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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 10050/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 giugno 2020 la Corte di appello di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e lo ha condannato, unificato in continuazione con il reato di cui all'art. 650 cod. pen., alla pena di mesi sette di arresto. [OSCURATO:PERSONA], in occasione di un controllo di polizia eseguito il 22 aprile 2017, veniva fermato mentre si trovava alla guida di un'autovettura senza essere munito di patente di guida perché revocatagli essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. il ricorrente denuncia:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato.

La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73 d. 1gs. n. 159 del 2011 è, infatti, travolta dalla depenalizzazione della condotta di cui all'art. 116, comma 15, del Codice della Strada ed è stata tacitamente abrogata.

Oggi costituisce reato, solo la fattispecie di guida senza patente in caso di recidiva o reiterazione nel biennio;

2.2. è erroneo il richiamo della sentenza impugnata ai principi recati da risalenti sentenze che non si confrontano con la situazione di fatto venutasi a determinare per effetto del novum recato dalla legge di depenalizzazione 3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020 per effetto della proroga al 30 giugno 2023 disposta con d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 199 del 30 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

La tesi difensiva svolta con il ricorso è manifestamente infondata: questa Corte ha, infatti, chiarito che la depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non si estende all'ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l'art. 73 del digs. 6 settembre 2011, n. 159 prevede un autonomo reato (Sez. 6, n. 8223 del 12/12/2017, dep. 2018, Cavallo, Rv. 2722:33; Sez. 1, n. 27828 del 13 giugno 2013, n. 27828, Magliulo, Rv. 255992; n. 13626 del 18 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 224019).

Cionondimeno il Collegio aveva ritenuto di sollevare di ufficio, rimettendola al Giudice delle leggi con ordinanza del 17 maggio 2021, la questione di legittimità costituzionale della previsione recata dall'art. 73 d.

Igs. cit. che punisce con la sanzione penale solo la «persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale», a fronte della trasformazione in illecito amministrativo operata dall'art. 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e oggi punita dall'art. 116, comma 15, primo periodo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, della conduzione di veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e la guida senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici, per la condotta di conduzione di veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e la guida !:;enza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. [OSCURATO:PERSONA] riteneva violati da tale perdurante previsione i principi costituzionali di legalità della pena e di orientamento della pena stessa all'emenda del condannato, ai quali, in base agli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, deve attenersi la legislazione penale in relazione ai criteri di selezione della fattispecie incriminatrici ed alla loro ragionevoiezza (art. 3 Cost.).

L'essere stato sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale, pur essendo evenienza del tutto estranea al fatto-reato (la guida senza patente), rendeva, altresì, punibile una condotta che, se posta in essere da qualsiasi altro soggetto, non assume alcun disvalore sul piano penale.

Di conseguenza, la precedente sottoposizione a misura di prevenzione diviene elemento costitutivo del reato individuando in tale status "un marchio" che vale a qualificare una condotta che, ove posta in essere da ogni altra persona, non configurerebbe illecito penale producendo l'effetto abnorme di sanzionare come reato una violazione amministrativa, scelta punitiva che non trova giustificazione nell'esigenza di contrastare il rischio che siano commessi reati, che è al fondo della ratio delle misure di prevenzione e che si raccorda alla tutela dell'ordine e della sicurezza come valore costituzionale.

La Corte costituzionale con sentenza n. 211 del 18 settembre 2022 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità con riferimento ai parametri costituzionali evocati dal Collegio.

Ha escluso che nella fattispecie delineata dalla norma incriminatrice di cui all'art. 73 del d.lgs. 159 del 2011 sia ravvisabile una ipotesi di "responsabilità penale d'autore" poiché la perdurante rilevanza penale della condotta di guida in assenza del titolo abilitativo, invece depenalizzata per coloro che non sono sottoposti a misure di prevenzione (salva l'ipotesi della "recidiva" nell'illecito amministrativo che rimane reato), si ricollega alla violazione di una regola specifica, qual è quella desumibile dall'art. 120 cod. strada, e non semplicemente al generico obbligo di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi» (sentenza n. 25 del 2019).

