CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 25316/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLIDIA GIORGIOche ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli haconfermato quella del Tribunale di Avellino in data 03/06/2024 che avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto diappropriazione indebita della somma di euro 3.036,97 di cui aveva il possesso inqualità di amministratore del Condominio “Marinella”.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato il quale con un primomotivo, articolato in più punti, deduce:2.1. violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata considerazione daparte del giudice di appello, delle argomentazioni difensive aventi carattere didecisività.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perviolazione del principio del contraddittorio.A fronte del deposito della memoriaconclusiva del Procuratore generale in data 15/05/2025, in vista dell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], rinviata l’udienza a causa di un difetto di notifica al 17/09/205, ildifensore depositava in data 03/09/2025, una memoria difensiva rimasta deltutto sconosciuta alla Corte partenopea la quale decideva l’appello sulla scorta diquanto conosciuto alla precedente udienza senza considerare i nuovi elementiaddotti.2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge per la mancata declaratoria diprescrizione essendo i fatti risalenti al periodo 23/08/2013 – 23/09/2017.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.1. I primi due motivi sono manifestamente infondati.L’asserita omessa considerazione degli scritti difensivi depositati in data03/09/2025 in vista dell’udienza di discussione cartolare del 17/09/205, con iquali il ricorrente contestava che la somma di euro 3.036,97 fosse stata oggettodi appropriazione indebita avendo egli documentato la destinazione del denaro alpagamento di bollette di energia elettrica in favore di Sorgenia, non solo apparesconfessata da quanto riportato nelle note delle sentenza impugnata ( pag. 5 ) incui si prendono in considerazione proprio gli importi di dette bollette, invero noncorrispondenti all’importo oggetto della condotta appropriativa, ma non hadeterminato alcun vulnus motivazionale censurabile in questa sede trattandosi dimemoria difensiva produttiva di documenti che non avrebbero potuto essereapprezzati dalla Corte di merito, non potendosi ammettere, in appello,un’automatica acquisibilità dei documenti ex art. 234 cod. proc. pen.La giurisprudenza è infatti costante nell'affermare che un documento può essereacquisito nel giudizio di appello anche senza un'ordinanza che disponga larinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale; ma tale acquisizione deveavvenire, a pena di inutilizzabilità ex art. 526 comma primo cod. proc. pen.,sempre con il rispetto del contraddittorio, che richiede che le parti siano poste incondizione di interloquire e far valere le loro ragioni in ordine all'assunzione dellauna prova (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 23167601).In altri termini, nel giudizio di appello è senz'altro rituale l'acquisizione didocumenti, senza che sia necessaria un'apposita ordinanza che disponga a talfine la rinnovazione parziale del dibattimento, restando ineludibile, tuttavia, cheil documento venga legittimamente acquisito al fascicolo per il dibattimento nelcontraddittorio fra le parti (Sez. 4, n. 1025 del 17/10/2006, dep. 2007, Rv.236017 – 01; Sez. 5, n. 32427 del 11/05/2015, Rv. 268848 - 01).Nella specie, in presenza di un giudizio di appello trattato con rito cartolare, idocumenti, a dire della difesa comprovanti l’avvenuto pagamento delle bolletteSorgenia da parte dell’imputato, allegati alla memoria difensiva di replica alleconclusioni del P.G. che non poteva più interloquire, non potevano, dunque,essere acquisiti.2. Il terzo motivo sulla prescrizione è parimenti manifestamente infondato. Ladata di consumazione del reato di appropriazione indebita è stata correttamenteindividuata dalla Corte di merito nel momento della cessazione della carica diamministratore (dicembre 2017)secondo un costante orientamento dilegittimità(Sez. 2, n. 19519 del 15/01/2020, Rv. 279336 – 01; Sez. 2 , n. 11323del 09/02/2021, Rv. 280807 – 01); pertanto agli ordinari anni 7 e mesi 6 (exartt. 157, 161 cod. pen.) decorrenti da tale data, deve aggiungersi lasospensione di anni uno e mesi sei ex lege 103/2017, (Sez. U., n. 20989 del12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 – 01), sino a giungere a dicembre 2026; atale data, poi, devono aggiungersi gli ulteriori periodi di sospensione indicati apag. 2 e 3 della sentenza impugnata, sicchè il termine di prescrizione non solonon era maturato alla data della sentenza di appello, ma ad oggi non ancorarisulta spirato.3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiaratoinammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA]