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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33750/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 cod. pen., per essersi impossessate di bottiglie di liquore ed altri generi alimentari all'interno di un supermercato.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore, articolando tre motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, con cui la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del delitto di furto tentato, è inammissibile in quanto affidato a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa dalla sentenza impugnata ( nelle pagg. 2-3) che ha evidenziato il fatto che l'imputata, insieme ad altra complice, è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza nell'atto di impossessarsi di svariata merce che sottraeva dagli scaffali del supermercato, venendo fermata solo dopo il superamento delle casse.

In tema di furto commesso in supermercato, il monitoraggio costante dell'azione furtiva, esercitato mediante apparati di controllo o diretta vigilanza e seguito da immediato intervento impeditivo, impedisce la consumazione del reato, che resta allo stadio del tentativo, quando l'agente non consegua, neppure momentaneamente, l'autonoma disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo.

2. [OSCURATO:PERSONA] che è inammissibile il secondo motivo, relativo alla dedotta non configurabilità di una condotta concorsuale ascrivibile all'imputata, in quanto non sorretto da argomentazione critica fondata sugli elementi di prova richiamati nella sentenza impugnata e non idoneo a disarticolarne la tenuta logica fondata sulla sottolineatura della sussistenza di una condotta coordinata a quella della 1complice e della circostanza dell'utilizzo di uno stratagemma per l'occultamento parziale della merce essendo stata correttamente ritenuta tale condotta riconducibile nella sfera del concorso di persone e non nella sfera della mera ipotesi di connivenza non punibile che postula un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato (Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258186; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Rv. 264454; più risalenti: Sez. 2, n. 3274 del 20/11/1973, dep. 1974, Rv. 126801; Sez. 1, n. 8193 del 06/07/1987, dep. 1988, Mango, Rv. 178884).

3. Rilevato che è inammissibile il terzo motivo, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., in quanto, oltre che generico, implica valutazioni in fatto, non consentite a questa Corte, e, comunque, già esaustivamente svolte dalla Corte territoriale nella più appropriata sede di merito di sua competenza ( che ha, in particolare, valutato l'ipotesi criminosa in termini di non modesta offensività, avuto riguardo non solo al valore economico della merce sottratta ma anche alla natura non necessaria della stessa) dovendo, peraltro, il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore — in via generale, e quindi anche rispetto alla fattispecie in esame, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali ( Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 4.Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.[OSCURATO:PERSONA] E L. A vi i 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 cod. pen., per essersi impossessate di bottiglie di liquore ed altri generi alimentari all'interno di un supermercato. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore, articolando tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, con cui la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del delitto di furto tentato, è inammissibile in quanto affidato a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa dalla sentenza impugnata ( nelle pagg. 2-3) che ha evidenziato il fatto che l'imputata, insieme ad altra complice, è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza nell'atto di impossessarsi di svariata merce che sottraeva dagli scaffali del supermercato, venendo fermata solo dopo il superamento delle casse. In tema di furto commesso in supermercato, il monitoraggio costante dell'azione furtiva, esercitato mediante apparati di controllo o diretta vigilanza e seguito da immediato intervento impeditivo, impedisce la consumazione del reato, che resta allo stadio del tentativo, quando l'agente non consegua, neppure momentaneamente, l'autonoma disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] che è inammissibile il secondo motivo, relativo alla dedotta non configurabilità di una condotta concorsuale ascrivibile all'imputata, in quanto non sorretto da argomentazione critica fondata sugli elementi di prova richiamati nella sentenza impugnata e non idoneo a disarticolarne la tenuta logica fondata sulla sottolineatura della sussistenza di una condotta coordinata a quella della 1complice e della circostanza dell'utilizzo di uno stratagemma per l'occultamento parziale della merce essendo stata correttamente ritenuta tale condotta riconducibile nella sfera del concorso di persone e non nella sfera della mera ipotesi di connivenza non punibile che postula un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato (Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258186; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Rv. 264454; più risalenti: Sez. 2, n. 3274 del 20/11/1973, dep. 1974, Rv. 126801; Sez. 1, n. 8193 del 06/07/1987, dep. 1988, Mango, Rv. 178884). 3. Rilevato che è inammissibile il terzo motivo, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., in quanto, oltre che generico, implica valutazioni in fatto, non consentite a questa Corte, e, comunque, già esaustivamente svolte dalla Corte territoriale nella più appropriata sede di merito di sua competenza ( che ha, in particolare, valutato l'ipotesi criminosa in termini di non modesta offensività, avuto riguardo non solo al valore economico della merce sottratta ma anche alla natura non necessaria della stessa) dovendo, peraltro, il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore — in via generale, e quindi anche rispetto alla fattispecie in esame, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali ( Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 4.Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.[OSCURATO:PERSONA] E L. A vi i 2
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