla commessa, e verificando, quindi, se l'imputato si era effettivamente allontanato per tornare a casa oppure se aveva approfittato dell'autorizzazione ad allontanarsi dal Comune di Cellole per recarsi in altri luoghi. Se al momento del controllo l'imputato, pur non presente in negozio, si trovava nel territorio del Comune di Cellole, non vi è stata violazione del decreto applicativo della misura, perché l'autorizzazione ad uscire dai Comune nelle fasce orarie indicate non comportava l'obbligo di farne uso. La mancanza di ultériori • accertamenti in fatto, che chiariscano in modo più compiuto cosa è successo quel giorno, non può andare in pregiudizio dell'imputato. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, e versandosi in un caso previsto dall'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., in cui la corte ritiene di poter decidere, senza che siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così de
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