CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 24936/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Milano, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309/90 per aver partecipato alla associazione di narcotraffico a carattere transnazionale, dedita al commercio di ingenti quantitativi di cocaina, diretta e organizzata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti appartenenti alla 'ndrangheta di stanza in Lombardia (capo 104 dell'incolpazione provvisoria). [OSCURATO:PERSONA] è stato colpito da ordinanza custodiale anche in relazione ad alcuni delitti-scopo (capi 106, 107, 112 e 118), rispetto ai quali non ha proposto impugnazione. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1 Con il primo denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Secondo il ricorrente sarebbe ravvisabile un vizio logico nelle ragioni esposte dal giudice di merito circa la ritenuta irrilevanza della mancata "affiliazione" di Primerano alla 'ndrangheta, per il veto opposto dai componenti anziani della consorteria criminale (come emerso da una intercettazione telefonica). In sostanza: o Primerano è "vicino" alla cosca dei Larosa, tanto da partecipare all'organismo di narcotraffico in seno alla stessa oppure egli è ''vicino" al padre e al fratello, considerati soggetti inaffidabili, e quindi è rimasto escluso da ogni interesse comune tanto da vedersi interdetto l'accesso ai locali ordinariamente frequentati dai sodali. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla configurabilità di una effettiva, stabile adesione alla organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, rispetto a un mero concorso in alcuni specifici delitti-scopo. 3. Il ricorso è stato trattato in udienza pubblica su richiesta del difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In via preliminare va osservato che, in accoglimento della richiesta del difensore, è stata disposta la trattazione orale del processo all'udienza odierna. Ieri, 7 giugno 2022, con messaggio di posta elettronica certificata, il difensore ha trasmesso una "rinuncia alla trattazione orale". Tale dichiarazione non produce effetto, in quanto, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile, atteso che in caso contrario non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall'art. 111, comma secondo, Cost. (Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207 - 01).Ne consegue che il presente procedimento segue le forme dell'udienza pubblica ex art. art. 614 cod. proc. pen.. 3. In via generale va osservato che entrambi i motivi proposti costituiscono mera trasposizione degli identici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 16-22 in risposta al primo motivo e pagg. 22-25 in risposta al secondo motivo). 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto denuncia una contraddittorietà della motivazione facendo leva, in realtà, su una pretesa direzione degli esiti probatori. 3.1.1. Va ricordato che la Corte di cessazione non può rivalutare la ricostruzione del quadro indiziario alla base del provvedimento cautelare (genetico e del riesame), poiché in tale ambito il ricorso per cessazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canori della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (per tutte Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rir. 215828). 3.2. Nella specie il giudice di merito ha spiegato come la partecipazione del ricorrente alla organizzazione di narcotraffico sia compatibile con la mancata affiliazione alla cosca mafiosa per la ferma opposizione dei 'capi anziani": la affiliazione di Primerano è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza che "gli anziani" si siano opposti per "demeriti" di padre e fratello non significa che il ricorrente non goda della stima di [OSCURATO:PERSONA], il quale lo ha voluto comunque con sé nel sodalizio di narcotraffico. Si tratta di argomentazione immune da vizi logici. 3.3. Il motivo, inoltre, è generico, laddove si appunta solo su questa pretesa contraddizione, senza misurarsi con l'ampio apparato motivazionale laddove si ripercorrono tutti i gravi elementi indiziari che depongono nel senso dello stabile inserimento del ricorrente nella associazione dedita al traffico di stupefacenti (cfr. in particolare pagg. 18-22).4. Analoghi vizi affliggono il secondo motivo di ricorso che si esaurisce nel richiamo a principi astratti sui caratteri della associazione di narcotraffico, senza svolgere alcun confronto critico con la risposta già fornita dal Tribunale all'omologo motivo di riesame che evidenzia: la gerarchia e l'organizzazione interna dell'associazione, l'attività svolta, i mezzi a disposizione, lo specifico ruolo del ricorrente (pagg. 23-25). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adem