CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 26570/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 8 marzo 2021 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del giorno 14 ottobre 2019 con cui il Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed C 1.400 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena inflitta; in particolare il ricorrente lamentava che i Giudici del merito si fossero scostati dal minimo edittale per individuare la pena base su cui calcolare la pena definitiva. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, circa la scelta di aumentare, di appena 4 mesi rispetto al minimo edittale, la pena base su cui ha dosato la pena inflitta al Fall dando correttamente rilievo alla pluralità di precedenti specifici gravanti sull'imputato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile H ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 Il C