CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2021
Cassazione n. 37134/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 21.1.2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 24.1.2021 il Tribunale di Torino, in accoglimento dell'appello del PM avverso il provvedimento di rigetto pronunciato dal Gip, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di C 68.331 sui conti correnti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., corrispondente al valore dell'imposta evasa, o in subordine per equivalente, ritenendo che a carico di [OSCURATO:PERSONA] che ne era il legale rappresentante emergessero elementi colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 2 d. Igs. 74/2000 per aver contabilizzato nella dichiarazione IVA riferita all'anno di imposta 2012 fatture corrispondenti ad operazioni oggettivamente inesistenti. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo in qualità di "terzo interessato" che [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti in contestazione legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], era deceduto in data 28.10.2020 e che pertanto nessun provvedimento ablativo poteva essere disposto nei suoi confronti per essersi il reato estinto per morte del reo. 3. Con successiva memoria, in replica alla declaratoria di inammissibilità del ricorso richiesta dal Procuratore Generale in ragione del fatto che, determinando la morte del ricorrente il venir meno di uno dei soggetti processualyesta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione la quale presuppone l'esistenza del soggetto che l'ha proposta, il difensore dell'istante obietta l'inapplicabilità del suddetto principio, affermato dalle Sezioni Unite con riferimento al ricorso per cassazione proposto dallo stesso imputato deceduto prima della sua trattazione, al caso di specie in cui non è l'indagato, bensì un terzo interessato alla restituzione dei beni, ad aver proposto la presente impugnativa, laddove peraltro la morte dell'indagato è intervenuta in data antecedente alla stessa emissione del provvedimento cautelare. Deduce altresì che il decesso di [OSCURATO:PERSONA] è alla base dell'attuale titolarità e piena disponibilità in capo all'istante dei conti correnti oggetto del disposto sequestro preventivo [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, volto all'annullamento del disposto sequestro rispetto al quale il ricorrente risulta, per sua stessa ammissione, terzo, non può ritenersi ammissibile. Dirimente è il rilievo che egli non risulta essere mai stato parte del procedimento cautelare in esame, risultando il provvedimento impugnato essere stato emesso dal Tribunale sabaudo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'appello cautelare svolto nei suoi confronti del Pubblico Ministero. La circostanza che l'indagato sia medio tempore deceduto, così come dedotto nel presente ricorso, peraltro in data antecedente all'ordinanza gravata, se certamente non consente alcuna declaratoria di cessazione degli effetti del provvedimento cautelare da parte di questa Corte di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 30 del 25/10/2000 - dep. 13/12/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245), impone, ancor più a monte, il rilievo del difetto di legittimazione dell'odierno ricorrente, che oltre a non essere parte del procedimento in esame, neppure ha alcun titolo per interloquire non vantando, secondo la sua stessa prospettazione, un diritto proprio alla restituzione dei beni attinti dal sequestro. 2 PL Pur agendo nella veste di legale rappresentante della società E.T.T. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., potenziale destinataria del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta dei conti correnti alla stessa intestati, il ricorrente non chiarisce né se la misura abbia avuto esecuzione, stante la sospensione contestualmente disposta dal Tribunale sabaudo ex art. 310 cod. proc. pen. fino alla decisione definitiva, né quali conti correnti siano stati eventualmente aggrediti, se cioè si sia trattato di quelli nella titolarità della [OSCURATO:SOCIETA]. oggetto del sequestro disposto in forma diretta, ovvero quelli personali in capo al suo legale rappresentante oggetto della confisca per equivalente deliberata in via subordinata. In ogni caso, al di là della genericità delle deduzioni spese nel ricorso, quello che emerge incontrovertibilmente da esso è la mancanza di un titolo in capo all'istante che gli consenta di agire per l'annullamento del sequestro impugnato, rispetto al quale può ritenersi legittimato esclusivamente colui che assume di essere titolare del diritto alla restituzione del bene sottratto alla sua disponibilità. Come infatti più volte affermato da questa Corte in tema di misure cautelari, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro può dedurre in sede sia di merito che di legittimità unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità giuridica del bene unitamente alla propria estraneità al reato, ma non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare rispetto alla quale, proprio perché terzo, non vanta alcun interesse concreto ed attuale. Segue all'esito del ricorso non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso