Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15222/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8453/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8453/2021 Numero sezionale 4558/2022 Numero di raccolta generale 15222/2022Data pubblicazione 12/05/2022 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1026/2020 depositata il 01/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che Antonio, Angiolina e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva rigettato il loro appello contro la decisione del Tribunale di Bergamo.

Quest’ultimo aveva respinto la domanda degli odierni ricorrenti, volta a ad accertare l’intervenuta usucapione di un terreno sito in comune di Palosco nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Costoro, costituendosi, avevano a loro volta spiegato domanda riconvenzionale, che era stata accolta, per ottenere l’accertamento dei confini fra i due fondi; che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, si rimarca l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, costituito dagli esiti della perizia fatta eseguire, su accordo delle parti, da tale geom.

Martinelli; che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado erroneamente ravvisato l’incertezza del confine tra le due proprietà; che nessuno si è costituito per gli intimati; che, in prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria, ex art. 378 c.p.c.; che il primo motivo è inammissibile; che, infatti, secondo l’autorevole insegnamento di questa Corte, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8453/2021 Numero sezionale 4558/2022Numero di raccolta generale 15222/2022 nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, Data pubblicazione 12/05/2022 relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U. n. 8053 del 7 aprile 2014); che, nella specie, non sussiste alcun profilo di omesso esame del fatto indicato dai ricorrenti, giacché la Corte d’appello ha preso in considerazione la perizia, di cui alla censura in esame, ritenendo tuttavia che i suoi esiti non fossero concludenti, in quanto risalenti nel tempo; che la differente lettura proposta dai ricorrenti non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.

U n. 24148 del 25 ottobre 2013); che il secondo motivo è anch’esso inammissibile; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8453/2021 Numero sezionale 4558/2022Numero di raccolta generale 15222/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 che, invero, anche in tal caso i ricorrenti invocano una revisione del giudizio di fatto della Corte distrettuale, la quale, ravvisando l’insufficienza dei titoli di provenienza ai fini dell’esatta individuazione del confine, lo ha ricostruito sulla scorta delle risultanze delle mappe catastali, secondo il consolidato principio per il quale nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una "vindicatio incertae partis", incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (Sez. 2, n. 10062 del 24 aprile 2018); che la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, in mancanza di attività difensiva avversaria; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8453/2021 Numero sezionale 4558/2022 Numero di raccolta generale 15222/2022Data pubblicazione 12/05/2022 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 29 aprile 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8453/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8453/2021 Numero sezionale 4558/2022 Numero di raccolta generale 15222/2022Data pubblicazione 12/05/2022 -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1026/2020 depositata il 01/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che Antonio, Angiolina e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva rigettato il loro appello contro la decisione del Tribunale di Bergamo. Quest’ultimo aveva respinto la domanda degli odierni ricorrenti, volta a ad accertare l’intervenuta usucapione di un terreno sito in comune di Palosco nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Costoro, costituendosi, avevano a loro volta spiegato domanda riconvenzionale, che era stata accolta, per ottenere l’accertamento dei confini fra i due fondi; che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, si rimarca l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, costituito dagli esiti della perizia fatta eseguire, su accordo delle parti, da tale geom. Martinelli; che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado erroneamente ravvisato l’incertezza del confine tra le due proprietà; che nessuno si è costituito per gli intimati; che, in prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria, ex art. 378 c.p.c.; che il primo motivo è inammissibile; che, infatti, secondo l’autorevole insegnamento di questa Corte, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8453/2021 Numero sezionale 4558/2022Numero di raccolta generale 15222/2022 nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, Data pubblicazione 12/05/2022 relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014); che, nella specie, non sussiste alcun profilo di omesso esame del fatto indicato dai ricorrenti, giacché la Corte d’appello ha preso in considerazione la perizia, di cui alla censura in esame, ritenendo tuttavia che i suoi esiti non fossero concludenti, in quanto risalenti nel tempo; che la differente lettura proposta dai ricorrenti non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U n. 24148 del 25 ottobre 2013); che il secondo motivo è anch’esso inammissibile; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8453/2021 Numero sezionale 4558/2022Numero di raccolta generale 15222/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 che, invero, anche in tal caso i ricorrenti invocano una revisione del giudizio di fatto della Corte distrettuale, la quale, ravvisando l’insufficienza dei titoli di provenienza ai fini dell’esatta individuazione del confine, lo ha ricostruito sulla scorta delle risultanze delle mappe catastali, secondo il consolidato principio per il quale nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una "vindicatio incertae partis", incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (Sez. 2, n. 10062 del 24 aprile 2018); che la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, in mancanza di attività difensiva avversaria; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 8453/2021 Numero sezionale 4558/2022 Numero di raccolta generale 15222/2022Data pubblicazione 12/05/2022 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 29 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A
Sentenza Cassazione n. 15222/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris