CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024
Cassazione n. 24428/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso sono inammissibili atteso che i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, senza fare emergere alcuna illogicità nelle argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata, in particolare sulla durata dell'allontanamento; ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul diniego delle circostanze generiche in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 giugno 2024 iere estensore [OSCURATO:PERSONA]