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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41373/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso appare manifestamente infondato, essendo la disponibilità attuale di un domicilio presupposto logico indefettibile per la concessione della misura alternativa di cui all'art. 47-ter Ord. pen. ed essendo incensurabile in questa sede, perché adeguatamente motivato, il giudizio di inidoneità del domicilio dall'interessato indicato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/07/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che il ricorso appare manifestamente infondato, essendo la disponibilità attuale di un domicilio presupposto logico indefettibile per la concessione della misura alternativa di cui all'art. 47-ter Ord. pen. ed essendo incensurabile in questa sede, perché adeguatamente motivato, il giudizio di inidoneità del domicilio dall'interessato indicato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/202
Sentenza Cassazione n. 41373/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris