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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 25506/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7543-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - per la correzione dell'ordinanza n. 9332/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/03/2022 R.G.N. 3395/2021; Oggetto R.G.N. 7543/2022 Cron.

Rep.

Ud. 06/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per la correzione dell’errore materiale della ordinanza n.9332/2022, pronunciata da questa Corte di legittimità in data 22.3.2022, per la parte in cui non era stata disposta la distrazione delle spese in favore dell’Avvocato difensore .

Esponeva la ricorrente che l’ordinanza oggetto di correzione aveva accolto l’originario ricorso (di impugnativa della sentenza della Corte di appello di Roma), ed aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] liquidandole, quanto al primo grado, in complessivi E.2.062,00, di cui E.1.045,00 per onorari, per il giudizio di appello in E.2.224,00, di cui E.1.185,00 per onorari e, per il giudizio di legittimità( giudizio di rinvio), in E. 2.625,00 p er compensi professionali ed E. 200,00 per esborsi.

L’ordinanza impugnata condannava altresì Poste italiane spa al pagamento delle spese per il giudizio di legittimità da ultimo proposto in complessivi E.1.500,00 per compensi professionali ed E. 200,00 per esborsi.

Esponeva altresì la ricorrente di aver fatto espressa richiesta, in sede di conclusioni in entrambi i gradi del giudizio di merito (anche per le spese del giudizio di rinvio ), di distrazione delle spese in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, e per il giudizio di legittimità da ultimo proposto in favore dell’[OSCURATO:PERSONA].

Chiedeva pertanto che la pronuncia del giudice di legittimità fosse corretta in punto di distrazione delle spese come sopra indicato.

Il ricorso risulta fondato.

Come emerge dagli atti di causa la distrazione delle spese in favore dell’antistatario era stata espressamente richiesta in sede di conclusioni.

L’errore in questione e’ pertanto frutto di una mera omissione nella stesura materiale del dispositivo, emendabile in sede di correzione dell’errore materiale.

Questa Corte ha chiarito che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - , consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391- bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ( Cass.12437/2017).

Per quanto detto deve disporsi la correzione della ordinanza impugnata con l’inserimento, nella parte dispositiva, dopo la condanna al pagamento delle spese, della distrazione delle stesse in favore dell’antistatario [OSCURATO:PERSONA], quanto al giudizio di primo e secondo grado (comprese le spese del giudizio di rinvio) e in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], quanto all’ultimo giudizio di legitti mità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l’effetto dispone la correzione dell’errore materiale nella parte dispositiva della ordinanza n. 9332/2022 di questa Corte di legittimità, con l’inserimento, dopo la liquidazione delle spese di primo e secondo grado, della distrazione delle stesse in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] e, dopo la liquidazione delle spese dell’ultimo giudizio di legittimità, della distrazione delle spese in favore dell’Avvocat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7543-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - per la correzione dell'ordinanza n. 9332/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/03/2022 R.G.N. 3395/2021; Oggetto R.G.N. 7543/2022 Cron. Rep. Ud. 06/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per la correzione dell’errore materiale della ordinanza n.9332/2022, pronunciata da questa Corte di legittimità in data 22.3.2022, per la parte in cui non era stata disposta la distrazione delle spese in favore dell’Avvocato difensore . Esponeva la ricorrente che l’ordinanza oggetto di correzione aveva accolto l’originario ricorso (di impugnativa della sentenza della Corte di appello di Roma), ed aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] spa al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] liquidandole, quanto al primo grado, in complessivi E.2.062,00, di cui E.1.045,00 per onorari, per il giudizio di appello in E.2.224,00, di cui E.1.185,00 per onorari e, per il giudizio di legittimità( giudizio di rinvio), in E. 2.625,00 p er compensi professionali ed E. 200,00 per esborsi. L’ordinanza impugnata condannava altresì Poste italiane spa al pagamento delle spese per il giudizio di legittimità da ultimo proposto in complessivi E.1.500,00 per compensi professionali ed E. 200,00 per esborsi. Esponeva altresì la ricorrente di aver fatto espressa richiesta, in sede di conclusioni in entrambi i gradi del giudizio di merito (anche per le spese del giudizio di rinvio ), di distrazione delle spese in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, e per il giudizio di legittimità da ultimo proposto in favore dell’[OSCURATO:PERSONA]. Chiedeva pertanto che la pronuncia del giudice di legittimità fosse corretta in punto di distrazione delle spese come sopra indicato. Il ricorso risulta fondato. Come emerge dagli atti di causa la distrazione delle spese in favore dell’antistatario era stata espressamente richiesta in sede di conclusioni. L’errore in questione e’ pertanto frutto di una mera omissione nella stesura materiale del dispositivo, emendabile in sede di correzione dell’errore materiale. Questa Corte ha chiarito che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - , consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391- bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ( Cass.12437/2017). Per quanto detto deve disporsi la correzione della ordinanza impugnata con l’inserimento, nella parte dispositiva, dopo la condanna al pagamento delle spese, della distrazione delle stesse in favore dell’antistatario [OSCURATO:PERSONA], quanto al giudizio di primo e secondo grado (comprese le spese del giudizio di rinvio) e in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], quanto all’ultimo giudizio di legitti mità. P.Q.M. Accoglie il ricorso e per l’effetto dispone la correzione dell’errore materiale nella parte dispositiva della ordinanza n. 9332/2022 di questa Corte di legittimità, con l’inserimento, dopo la liquidazione delle spese di primo e secondo grado, della distrazione delle stesse in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] e, dopo la liquidazione delle spese dell’ultimo giudizio di legittimità, della distrazione delle spese in favore dell’Avvocat
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