CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36958/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con un unico atto a firma del comune difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, riducendo però la pena in ragione della esclusione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità e della concessione delle attenuanti generiche; Ritenuto che l'unico motivo del comune ricorso, che deduce l'insussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta perché la cessione di ramo di azienda non avrebbe precluso in perseguimento dell'oggetto sociale, si risolve in generiche asserzioni di fatto riproduttive di censure disattese dal giudice di appello con puntuale argomentazione (cfr. pagg. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il