Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 26/1964
ECLI:IT:COST:1964:26
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA]
ed altri, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Trapani ha
sollevato - con ordinanza del 23 agosto 1963 - la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 139 della legge doganale 25
settembre 1940, n. 1424, che sarebbe in contrasto con l'ultimo comma
dell'art. 13 della Costituzione: "la legge stabilisce i limiti massimi
della carcerazione preventiva".
Si rileva nell'ordinanza che l'art. 139 suindicato dispone
l'arresto del colpevole di reati previsti dalla legge doganale quando
non sia nota la sua identità ovvero, trattandosi di straniero, quando
non dia idonea cauzione o malleveria, e non consente la liberazione
dello stesso fino a quando non sia stata accertata la identità
personale, o, trattandosi di straniero, fino a quando costui non abbia
prestato cauzione o malleveria; esso subordina quindi la liberazione al
verificarsi di eventi futuri ed incerti, di guisa che, per il mancato
verificarsi di tali eventi, la carcerazione preventiva potrebbe
superare quei limiti di durata massima previsti dall'art. 272 del
Codice di procedura penale, in ossequio al precetto dell'art. 13 della
Costituzione.
Si aggiunge che il predetto art. 13 non ammette che i limiti
massimi di carcerazione preventiva siano sottoposti a condizione; e che
- per quanto riguarda il cittadino italiano - si presume che nei
termini fissati dall'art. 272 del Codice di procedura penale, sia
compreso un tempo sufficiente per eseguire tutte le indagini
istruttorie e per accertare quindi anche la identità personale
dell'imputato, e non si vede per quale motivo l'imputato di reati che
offendono il patrimonio dell'Erario dello Stato debba essere soggetto
ad un diverso e più rigoroso complesso di norme rispetto ad un
imputato di reati comuni anche più gravi, che offendono la sfera
patrimoniale del privato. Ed infine la riserva contenuta nell'art. 139,
"fermo quanto è disposto nel Codice di procedura penale circa la
libertà personale dell'imputato" convaliderebbe la illegittimità
della norma, attesa la specialità di essa rispetto alle disposizioni
generali del Codice di procedura penale.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, n. 287 del 2
novembre 1963.
Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, il
quale, nelle deduzioni ritualmente depositate in cancelleria, premette
che i più gravi reati di contrabbando commessi da marittimi stranieri
trovano la più valida remora proprio nel rigore della norma impugnata,
senza la quale tutto si risolverebbe in una mera lustra a vantaggio dei
colpevoli ed a danno dell'Erario. A parte la ratio della norma, egli
contesta l'affermazione del Giudice istruttore, secondo la quale
l'imputato di un reato comune godrebbe, in ogni caso, di un trattamento
più favorevole dell'imputato del reato di contrabbando. Ed infatti
anche all'imputato di reati comuni può essere imposta, con l'ordinanza
di scarcerazione per decorrenza di termini, cauzione o malleveria a
sensi dell'art. 282 del Codice di procedura penale. Ed osserva per
ultimo che il costituente riserva alla legge di determinare i limiti
massimi della carcerazione preventiva; e tale riserva trova pieno
soddisfacimento nell'art. 139, secondo comma, della legge doganale, che
fissa, in modo autonomo, i limiti massimi di tale carcerazione. Onde
chiede che si dichiari infondata la questione di legittimità
costituzionale proposta dal Giudice istruttore di Trapani.
:
Il primo comma dell'art. 139 della legge doganale 25 settembre
1940, n. 1424, dispone che il colpevole dei reati in essa preveduti è
arrestato quando non ne sia nota la identità personale, ovvero quando
si tratti di straniero che non dia idonea cauzione o malleveria per il
pagamento delle multe e delle ammende. Il secondo comma dello stesso
articolo contiene altre due norme: la prima prescrive che la
liberazione non può essere ordinata fino a che l'identità personale
del colpevole non sia accertata, o, trattandosi di straniero, fino a
che costui non abbia prestato cauzione o malleveria.
La seconda precisa che "tuttavia la detenzione del colpevole non
può superare il massimo della pena stabilita dalla legge per il reato
di cui è imputato, od i tre mesi quando contro di lui si procede per
contravvenzione".
Questa seconda norma, che l'ordinanza non ha neppure preso in
considerazione, pone quei limiti massimi alla carcerazione preventiva
che il precetto dell'art. 13 della Costituzione vuole garantire.
Che siffatti limiti, poi, non siano coincidenti con quelli fissati
dall'art. 272 del Codice di procedura penale è questione irrilevante
sotto il profilo costituzionale, dal momento che risulta rispettata la
riserva di legge contenuta nell'art. 13, e dal momento che tanto la
legge doganale quanto il Codice di procedura penale sono entrambe leggi
ordinarie, poste sullo stesso piano delle fonti. Ed è da osservare
piuttosto che il dubbio manifestato dall'ordinanza, se la scarcerazione
così detta automatica possa essere sottoposta alla condizione del
verificarsi di eventi futuri ed incerti, non può neppure sorgere,
quando la norma dell'art. 139 della legge doganale, espressamente
dispone che, allo scadere dei termini, la liberazione si verifica anche
nel caso di mancata identificazione del colpevole o di non prestata
cauzione o malleveria.
E giova per ultimo rilevare che la mancata identificazione
dell'imputato è regolata anche dall'art. 84 del Codice di procedura
penale, che ne subordina la liberazione a prestazione di cauzione o
malleveria nel caso in cui l'incertezza sulla identità personale sia
stata cagionata dal fatto della persona non identificata, onde non
appaiono giustificate le apprensioni di un diverso trattamento fra il
colpevole di reati comuni ed il colpevole di reati in danno dell'Erario
dello Stato. Mentre - in ogni caso - appare certo che la particolare
struttura giuridico-economica del contrabbando - reato più
difficilmente perseguibile per le sue peculiarità - giustifica una
disciplina anche diversa da quella comune;
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 139, secondo comma, della legge doganale 25 settembre 1940,
n. 1424, proposta in riferimento all'art. 13, ultimo comma, della
Costituzione dall'ordinanza 23 agosto 1963 del Giudice istruttore
presso il Tribunale di Trapani.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1964.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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