CassazionesentenzaSezione FDecisione del 17 agosto 1991
Cassazione n. 34902/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il 17/08/1991 - C.U.I. 06019XY avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità; dato atto dell'assenza del difensore regolarmente avvisato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di Xhuli DRAGOTI, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria tedesca il 27 marzo 2020, sulla base del provvedimento emesso dalla Pretura di Krefeld in data 12 aprile 2017. Xhuli DRAGOTI è imputato, in Germania, quale autore di tre episodi di furto e tentato furto con scasso in abitazione, commessi dal 21 al 30 ottobre 2016 in Krefeld e Kempen, ed è stato tratto in arresto in Italia in data 3 giugno 2023 dalla Polizia di Frontiera di Bari per il mandato di arresto europeo "processuale" e, quindi, sottoposto, per questa causa, prima alla misura della custodia cautelare in carcere e poi a quella degli arresti domiciliari. 2. Con l'unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore del ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 6, comma 1, lett. c) della legge 22 aprile 2015, n. 69, e 297, comma 3, cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato ha illegittimamente "sanato" la grave carenza di informazioni del mandato di arresto alla luce delle dichiarazioni rese dal prevenuto in data 5 giugno 2023; in tale circostanza DRAGOTI aveva fatto presente di essere già stato arrestato e processato in Germania per tali reati e di essere poi stato espulso verso l'Albania, sicché non poteva essere nuovamente sottoposto a misura cautelare, neppure in forza di "contestazioni a catena". Del resto, nonostante le informazioni richieste, non è stato possibile chiarire la natura del mandato di arresto, soprattutto con riguardo alle ragioni che imporrebbero la presenza del prevenuto davanti all'autorità giudiziaria tedesca. È noto, infatti, che non può essere disposta la consegna per il generico compimento di atti di investigazione, allorquando, come nel caso in esame, l'imputato risulti già assistito da un proprio difensore di fiducia, pure nominato domiciliatario, nel processo che si celebra a suo carico in Germania (Sez. 6, n. 15970 del 17/04/2007, Piras, Rv. 236378). L'inammissibilità del mandato per ragioni esclusivamente investigative e indeterminate è confermata dalla Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] n. 2014\41WE e dalla Direttiva del Consiglio in data 3 aprile 2014, nonché dalla giurisprudenza di legittimità. 2 /(, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in diritto e affetto da genericità in ogni sua articolazione. 2. Il ricorso, anzitutto, non sottopone a critica specifica la decisiva affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale il mandato di arresto è di tipo processuale, essendo stato emesso durante il corso del processo "al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale", come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69. Del resto, la Corte d'appello, senza ricevere una critica specifica, ha evidenziato che il mandato di arresto contiene l'indicazione: - dell'esistenza di un provvedimento coercitivo giudiziario (Pretura di Krefeld in data 12 aprile 2017); della natura e qualificazione giuridica del reato; - della descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato; - della pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione. 2.1. Il ricorso neppure contestata in modo specifico che, sulla base delle informazioni richieste ex art. 16 I. n. 69 del 2005, acquisite in data 28 giugno 2023, l'autorità emittente ha precisato che: - non è stata emessa una sentenza definitiva, sicché si tratta di mandato di arresto processuale; - il prevenuto era stato espulso nel 2016 a causa dell'accusa di soggiorno illegale, sicché mai era stato sottoposto a misure restrittive per le accuse di furto oggetto del mandato. 2.2. Non è consentita la deduzione concernente la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., alla luce della esclusione della questione dai limiti del sindacato attribuito all'autorità italiana dall'art. 9 della legge n. 69 del 2005 che, appunto, non richiama l'art. 297 cod. proc. pen., mentre, nel merito risulta che il prevenuto era stato espulso in via amministrativa per violazione delle norme tedesche sul diritto di soggiorno e non per furto. 3. È, poi, manifestamente infondata la questione di diritto formulata anche mediante il richiamo alla condivisa giurisprudenza di legittimità. 3.1. È vero, infatti, che «non può essere data esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso per esclusive finalità investigative, disancorate dall'esercizio dell'azione penale, dovendosi garantire un uso proporzionale dell'euromandato ed essendo possibile il ricorso, ai detti fini, a strumenti di cooperazione non coercitivi nell'ambito dello spazio giuridico comune, alla stregua della Direttiva 2014/41/UE sull'Ordine europeo d'indagine» (Sez. 6, n. 7861 del 21/02/2023, Arciszewski, Rv. 284251). 3.2. Deve sottolinearsi, non di meno, che da nessun elemento si desume che il mandato d'arresto sia stato emesso per finalità investigative, essendo stata, piuttosto, indicata l'emissione di un titolo cautelare durante la pendenza di un processo penale per furti aggravati e "al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale". L'asserzione difensiva, secondo la quale dovrebbe trovare applicazione il principio giurisprudenziale sopra richiamato, è perciò priva di attinenza al caso in esame. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005. Riserva il d