CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41994/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il comune motivo con cui si deducono violazione di norma processuale e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. e la mancata sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria ex art. 20-bis cod. pen. risulta generico poiché privo di una effettiva censura nei confronti della decisione che ha fatto preciso , riferimento alla testimonianza del pubblico ufficiale ed all'esclusione di una prognosi positiva in ordine alla recidiva ed alle ragioni che facevano ritenere irrealistica la solvibilità della pena pecuniaria; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi quando gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il