Presupposto della fattispecie penale è, invece, la mancanza del titolo abilitativo alla guida quale conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione personale; presupposto che trova il suo specifico riferimento normativo nella disposizione di cui all'art. 120 cod. strada.Si ha, dunque, che la violazione della regola, che vieta di guidare autoveicoli e motoveicoli senza patente al soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, è espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, il quale ha ritenuto sussistere un quid pluris di pericolosità per il fatto che colui che sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale possa circolare alla guida di un veicolo.

La Corte costituzionale ha anche escluso la fondatezza della ulteriore questione riferita alla violazione dell'art. 3 Cost.

La differente risposta punitiva per la condotta di guida senza patente prevista, da un lato, per i soggetti non colpiti da misure di prevenzione personali, e dall'altro, per coloro che a causa dell'accertata pericolosità vi siano sottoposti, risponde ad una non irragionevole scelta del legislatore in materia di politiche sanzionatorie, coerente ad un legittimo inasprimento della risposta punitiva in relazione al differente disvalore della condotta e alla diversa intensità dell'offesa ai beni protetti.

Rientra, infatti, nella non irragionevole opzione legislativa graduare la reazione dell'ordinamento rispetto ad un illecito commesso, sanzionando l'ipotesi meno grave sul piano amministrativo, allo scopo di assicurare il bene della sicurezza della circolazione stradale; e, al contempo, punire più severamente la stessa condotta, realizzata da persone pericolose perché soggette in via definitiva a misure di prevenzione personali.

L'elemento differenziale della pericolosità di chi è assoggettato a una misura di prevenzione personale - che vale ad assicurare l'offensività della fattispecie di reato per tutte le considerazioni sopra svolte - rappresenta anche la ragione giustificatrice della diversa disciplina sanzionatoria.

Non fondata è stata, infine, ritenuta anche l'ultima questone con la quale si denunciava la violazione del principio della finalità rieducativa della pena, di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.Per un verso i significativi elementi differenziali tra le fattispecie poste a confronto, giustificando il diverso regime sanzionatorio, escludono che l'art. 73 cod. antimafia preveda un trattamento sproporzionato se comparato con la sanzione solo amministrativa contemplata per la stessa condotta, posta in essere da chi non è assoggettato a misure di prevenzione personali.

Per altro verso, ha osservato la Corte Costituzionale, la pericolosità specifica della condotta della persona sottoposta alla misura di prevenzione personale, già in possesso del titolo abilitante alla conduzione di veicoli, non consegue automaticamente all'assoggettamento a misure di prevenzione di carattere personale, ma richiede che sia valutata dal prefetto prima di revocare la patente di guida (sentenza n. 99 del 2020).

Più in generale, si è sottolineato che a tal fine rileva che le misure di prevenzione devono comunque essere c:alibrate anche sulla pericolosità in concreto.

Tali argomentazioni danno conto, ad avviso del Collegio, della legittimità della perdurante punibilità della condotta di guida senza patente ravvisabile in capo alla persona che sottoposta a misura di prevenzione, si ponga alla guida senza essere munito di patente di guida perché revocatagli. 2.Deve, conclusivamente rilevarsi che il reato non è prescritto.

La prescrizione, tenuto conto della data di commissione del fatto, sarebbe maturata il 22 aprile 2022 ma al dato così indicato (corrispondente ad anni cinque dalla commissione del fatto) va aggiunta la sospensione del processo (e dunque del corso della prescrizione) dalla data di deliberazione dell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale (intervenuta il 17 maggio 2021) al 20 ottobre 2022, data in cui gli atti (spediti il 18 ottobre) sono pervenuti alla Corte di Cassazione tenuto conto che, nella descritta evenienza, la data di cessazione dell'effetto sospensivo e, pertanto, la data finale del periodo di sospensione del termine prescrizionale coincide con quella in cui gli atti sono restituiti al giudice remittente (Sez. 5, n. 7553 del 14/11/2012, dep. 2013, Romano, Rv. 255017). 3.11 ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.IM.

Rigetta il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 giugno 2020 la Corte di appello di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e lo ha condannato, unificato in continuazione con il reato di cui all'art. 650 cod. pen., alla pena di mesi sette di arresto. [OSCURATO:PERSONA], in occasione di un controllo di polizia eseguito il 22 aprile 2017, veniva fermato mentre si trovava alla guida di un'autovettura senza essere munito di patente di guida perché revocatagli essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. il ricorrente denuncia: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato. La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73 d. 1gs. n. 159 del 2011 è, infatti, travolta dalla depenalizzazione della condotta di cui all'art. 116, comma 15, del Codice della Strada ed è stata tacitamente abrogata. Oggi costituisce reato, solo la fattispecie di guida senza patente in caso di recidiva o reiterazione nel biennio; 2.2. è erroneo il richiamo della sentenza impugnata ai principi recati da risalenti sentenze che non si confrontano con la situazione di fatto venutasi a determinare per effetto del novum recato dalla legge di depenalizzazione 3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020 per effetto della proroga al 30 giugno 2023 disposta con d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 199 del 30 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. La tesi difensiva svolta con il ricorso è manifestamente infondata: questa Corte ha, infatti, chiarito che la depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non si estende all'ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l'art. 73 del digs. 6 settembre 2011, n. 159 prevede un autonomo reato (Sez. 6, n. 8223 del 12/12/2017, dep. 2018, Cavallo, Rv. 2722:33; Sez. 1, n. 27828 del 13 giugno 2013, n. 27828, Magliulo, Rv. 255992; n. 13626 del 18 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 224019). Cionondimeno il Collegio aveva ritenuto di sollevare di ufficio, rimettendola al Giudice delle leggi con ordinanza del 17 maggio 2021, la questione di legittimità costituzionale della previsione recata dall'art. 73 d. Igs. cit. che punisce con la sanzione penale solo la «persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale», a fronte della trasformazione in illecito amministrativo operata dall'art. 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e oggi punita dall'art. 116, comma 15, primo periodo, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, della conduzione di veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e la guida senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici, per la condotta di conduzione di veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e la guida !:;enza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. [OSCURATO:PERSONA] riteneva violati da tale perdurante previsione i principi costituzionali di legalità della pena e di orientamento della pena stessa all'emenda del condannato, ai quali, in base agli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, deve attenersi la legislazione penale in relazione ai criteri di selezione della fattispecie incriminatrici ed alla loro ragionevoiezza (art. 3 Cost.). L'essere stato sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale, pur essendo evenienza del tutto estranea al fatto-reato (la guida senza patente), rendeva, altresì, punibile una condotta che, se posta in essere da qualsiasi altro soggetto, non assume alcun disvalore sul piano penale. Di conseguenza, la precedente sottoposizione a misura di prevenzione diviene elemento costitutivo del reato individuando in tale status "un marchio" che vale a qualificare una condotta che, ove posta in essere da ogni altra persona, non configurerebbe illecito penale producendo l'effetto abnorme di sanzionare come reato una violazione amministrativa, scelta punitiva che non trova giustificazione nell'esigenza di contrastare il rischio che siano commessi reati, che è al fondo della ratio delle misure di prevenzione e che si raccorda alla tutela dell'ordine e della sicurezza come valore costituzionale. La Corte costituzionale con sentenza n. 211 del 18 settembre 2022 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità con riferimento ai parametri costituzionali evocati dal Collegio. Ha escluso che nella fattispecie delineata dalla norma incriminatrice di cui all'art. 73 del d.lgs. 159 del 2011 sia ravvisabile una ipotesi di "responsabilità penale d'autore" poiché la perdurante rilevanza penale della condotta di guida in assenza del titolo abilitativo, invece depenalizzata per coloro che non sono sottoposti a misure di prevenzione (salva l'ipotesi della "recidiva" nell'illecito amministrativo che rimane reato), si ricollega alla violazione di una regola specifica, qual è quella desumibile dall'art. 120 cod. strada, e non semplicemente al generico obbligo di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi» (sentenza n. 25 del 2019). Presupposto della fattispecie penale è, invece, la mancanza del titolo abilitativo alla guida quale conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione personale; presupposto che trova il suo specifico riferimento normativo nella disposizione di cui all'art. 120 cod. strada.Si ha, dunque, che la violazione della regola, che vieta di guidare autoveicoli e motoveicoli senza patente al soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, è espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, il quale ha ritenuto sussistere un quid pluris di pericolosità per il fatto che colui che sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale possa circolare alla guida di un veicolo. La Corte costituzionale ha anche escluso la fondatezza della ulteriore questione riferita alla violazione dell'art. 3 Cost. La differente risposta punitiva per la condotta di guida senza patente prevista, da un lato, per i soggetti non colpiti da misure di prevenzione personali, e dall'altro, per coloro che a causa dell'accertata pericolosità vi siano sottoposti, risponde ad una non irragionevole scelta del legislatore in materia di politiche sanzionatorie, coerente ad un legittimo inasprimento della risposta punitiva in relazione al differente disvalore della condotta e alla diversa intensità dell'offesa ai beni protetti. Rientra, infatti, nella non irragionevole opzione legislativa graduare la reazione dell'ordinamento rispetto ad un illecito commesso, sanzionando l'ipotesi meno grave sul piano amministrativo, allo scopo di assicurare il bene della sicurezza della circolazione stradale; e, al contempo, punire più severamente la stessa condotta, realizzata da persone pericolose perché soggette in via definitiva a misure di prevenzione personali. L'elemento differenziale della pericolosità di chi è assoggettato a una misura di prevenzione personale - che vale ad assicurare l'offensività della fattispecie di reato per tutte le considerazioni sopra svolte - rappresenta anche la ragione giustificatrice della diversa disciplina sanzionatoria. Non fondata è stata, infine, ritenuta anche l'ultima questone con la quale si denunciava la violazione del principio della finalità rieducativa della pena, di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.Per un verso i significativi elementi differenziali tra le fattispecie poste a confronto, giustificando il diverso regime sanzionatorio, escludono che l'art. 73 cod. antimafia preveda un trattamento sproporzionato se comparato con la sanzione solo amministrativa contemplata per la stessa condotta, posta in essere da chi non è assoggettato a misure di prevenzione personali. Per altro verso, ha osservato la Corte Costituzionale, la pericolosità specifica della condotta della persona sottoposta alla misura di prevenzione personale, già in possesso del titolo abilitante alla conduzione di veicoli, non consegue automaticamente all'assoggettamento a misure di prevenzione di carattere personale, ma richiede che sia valutata dal prefetto prima di revocare la patente di guida (sentenza n. 99 del 2020). Più in generale, si è sottolineato che a tal fine rileva che le misure di prevenzione devono comunque essere c:alibrate anche sulla pericolosità in concreto. Tali argomentazioni danno conto, ad avviso del Collegio, della legittimità della perdurante punibilità della condotta di guida senza patente ravvisabile in capo alla persona che sottoposta a misura di prevenzione, si ponga alla guida senza essere munito di patente di guida perché revocatagli. 2.Deve, conclusivamente rilevarsi che il reato non è prescritto. La prescrizione, tenuto conto della data di commissione del fatto, sarebbe maturata il 22 aprile 2022 ma al dato così indicato (corrispondente ad anni cinque dalla commissione del fatto) va aggiunta la sospensione del processo (e dunque del corso della prescrizione) dalla data di deliberazione dell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale (intervenuta il 17 maggio 2021) al 20 ottobre 2022, data in cui gli atti (spediti il 18 ottobre) sono pervenuti alla Corte di Cassazione tenuto conto che, nella descritta evenienza, la data di cessazione dell'effetto sospensivo e, pertanto, la data finale del periodo di sospensione del termine prescrizionale coincide con quella in cui gli atti sono restituiti al giudice remittente (Sez. 5, n. 7553 del 14/11/2012, dep. 2013, Romano, Rv. 255017). 3.11 ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.IM. Rigetta il ri
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